CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 26 settembre 2022, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di quella stessa città per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); - che, in data 16 marzo 2023 — e, quindi, tardivamente, avuto riguardo ai termini di cui all'art. 611 cod. proc. pen. - è stata depositata memoria difensiva nell'Interesse del ricorrente. Considerato: - che il secondo motivo (il cui esame per ragioni di ordine logico deve precedere quello del primo), articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendo volto a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata circa l'idoneità delle dichiarazioni della persona offesa, considerate dal giudice di merito attendibili poiché precise e coerenti, a corroborare l'impostazione accusatoria), senza alcuna specifica allegazione di vizi argomentativi così radicali da rendere l'apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non è consentito in questa sede, posto che il vizio di motivazione — che è quello sostanzialmente denunciato con il mezzo in esame - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2CI18), non può essere proposto con il ricorso per cassazione presentato avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); in ogni caso, è manifestamente infondato, posto che il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di nnedialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Rv. 191433). - che il terzo motivo, volto a censurare la carenza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale, non è consentito in questa sede, posto che, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 25817), quale è quella evincibile dalle argomentazioni ostese nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, laddove si è detto che «la minaccia di morte espressa dall'imputato per motivo banali» era sicuramente idonea a provocare nel soggetto passivo un turbamento psichico, quand'anche non particolarmente significativo; - che il primo motivo è, infine, manifestamente infondato, posto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), come nel caso di specie. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ma