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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26332/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] - Controricorrente – avverso la sentenza n. 2613/23/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata i l 27 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF RIMBORSORilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe la CTR dellaPuglia, sezione staccata di Lecce,rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma trattenuta dall’INPDAP, a titolo di ritenuta IRPEF, sull’indennità versata al [OSCURATO:PERSONA] una t antum per equo indennizzo a titolo di pensione privilegiata per infermità contratte a causa di servizio.

Riteneva la CTR che l’equo indennizzo riconosciuto al contribuente non avesse natura retributiva e, quindi, non fosse assoggettabile ad IRPEF.

Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 601/1973, dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 46 d.P.R. n. 597/1973 e degli artt. 6 e 46 t.u.i.r.

Sostieneche la somma chiesta a rimborso è riconducibile a pensione privilegiata ordinaria, assoggetta ad IRPEF per l’intero ammontare , stante la sua natura reddituale e non risarcitoria.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non potendosi assimilare - in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, a seguito della sentenza n. 387 del 1989 della Corte Costituzionale.

Né in senso contrario ha rilievo l'eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative ( ex plurimis , Cass. n. 8129 del 2016, Cass. n. 25293 del 2014, Cass.n. 27938 del 2009 ).

La pensione privilegiatapercepita dal contribuente non è in alcun modo assimilabile alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva ed è, pertanto, assoggettata ad IRPEF.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] - Controricorrente – avverso la sentenza n. 2613/23/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata i l 27 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF RIMBORSORilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe la CTR dellaPuglia, sezione staccata di Lecce,rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma trattenuta dall’INPDAP, a titolo di ritenuta IRPEF, sull’indennità versata al [OSCURATO:PERSONA] una t antum per equo indennizzo a titolo di pensione privilegiata per infermità contratte a causa di servizio. Riteneva la CTR che l’equo indennizzo riconosciuto al contribuente non avesse natura retributiva e, quindi, non fosse assoggettabile ad IRPEF. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 601/1973, dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 46 d.P.R. n. 597/1973 e degli artt. 6 e 46 t.u.i.r. Sostieneche la somma chiesta a rimborso è riconducibile a pensione privilegiata ordinaria, assoggetta ad IRPEF per l’intero ammontare , stante la sua natura reddituale e non risarcitoria. 2. Il ricorso è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non potendosi assimilare - in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, a seguito della sentenza n. 387 del 1989 della Corte Costituzionale. Né in senso contrario ha rilievo l'eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative ( ex plurimis , Cass. n. 8129 del 2016, Cass. n. 25293 del 2014, Cass.n. 27938 del 2009 ). La pensione privilegiatapercepita dal contribuente non è in alcun modo assimilabile alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva ed è, pertanto, assoggettata ad IRPEF. 3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito
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