CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del2922legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 380/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 2020/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GNeunmeerro adil era ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 728/2021 il Tribunale di Roma avevadichiarato “l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti” DelVecchio Carlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalamoniSergio e [OSCURATO:PERSONA], “della cessione del ramo d’aziendarealizzata in data 1.5.2019 da [OSCURATO:PERSONA] spaa [OSCURATO:PERSONA] spa e per l’effetto” avevacondannato “[OSCURATO:PERSONA] spa a ripristinare ilrapporto di lavoro dei ricorrenti alle proprie dipendenze nelposto in precedenza occupato a far data dal 1.5.2019”,condannando le due società convenute suddette alpagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, comeliquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, non risultando costituiti [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché i lavoratori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SalamoniSergio, così provvedeva, in accoglimento dell’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro lasuddetta sentenza di primo grado e in sua riforma: -dichiarava “cessata la materia del contendere nei confronti diDel [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]”;- respingeva “l’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]”; -compensava “interamente le spese del doppio grado tra leparti del giudizio”.Numero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/20263. Per quanto qui interessa, la Corte terrNiutmoerroi adil era ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026premetteva: a) che i sei lavoratori sopra indicati avevanoconciliato la causa, sicché nei loro riguardi andava dichiaratacessata tra le parti la materia del contendere; b) che, per laposizione dell’unico lavoratore rimasto quale appellato (ossia,[OSCURATO:PERSONA]), andavano svolte le successiveconsiderazioni di diritto anche in forza dei precedenti specificidella stessa Corte territoriale richiamati ex art. 118 disp. att.c.p.c.; c) quanto considerato e deciso dal primo giudice; d) ilcontenuto dei motivi d’appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA]4. Tutto ciò premesso, la Corte riteneva fondati i motivid’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. Innanzitutto, la Corte, dopo ampia premessa in ordineai principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d’aziendaex art. 2112 c.c., considerava che la EXI è una società discopo, appositamente costituita dalla TEI in data 19.12.2017,con la finalità dichiarata di affidarle la gestione dello specificosettore del “[OSCURATO:PERSONA]”, prima facente capo allarelativa Area aziendale (FSO); ad essa, quindi, era statoceduto il ramo d’azienda denominato “Service FactoryOperate [OSCURATO:PERSONA]”, dedicato alle attività di “Costruzioni diRete” e di “Esercizio di Rete” di un [OSCURATO:PERSONA].5.1. Secondo la Corte, sulla base della documentazioneversata agli atti risultava provato che il ramo ceduto fossedotato di autonomia funzionale e operativa, come si evincevadalla relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].5.2. Considerava, altresì, documentalmente provato chele due società avevano stipulato tra loro un contratto di retedi impresa, in forza del quale alcune attività venivano gestitein comune, tanto giustificando la condivisione, da parte dellaNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026cedente e della cessionaria, di una medesima direzioNnumee reo did rai ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026medesimi uffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzionedella medesima opera.5.3. Rilevava, poi, la Corte che la costituzione di unasocietà di scopo con capitale integralmente controllato dallacostituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluni servizi ela stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione incomune di determinate attività, lungi dal rivelare il caratterefittizio dell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversida quelli dichiarati, costituivano tutti strumenti dimanifestazione di libertà di iniziativa economica.5.4. Per la Corte, ancora, risultava documentalmenteprovato che, anche successivamente al trasferimento, il dettoramo d’azienda avesse conservato la propria identità, attesoche era stata ceduta non solo la titolarità dei rapporti dilavoro, ma anche tutto quanto necessario e sufficiente percontinuare la normale attività di impresa fino a quel momentoesercitata dallo stesso. Ed infatti con la cessione del ramod’azienda, oltre ai dipendenti, erano stati trasferiti i softwaresgestionali, le apparecchiature di laboratorio collaudi, le altrerelative passività.5.5. Secondo la Corte, il ramo d’azienda in