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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 29396/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 9627/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; -intimata – avverso la sentenza n. 332/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d’appello di Genova, per quanto qui interessa, con sentenza n. 322/2022 harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza n. 23/2018 del Tribunale di Genova, davanti al quale aveva proposto domanda -in proprio e anche quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA] - di risarcimento di danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex magistrato, e dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; con la sentenza n. 23/2018, non definitiva, il giudice di prime cure aveva appunto rigettato le domande attoree nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, da cui l’intimata non si è difesa.

La ricorrente ha depositato pure memoria.

Considerato che:

1. Il ricorso annovera tre motivi: il primo, veicolato ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., lamenta in sostanza violazione degli articoli 81 c.p.c., 13 l. 117 1988 e 4 l. 260 1958, per avere entrambi i giudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, nonostante il rilievo fosse precluso; il secondo denuncia violazione degli articoli 101, secondo comma, e 183, quarto comma, c.p.c., argomentando per lo stesso tema trattato nel precedente motivo; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per qualifica arbitraria e apodittica da parte di entrambi i giudici di merito della domanda avanzata dall’attuale ricorrente.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto è dotato di una procura - intestata “mandato” - non attinente all’impugnazione della sentenza d’appello, bensì espressamente conferita “per il giudizio di appello avverso la sentenza n. 23/2018 del Tribunale di Genova pronunciata in data 28/11/2017”.

Difetta pertanto di una procura valida per il presente giudizio di legittimità ai sensi dell’articolo 365 c.p.c..

Ciò tutto assorbe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimata non si è difesa.

Riguardo poi all’eventuale status di gratuito patrocinio Cass. sez. 1, ord. 30 ottobre 2019 n. 27967 insegna: “Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.”.

D’altronde è sopravvenuto pure l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, per cui deve darsiatto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, nel caso in cui sia dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 9627/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; -intimata – avverso la sentenza n. 332/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d’appello di Genova, per quanto qui interessa, con sentenza n. 322/2022 harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza n. 23/2018 del Tribunale di Genova, davanti al quale aveva proposto domanda -in proprio e anche quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA] - di risarcimento di danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex magistrato, e dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; con la sentenza n. 23/2018, non definitiva, il giudice di prime cure aveva appunto rigettato le domande attoree nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, da cui l’intimata non si è difesa. La ricorrente ha depositato pure memoria. Considerato che: 1. Il ricorso annovera tre motivi: il primo, veicolato ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., lamenta in sostanza violazione degli articoli 81 c.p.c., 13 l. 117 1988 e 4 l. 260 1958, per avere entrambi i giudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, nonostante il rilievo fosse precluso; il secondo denuncia violazione degli articoli 101, secondo comma, e 183, quarto comma, c.p.c., argomentando per lo stesso tema trattato nel precedente motivo; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per qualifica arbitraria e apodittica da parte di entrambi i giudici di merito della domanda avanzata dall’attuale ricorrente. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto è dotato di una procura - intestata “mandato” - non attinente all’impugnazione della sentenza d’appello, bensì espressamente conferita “per il giudizio di appello avverso la sentenza n. 23/2018 del Tribunale di Genova pronunciata in data 28/11/2017”. Difetta pertanto di una procura valida per il presente giudizio di legittimità ai sensi dell’articolo 365 c.p.c.. Ciò tutto assorbe. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimata non si è difesa. Riguardo poi all’eventuale status di gratuito patrocinio Cass. sez. 1, ord. 30 ottobre 2019 n. 27967 insegna: “Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.”. D’altronde è sopravvenuto pure l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, per cui deve darsiatto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, nel caso in cui sia dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dell
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