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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14030/2023

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1048/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Nazionale n. 220; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; –resistente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 646/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria,emessa in data 6 settembre 2018 e de positata in data23 maggio 2019, non notificata; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16 marzo2023 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri; udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società AMT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propose istanza di rimborso dell’IRPEG versata ( per euro 1.537.569,14) per l'anno di imposta 2000, sull’assunto della nonimponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme erogate in suo favore dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova,a titolo di contributi per il ripianamento di perdite ed in conto esercizio, nonché di quelle relative all'importo del credito di imposta per l'acquisto di gasolio per autotrazione indicatein euro 119.914,17.

Con altra istanza di rimborso chiese la restituzione di ulteriore IRPEG relativa all’ anno 2000 per la mancata considerazione nella base imponibile delle perdite riportate nel 1999 ed esposte nella relativa dichiarazione, riportabili ai sensi dell’art. 102 t.u.i.r.

2. Impugnato, con distinti ricorsi, il sile n zio rifiuto opposto dall’amministrazione sulle istanze , la Commissione tributaria provinciale di Genova, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti , dispose il rimborso della maggior IRPEG di euro 119.914,17, relativa al contributo per l'acquisto di gasolio per autotrazione, rigettando la domanda nel resto. r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale della Liguria conferm ò la decisione, rigettando gli appelli proposti dalla società AMT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dall'Agenzia delle entrate.

4. Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione la società e questa Corte, con sentenza n. 19218/2017,accolse il ricorso principale della società (per vizio di motivazione) e quello incidentale dell’Agenzia (per omessa pronuncia), rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguriaperché svolgesse un nuovo giudizio.

5. Con la sentenza n. 646/04/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermòla decisione di primo grado.

In particolare la C.T.R. riten ne , per quanto rileva in questa sede, che i contributi ricevuti dalla AMT non costituivano trasferimenti finalizzati al ripiano dei disavanzi a chiusura del bilancio di esercizio in connessione con il risultato negativo del medesimo ma si palesavano come importi erogati, nell’ambito del rapporto contrattuale, al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio pattuiti in favore della collettività e che l’art. 27 della l. n. 62 del 2005 non fosse applicabile alla fattispecie ai fini del riporto delle perdite di esercizio.

6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con cinquemotivi.

L’Agenzia ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato tempestiva memoriaai sensi dell’art.378 cod. proc. civ.

La causa èstata trattata all’udienza pubblica de l 16 marzo 2023 . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.,in quanto non r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoscritta dal Presidente del collegio ma dal membro anziano la cui firma però è stata apposta prima dell’attestazione dell’impedimentodel primo.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986, degliartt. 6 e 9 della l. n. 151 del 1981, degli artt. 4 e 18 della l.Regione Liguria n. 31 del 1998, in relazione a l l’art. 360, p r imo comma, n. 3) cod. proc . civ. , in merito alla natura del contributo ricevuto, non imponibile in quanto proveniente da risorse statali.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., avendo i giudici di appello illegittimamente presunto la natura di corrispettivo dei contributi da elementi inconferenti.

Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, n. 4)del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per motivazione apparente in merito alla natura di corrispettivo dei contributi percepiti dalla società.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 27 della l. n. 62 del 2005 nonché dell’art. 102, ora 84, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., in quanto la perdita scaturente dalla dichiarazione dei redditi per il 1999, redatta a seguito della cessazione della moratoria fiscale , determina il rimborso dell’ I RPEG versata per il 2000.

2. Il primo motivo è fondato.

L’art. 132, terzocomma, cod. proc. civ., applicabile al rito tributario in virtù del richiamo di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, dispone, nella parte qui rilevante, che La sentenza emessa dalgiudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presiden te e dal giudice estensore.

Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che la mancatasottoscrizione di uno dei componenti il collegio, derivante da impedimento, deve risultare dalla espressa menzione dell'impedimento stesso, posta prima dellasottoscrizione degli altri componenti.

Pertanto, l'attestazione posta dopo lasottoscrizione deve considerarsi invalida, con la conseguente nullitàassoluta della decisione; in difetto mancherebbe infatti la garanzia dell ’ accertamento dell'esistenza del motivoper cui non fu possibile la sottoscrizione, accertamento affidato dalla legge esclusivamente agli altri componenti il collegio (Cass.04/05/1962, n. 872; Cass. 06/08/1965, n. 1892; Cass. 02/03/1966 , n. 622; Cass. 02/10/1967, n. 2242; Cass.26/07/1968, n. 2696; Cass.03/04/1973, n. 911; Cass.18/09/1991, n. 9723; Cass. 17/04/1993, n. 4559; Cass.03/09/1998, n. 8742).

Nel caso di specie, l’attestazione dell’impedimento del Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano ( dott. [OSCURATO:PERSONA])ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione , il che determina la nullità della sentenza.

Il primo motivo è quindi fondato.

Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

3. La sentenzadella Commissione regionale deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, alla quale è demandato altresì di provvedereanche al regolamento delle spese del presente procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione,cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1048/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Nazionale n. 220; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; –resistente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 646/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria,emessa in data 6 settembre 2018 e de positata in data23 maggio 2019, non notificata; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16 marzo2023 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri; udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società AMT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propose istanza di rimborso dell’IRPEG versata ( per euro 1.537.569,14) per l'anno di imposta 2000, sull’assunto della nonimponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme erogate in suo favore dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova,a titolo di contributi per il ripianamento di perdite ed in conto esercizio, nonché di quelle relative all'importo del credito di imposta per l'acquisto di gasolio per autotrazione indicatein euro 119.914,17. Con altra istanza di rimborso chiese la restituzione di ulteriore IRPEG relativa all’ anno 2000 per la mancata considerazione nella base imponibile delle perdite riportate nel 1999 ed esposte nella relativa dichiarazione, riportabili ai sensi dell’art. 102 t.u.i.r. 2. Impugnato, con distinti ricorsi, il sile n zio rifiuto opposto dall’amministrazione sulle istanze , la Commissione tributaria provinciale di Genova, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti , dispose il rimborso della maggior IRPEG di euro 119.914,17, relativa al contributo per l'acquisto di gasolio per autotrazione, rigettando la domanda nel resto. r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale della Liguria conferm ò la decisione, rigettando gli appelli proposti dalla società AMT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dall'Agenzia delle entrate. 4. Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione la società e questa Corte, con sentenza n. 19218/2017,accolse il ricorso principale della società (per vizio di motivazione) e quello incidentale dell’Agenzia (per omessa pronuncia), rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguriaperché svolgesse un nuovo giudizio. 5. Con la sentenza n. 646/04/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermòla decisione di primo grado. In particolare la C.T.R. riten ne , per quanto rileva in questa sede, che i contributi ricevuti dalla AMT non costituivano trasferimenti finalizzati al ripiano dei disavanzi a chiusura del bilancio di esercizio in connessione con il risultato negativo del medesimo ma si palesavano come importi erogati, nell’ambito del rapporto contrattuale, al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio pattuiti in favore della collettività e che l’art. 27 della l. n. 62 del 2005 non fosse applicabile alla fattispecie ai fini del riporto delle perdite di esercizio. 6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con cinquemotivi. L’Agenzia ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato tempestiva memoriaai sensi dell’art.378 cod. proc. civ. La causa èstata trattata all’udienza pubblica de l 16 marzo 2023 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.,in quanto non r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoscritta dal Presidente del collegio ma dal membro anziano la cui firma però è stata apposta prima dell’attestazione dell’impedimentodel primo. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986, degliartt. 6 e 9 della l. n. 151 del 1981, degli artt. 4 e 18 della l.Regione Liguria n. 31 del 1998, in relazione a l l’art. 360, p r imo comma, n. 3) cod. proc . civ. , in merito alla natura del contributo ricevuto, non imponibile in quanto proveniente da risorse statali. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., avendo i giudici di appello illegittimamente presunto la natura di corrispettivo dei contributi da elementi inconferenti. Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, n. 4)del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per motivazione apparente in merito alla natura di corrispettivo dei contributi percepiti dalla società. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 27 della l. n. 62 del 2005 nonché dell’art. 102, ora 84, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., in quanto la perdita scaturente dalla dichiarazione dei redditi per il 1999, redatta a seguito della cessazione della moratoria fiscale , determina il rimborso dell’ I RPEG versata per il 2000. 2. Il primo motivo è fondato. L’art. 132, terzocomma, cod. proc. civ., applicabile al rito tributario in virtù del richiamo di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, dispone, nella parte qui rilevante, che La sentenza emessa dalgiudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presiden te e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che la mancatasottoscrizione di uno dei componenti il collegio, derivante da impedimento, deve risultare dalla espressa menzione dell'impedimento stesso, posta prima dellasottoscrizione degli altri componenti. Pertanto, l'attestazione posta dopo lasottoscrizione deve considerarsi invalida, con la conseguente nullitàassoluta della decisione; in difetto mancherebbe infatti la garanzia dell ’ accertamento dell'esistenza del motivoper cui non fu possibile la sottoscrizione, accertamento affidato dalla legge esclusivamente agli altri componenti il collegio (Cass.04/05/1962, n. 872; Cass. 06/08/1965, n. 1892; Cass. 02/03/1966 , n. 622; Cass. 02/10/1967, n. 2242; Cass.26/07/1968, n. 2696; Cass.03/04/1973, n. 911; Cass.18/09/1991, n. 9723; Cass. 17/04/1993, n. 4559; Cass.03/09/1998, n. 8742). Nel caso di specie, l’attestazione dell’impedimento del Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano ( dott. [OSCURATO:PERSONA])ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione , il che determina la nullità della sentenza. Il primo motivo è quindi fondato. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti. 3. La sentenzadella Commissione regionale deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, alla quale è demandato altresì di provvedereanche al regolamento delle spese del presente procedimento di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado r.g. n.1048/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione,cu
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