esame, ancheprima della cessione, provvedeva allo svolgimento delledella rete” per un operatore telefonico.5.6. Per la Corte il fatto che la società cedentemantenesse allo stato i rapporti commerciali e finanziari conla clientela finale e con i fornitori non comportava, di per sé,l’illegittimità o la nullità della cessione del ramo d’azienda;inoltre, non comportava la nullità della cessione, né eraNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026idonea ad escludere l’autonomia del ramo cedNuutmoe,ro dil ara ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026circostanza che la cedente avesse conferito una provvistafinanziaria per consentire l’operatività del ramo ceduto, ilpagamento delle passività (comprendenti anche leretribuzioni dei dipendenti ceduti) e per la ristrutturazione.5.7. Infine, per la Corte la legittimità della cessione eraevidenziata dal fatto che entrambe le società avevano unorganico largamente al di sopra del c.d. requisitodimensionale e che i dipendenti delle stesse godevano (primache fosse di fatto parzialmente abolito) indistintamente dellagaranzia di un regime di stabilità reale; e, soprattutto, dalfatto che era stato stipulato un contratto di rete di impresetra le stesse, la cui validità non era stata oggetto di alcunacontestazione.5.7.1. In tal senso la Corte considerava talunedeposizioni testimoniali raccolte in altro indicatoprocedimento.6. Andava disattesa, infine, la domanda subordinatasvolta nel ricorso di primo grado, genericamente reiterata,con la quale si chiedeva l’accertamento della sussistenza delfenomeno interpositorio.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste concontroricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. èrimasta mera intimata.9. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M.ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo direspingere il ricorso.Numero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/202610. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depNoumseirtoa dti ora ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e della Direttiva n.2001/23/CE nonché dell’art. 42 del d.l. 78/2000 convertitocon modificazioni dalla l. 30 luglio 2020, n. 122 nonchédell’art. 2697 c.c.”. Deduce che: “La sentenza della Corte diAppello di Roma, pur richiamando la giurisprudenza di questaCorte e della Corte di giustizia dell’Unione in ordine ai requisitidella “autonomia” e “preesistenza”, nel suo percorsoermeneutico ha erroneamente ritenuto raggiunta la provadella loro sussistenza sulla base di elementi e figure negozialidel tutto estranei agli elementi costitutivi della fattispecie e,dunque, inidonei a dimostrarne l’esistenza”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2112 c.c. dell’art. 2697 c.c. conriferimento alla rilevanza del contratto di rete”. Per ilricorrente, “In disparte l’irrilevanza del contratto di retestipulato dalla “cessionaria” con la cedente due anni primadel conferimento per cui è causa, la sentenza ha comunqueerrato nel ritenere che detto contratto consentiva allaEricsson [OSCURATO:SOCIETA]. di acquisire come ramod’azienda una struttura priva di una organizzazionegestionale e direttiva”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 414 c.p.c., dell’art. 431 c.p.c. nonchédegli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e dell’art.111 Cost.”. Deduce che: 69. La sentenza infine attribuiscerilevanza, nonostante la mancata prova della autonomiafunzionale ed organizzativa del complesso conferito, aNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026mancate contestazioni e in particolare della Sig.ra CaNnuemsetror dai rrai ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026(“(..) nessuna contestazione è stata sollevata dallaCanestrari”). La rilevanza della omessa contestazione,peraltro, erroneamente affermata, disattende inoltre, informa inconsapevole, i principi stabiliti da questa Corte checon consolidata giurisprudenza non consente di disapplicarel’onere della prova per fatti di esclusiva conoscenzadell’onerato (cfr. Cassazione, 14652/2016). 70. La sentenzaè inoltre illegittima laddove assume dimostrate – per mancatacontestazione – le affermazioni – rectius i giudizi giuridicicontenuti nel parere allegato dalla società in sede dicostituzione al fine di affermare la legittimità dellasussistenza del ramo aziendale .4. Con il quarto motivo “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. e 111 Cost. e 117 Cost.,dell’art. 112 c.p.c., 115 c.p.c., 420, 5° co. c.p.c. e dell’art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione inordine alla richiesta del ricorrente di escutere le provetestimoniali richieste”. Deduce che: “La sentenza appellata èerrata laddove in relazione ai mezzi istruttori ritualmenterichiesti dall’odierno ricorrente, sebbene perfettamenteripetibili – rectius esperibili nel giudizio – ha posto adesclusivo fondamento della propria decisione