CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 novembre 1957
Cassazione n. 16268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 21/06/2022, la Corte di appello di Napoli - esclusa la recidiva e ridetermina in melius la pena irrogata - ha, nel resto, confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30/10/2020 che, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge processuale. Nel giudizio di appello, la difesa dell'imputato non aveva chiesto la trattazione orale sulla base della normativa emergenziale e aveva trasmesso a mezzo PEC le proprie conclusioni. Successivamente allo svolgimento dell'udienza, la difesa apprendeva che il P.G. presso la Corte di appello aveva richiesto la trattazione orale dell'intera udienza del 21/06/2022, ma di tale richiesta non fu dato avviso alla difesa, alla quale fu quindi impedita la partecipazione all'udienza di discussione, il che - anche a prescindere dalla validità della richiesta di trattazione orale "cumulativa" avanzata dal P.G. - ha determinato una nullità a regime intermedio eccepita con il ricorso per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha comunque trasmesso le proprie conclusioni nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897; conf. Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750).3. Nel caso di specie, dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: all'imputato e al suo difensore fu notificato un avviso di comparizione per l'udienza del 21/06/2022 in cui espressamente si indicava che l'udienza si sarebbe svolta in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, salvo loro tempestiva richiesta; non risultano ulteriori avvisi. Dopo la richiesta di trattazione orale del pubblico ministero, il difensore dell'imputato trasmise alla Corte di appello conclusioni scritte per il suo assistito e l'udienza del 31/06/2022 si svolse alla presenza delle parti, ma risultarono assenti sia il difensore dell'imputato (sicché fu nominato un difensore d'ufficio), sia l'imputato. Sussiste, dunque, la nullità denunciata, tempestivamente eccepita, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di