CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina nella sentenza impugnata. In essa, invero, nell'escludere la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. si evidenzia che il ricorrente risulta gravato da più precedenti penali della stessa indole,pvverl avendo riportato più condanne per guida senza patente, e dunque la condotta non può considerarsi isolata; e che, per di più, la dimenticanza a casa della carta precettiva non costituisce un elemento idoneo a scriminare o attenuare la violazione posta in essere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll luglio 2024.