circostanzeemerse in verbali di altro giudizio promosso da soggetti terzicon l’assistenza di altri difensori, peraltro, prodotti solo nellafase finale del giudizio di primo grado”.5. Il primo ed il secondo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sonocomplessivamente infondati, con rilevanti profilid’inammissibilità.6. Secondo costante insegnamento di questa Corte laverifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazioneNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implNicuame ruo dni ara ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026valutazione di merito che, ove espressa con motivazionesufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato dilegittimità (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012;Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n.24262/2013; Cass. n. 10925/2014: Cass. n. 27238/2014;Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n.2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenzaimpugnata abbia errato nella ricognizione degli elementilegali identificativi del trasferimento del ramo di azienda e,quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizionenormativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’erroredi diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello“di sussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n.13747/2018). Altrimenti può venire in rilievo l’omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero,alternativamente, una motivazione che violi il c.d. “minimocostituzionale”. Nella prima prospettiva è indispensabile chesi parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta cosìcome effettuata dai giudici di merito (Cass. n. 6035/2018;Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sfera dicognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacatosulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto(Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007) presuppone lamediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass.n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove si critichi,invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente.Numero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026Resta ferma l’inammissibilità di censure cheN um“seroo tdti ora ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questaCorte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originatal’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia diun vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez.un. n. 33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).6.1. Ebbene, le pretese violazioni o false applicazioni dilegge, censurate con i due motivi ora in esame, propongono,in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire aivari elementi di fatto che hanno dato origine alla vicendacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del viziodenunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quantosollecitano un nuovo apprezzamento di merito, nonproponibile in sede di legittimità.Infatti, la Corte territoriale ha, anzitutto, accertato chela cessionaria è una società di scopo appositamente costituitain data 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidare adessa la gestione dello specifico settore del “Field ServiceOperation” prima facente capo alla relativa area aziendalecon la stessa denominazione (abbreviata FSO). Ha altresìaccertato che, nel dare esecuzione a tale programmaimprenditoriale, a quella società era stato ceduto il ramo diazienda denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, dedicatoalle attività di “Costruzione di Rete” e di “Esercizio di Rete” diun [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, come già sinteticamente riferito in narrativa, laCorte ha fondato il proprio convincimento su una pluralità diNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026elementi tratti da una serie di risultanze procNeusmseuroa dil ira,c colta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026diffusamente valutate (cfr. in particolare facciate dalla sestaall’undicesima della sua motivazione).Mette conto, poi, rilevare in proposito che Cass. ord. n.10885/2025, benché relativa allo stesso trasferimento diramo d’azienda di cui qui si discute, non rappresenta tuttaviaprecedente utile in questa sede, perché la domanda dellelavoratrici era stata accolta dai giudici di merito non perl’insussistenza del requisito della preesistenza del ramod’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenutaillegittima – e fraudolenta – esecuzione della sentenza direintegrazione nel posto di lavoro pronunciata inconseguenza dell’annullamento del loro licenziamentoillegittimo. In particolare, in quel giudizio i giudici di meritoavevano ritenuto che l’adibizione delle due lavoratrici al ramoceduto – pur autonomo e preesistente – fosse statafraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, eranostate licenziate e poi reintegrate con sentenza, ma la società,invece di riassegnarle al ramo cui erano adibite al momentodel licenziamento, le aveva trasferite al ramo poi ceduto, alpreordinato fine di disfarsene mediante la cessione di quelramo aziendale.7. A fronte dell’approfondita valutazione di cui s’è detto,il ricorrente, segnatamente nel primo motivo (v. in particolarepagg. 5-11 del ricorso), propone una propria diversa letturadi talune emergenze processuali; senza peraltro porre indiscussione i principi di diritto in tema di trasferimento diramo d’azienda cui la Corte d’appello ha fatto ampioriferimento (cfr. facciate quarta e quinta della sua sentenza).8. Quanto, poi, al “contratto di rete stipulato dallacessionaria con la cedente due anni prima del conferimentoper cui è causa”, oggetto soprattutto del secondo motivo diNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026ricorso, non è esatto il rilievo del ricorrente secondo Nilu mqeuroa dil era ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026la sentenza avrebbe “errato nel ritenere che detto contrattoconsentiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di acquisirecome ramo di azienda una struttura priva di unaorganizzazione gestionale e direttiva”.Invero, nei motivi dell’impugnata sentenza neppure siriscontra l’affermazione che il ricorrente dichiara dicensurare. Piuttosto, come pure già riferito in narrativa, laCorte d’appello si è limitata a rilevare che le due societàavevano “stipulato tra loro un contratto di rete di imprese, inforza del quale alcune attività vengono gestite in comune,tanto giustificando la condivisione, da parte della cedente edella cessionaria, di una medesima direzione e dei medesimiuffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzione dellamedesima opera”. In definitiva, nella prospettivamotivazionale propria della sentenza impugnata il contrattodi rete non assurge affatto ad elemento probatorio deirequisiti della preesistenza e dell’autonomia funzionale delramo ceduto, bensì a circostanza idonea a giustificare – sulpiano giuridico – la persistenza di determinate relazionigiuridiche fra cedente e cessionaria in relazione all’attivitàsvolta da quel ramo.9. Non è dato comprendere, infine, in che senso ilricorrente sia nel primo che nel secondo motivo reputi violatoo falsamente applicato l’art. 2697 c.c.10. Il terzo motivo è interamente inammissibile.11. Il ricorrente, come si è visto, in tale censuracontestazioni ex art. 115 c.p.c. imputabili ad un soggettoprocessuale diverso e in particolare della Sig.ra CanestrariNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026(“(…) nessuna contestazione è stata sollevataN umedroa dlil ara ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026Canestrari”) .Sennonché, in nessun punto dell’impugnata sentenza sifa cenno alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], men che meno per ascriveread essa mancate contestazioni di sorta.12. In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, ladoglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. (cui pure siriferisce la rubrica del terzo motivo) è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque,una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza didiversa indicazione normativa – secondo il suo “prudenteapprezzamento”, pretendendo di attribuire un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867).Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,Numero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026abbia attribuito maggior forza di convincimento adN uamlecruo dni era ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 20867/2020cit.).In conclusione, la questione della “violazione” o della“falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibiledinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudicedi appello abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuoridei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali senzaapprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece aprudente valutazione (Cass. ord. n. 2700/2016; Cass. ord. n.1229/2019; Cass. ord. 6774/2022).Peraltro, questa Corte ha già affermato che la perizia diparte, pur non assurgendo a fonte di prova, nondimeno havalore di indizio (Cass. ord. n. 34450/2022; Cass. ord. n.33503/2018).Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalricorrente, la Corte distrettuale non ha fatto proprievalutazioni giuridiche espresse nella relazione del dott.[OSCURATO:PERSONA]; piuttosto, la Corte sì è più volte riferita al parerecontenuto in tale relazione, ma solamente in ordine ai “fattirisultanti dalla perizia” ed ha sottolineato “che le Società, nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, avevano depositato laperizia firmata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettol’accertamento delle caratteristiche di autonomia del ramod’azienda ceduto, ma, in nessuna delle udienze successivealla costituzione delle resistenti, risulta che la difesa degliallora ricorrenti avesse contestato, anche sologenericamente, i fatti risultanti dalla perizia, cosicché essidebbono ritenersi pienamente provati; ne consegue, comelogico corollario, che tutte le difese che la parteNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026originariamente ricorrente ha formulato nel presente gNruamedroo d id rai ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026giudizio si rivelano tardive e inammissibili, perché avrebberodovuto essere formulate nella prima udienza utile successivaalla costituzione, ossia quella di discussione” (così tra ladodicesima e la tredicesima facciata della sua sentenza).D’altronde, il ricorrente, nello sviluppo del motivo inesame, trascrive parte del ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado (v. pagg. 13-17 del ricorso per cassazione), cosìrichiamando deduzioni ovviamente anteriori al deposito dellaridetta relazione a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], ma non indicapropri scritti difensivi in cui avesse mosso obiezioni diqualsiasi genere ai dati fattuali contenuti in essa.13. Infine, quanto alla dedotta violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente assume che: Lasentenza stravolgendo il principio dell’onere della prova cheimpone di dimostrare in capo alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. circostanze fattuali idonee a provare una autonomia delramo aziendale ceduto ha sostanzialmente demandato ad unparere richiesto dall’appellante relativamente ad altroconferimento di beni avvenuto nel 2017, l’accertamento indiritto che era tenuta ad effettuare relativamente alconferimento del complesso di rapporti del 2019, definitonell’atto cessione “[OSCURATO:PERSONA]” .13.1. Ma anche tali rilievi non sono aderenti alragionamento decisorio dell’impugnata sentenza perché leconclusioni tratte in punto di diritto dai giudici di secondogrado si fondano, non soltanto sul ridetto parere di parte(limitatamente al piano fattuale), ma anche su ulteriori fontidi prova documentale e orale.14. Infine, è inammissibile il quarto motivo.Numero registro generale 17532/202415. Il ricorrente vi deduce che la Corte d’appello avrebbeNu mero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 25190/2026“posto ad esclusivo fondamento della propria decisioneData pubblicazione 10/09/2026circostanze emerse in verbali di altro giudizio promosso dasoggetti terzi con l’assistenza di altri difensori, peraltro,prodotti solo nella fase finale del giudizio di primo grado”.Qui la difesa allude ai verbali del procedimento R.G. n.26010/2018 del Tribunale di Roma, relativi alle deposizionitestimoniali che la Corte d’appello ha considerato nellapropria motivazione (alla facciata 9).Ora, come già osservato, la Corte stessa non hacertamente “posto ad esclusivo fondamento della propriadecisione” le circostanze emerse dalle cennatetestimonianze; inoltre, il ricorrente ignora del tutto laspecifica motivazione resa in proposito dalla Corte.Quest’ultima, difatti, ha ritenuto che: “Riguardo, infine,alle deposizioni testimoniali relative ad un diverso giudizio,ma inerente lo stesso sostanziale contenzioso – nellospecifico R.G. n. 26010/2018 del Tribunale di Roma – siritiene che le stesse siano state ritualmente acquisite neglialtri giudizi qui richiamati, essendo possibile utilizzare leprove raccolte aliunde, attesa l’esistenza, nel processo dellavoro ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di un ampio potere diammissione, anche d’ufficio, di ogni mezzo di prova, anche aldi fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (v., ex multis, Cass.n. 12884/1999 e Cass. n. 14320/1999); nello specifico, itestimoni hanno riferito, per diretta conoscenza, sulle stessecircostanze di fatto rilevanti nel presente giudizio, conriferimento alla posizione di colleghi dell’originario ricorrenteche, nello stesso periodo qui preso in considerazione,lavoravano negli stessi luoghi e che sono stati analogamentetrasferiti a seguito della stessa cessione di ramo d’azienda”.Numero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/202616. Circa, poi, la dedotta “omessa motivazione inN uomredroi dni reac colta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026alla richiesta del ricorrente di escutere le prove testimonialirichieste”, il Collegio rileva che nel ricorso per cassazione: a)al punto 80. sono trascritte le richieste istruttorieasseritamente contenute sub punti A) e B) del ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado; b) al successivopunto 81. sono trascritte delle “conclusioni istruttorie” che siassumono “riportate a pag. 34 del ricorso in appello”; c) alsuccessivo punto 82. si deduce che: “Il gravame propostodall’appellante inoltre espressamente censurava nel terzomotivo in violazione del principio del giusto processo”,trascrivendo dei passaggi argomentativi che si assumonopresenti “a pag. 23 del gravame”.Osserva, allora, il Collegio che nel secondo grado diquesto giudizio unica appellante era la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’attuale ricorrente percassazione [OSCURATO:PERSONA] rientrava tra gli appellati, néaveva proposto appello incidentale (magari condizionato,essendo risultato integralmente vittorioso in prime cure).Egli, come risulta dalla produzione dello stesso ricorrentein questa sede, si era quindi costituito in secondo grado amezzo di memoria (insieme ad altri due lavoratori), nellaquale (a pag. 36, e non alla pag. 34 menzionata dalricorrente), “In via subordinata istruttoria”, aveva insistito inistanze istruttorie in gran parte diverse da quelle trascritte alpunto 81. del ricorso per cassazione.L’attuale ricorrente, inoltre, in secondo grado, qualemero appellato costituito, non aveva formulato alcun “terzomotivo” in cui si dolesse della “violazione del principio delgiusto processo”; e comunque le deduzioni che il ricorrentetrascrive tra la pag. 19 e la pag. 20 del ricorso per cassazione(nell’ambito del punto 82.), non si riscontrano alla pag. 23Numero registro generale 17532/2024della sua memoria difensiva in secondo grado (né in altroN umero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 25190/2026punto del medesimo scritto), e nemmeno nel ricorso inData pubblicazione 10/09/2026appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.16.1. Ciò rilevato, la dedotta violazione (o falsaapplicazione) dell’art. 112 c.p.c. non potrebbe nella specieriscontrarsi in chiave di omessa pronuncia su un appositomotivo d’appello circa il terreno istruttorio; motivo che ilricorrente neppure dimostra di aver formulato.Del resto, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante aifini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, siconfigura esclusivamente con riferimento a domandeistruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltantosotto il profilo del vizio di motivazione (v., ex plurimis, Cass.n. 2606/2023; n. 13716/2016; n. 6715/2013; n. 709/2010;n. 3357/2009; sez. un. n. 15982/2001).16.2. Da quest’ultimo punto di vista, tuttavia, per altrocostante orientamento di legittimità, il vizio di motivazioneper omessa ammissione della prova testimoniale o di altraprova può essere denunciato per cassazione solo nel caso incui investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ovela prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idoneaa dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze processuali che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (così, tra le altre, Cass.n. 4716/2022; n. 4476/2022; n. 2978/2020; n.27415/2018). Inoltre, il ricorrente che, in sede di legittimità,denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale daNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026parte del giudice di merito ha l’onere di iNnudmeicroa dri era ccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026specificamente le circostanze che formavano oggetto dellaprova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllodella decisività dei fatti da provare e, quindi, delle provestesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, laCorte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sullabase delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non èconsentito sopperire con indagini integrative (in tal sensoCass. sez. un. 28336/2011).16.2. Nello sviluppo del motivo in esame, invece, ilricorrente non solo non ha trascritto i capitoli della prova oralerichiesta (interrogatorio formale e prova per testi), ma, comegià accennato, al punto 81. del ricorso si è riferito ai “capitolidelle premesse di cui in narrativa, contrassegnate dai numerida 1 a 27”; laddove alla pag. 36 memoria di costituzione insecondo grado prodotta in questa sede, “quanto all’appellatoChiarucci”, si chiedeva l’ammissione delle suddette prove orali“sui capitoli delle premesse di cui in narrativa e soprariportate, contrassegnate dai numeri da 1 a 58”, per giuntaivi indicando numerosi testi diversi da quelli oranominativamente menzionati al cit. punto 81.17. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto. Nulla va disposto quanto alle speserispetto all’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non hasvolto difese in questa sede. P.Q.MNumero registro generale 17532/2024La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente aNl umero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 25190/2026pagamento in favore della controricorrente delle spese delData pubblicazione 10/09/2026giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16giugno 2026.La PresidenteAdriana DoronzoIl Consigliere estensoreNumero registro generale 17532/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 25190/2026Data pubblicazione 10/09/2026