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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16970/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. 37649,2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 10/07/2017 del GUP del Tribunale di Pesaro, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fano dal 20/09/2012 al 20/09/2014. 2.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in quanto non sussistono, affermano, i presupposti per ritenerli amministratori di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].», il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo anno di imposta 2013, la [OSCURATO:PERSONA] per tutti gli anni di imposta in contestazione.

Stigmatizzano, in particolare, il percorso logico seguito dalla Corte di appello che ha ritenuto provata l'amministrazione di fatto della società in base a una sentenza di patteggiamento per i reati di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta pronunciata, come noto, senza alcuna ammissione, neppure indiretta, dei fatti.

La sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna ma non è una sentenza di condanna, sicché l'amministrazione di fatto andava dimostrata positivamente. 2.2.Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (nella formulazione previgente le modifiche apportate con d.lgs. n. 158 del 2015) e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in le conclusioni del giudice di merito si pongono in contrasto con le premesse del suo ragionamento.

Sostengono che, nonostante la Corte di appello abbia affermato di attenersi alla fattispecie del reato di cui all'art. 10-bis n. 74 del 2000 vigente prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 158, cit., di fatto ha motivato la condanna prescindendo dalla prova dell'esistenza dei certificati rilasciati ai sostituiti, prova che avrebbe dovuto essere fornita dal pubblico ministero, e benché agli atti mancasse la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni.

Aggiungono che la rubrica attribuisce loro indifferentemente (e genericamente) la carica di amministratori (di fatto o di diritto) della medesima società senza scindere i periodi nei quali le condotte penalmente rilevanti sarebbero state tenute, essendo evidente che del reato risponde chi era in carica al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute, non chi, nel precedente anno di imposta, ha rilasciato le certificazioni anche se non ha effettuato le relative ritenute. 2.3.Con il terzo motivo lamentano il diniego del patteggiamento opposto dal primo Giudice in applicazione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, norma della quale denunciano l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, comma secondo, 104, comma primo, 111Cost.3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1.Con il primo motivo pone la questione di legittimità costituzione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 negli stessi termini indicati dagli altri ricorrenti. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione apparente in ordine alla propria qualifica di amministratore di fatto della società.

Lamenta la pedissequa ripresa della motivazione della sentenza di primo grado senza che la Corte di appello dia almeno conto delle specifiche e articolate censure ad essa devolute e della loro consistenza.

Così come il primo Giudice, la Corte territoriale ha accomunato la posizione di tutti gli imputati senza operare alcun distinguo dei singoli atti di appello, senza esaminare e valutare le singole condotte diverse, poste in essere da soggetti diversi, con ruoli diversi e conseguenze giuridiche diverse.

Propone, al riguardo, gli stessi argomenti sviluppati con il primo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che la Corte di appello ha precisato poco o nulla sui concreti poteri gestori del ricorrente, poteri in alcun modo emergenti dagli atti del processo.

Deduce, infine, la contraddizione nella quale è incorsa la Corte di appello che, da un lato gli attribuisce il ruolo di gestore di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].», dall'altro riconosce che tale ruolo era stato sempre rivestito dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.Con il terzo motivo deduce il travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalle quali in alcun modo può desumersi il proprio ruolo di amministratore di fatto della società avendo essa affermato che il ricorrente non aveva mai preso decisioni, neppure nel breve periodo nel quale aveva formalmente assunto la carica di amministratore legale della società. 3.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità avuto riguardo al ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno comportato l'acquisizione, da parte dell'INPS, del ruolo di sostituto di imposta, con conseguente incidenza sugli importi effettivamente non versati dalla «[OSCURATO:SOCIETA].».4.Con memorie trasmesse telematicamente, i ricorrenti hanno ribadito la fondatezza delle proprie ragioni contestando la richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.Tutti gli imputati sono stati giudicati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, operando in concorso tra loro, nelle qualità di seguito indicate, non avevano versato le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti operate sugli emolumenti erogati dalla società «[OSCURATO:SOCIETA].» negli anni di imposta 2011, 2012, 2013, per un importo, rispettivamente, di euro 248.460,00 (2011, capo 1, scadenza del termine 20/09/2012), di euro 362.867,72 (2012, capo 2, scadenza del termine 20/09/2013), di euro 391.868,66 (2013, capo 3, scadenza del termine 20/09/2014).

La società (recita la rubrica) era stata legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché da tal [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed era sempre stata amministrata di fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]; anche il [OSCURATO:PERSONA], una volta cessato dalla carica, aveva continuato a gestire di fatto la società benché formalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA].

Va precisato che gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio anche per altri, ben più gravi reati (correlati anche alla gestione della società «[OSCURATO:SOCIETA].», dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro del 29/09/2014) per i quali gli odierni ricorrenti avevano chiesto (ed ottenuto) l'applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero. 3.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.2.Dalla lettura delle sentenze di merito risulta, sulla scorta di elementi di fatto dei quali non viene dedotto il travisamento, la gestione "familiare" della società «[OSCURATO:SOCIETA].», legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] fino al 2013 ma di fatto co-gestita dalla di lui madre ([OSCURATO:PERSONA]) e dal marito di quest'ultima ([OSCURATO:PERSONA]) e dal [OSCURATO:PERSONA] stesso fino alla dichiarazione di fallimento, lungo un arco temporale che ha coperto gli anni di imposta in contestazione, ivi compresa la scadenza dei termini "lunghi" annuali previsti dalla fattispecie incriminatrice. 3.3.L'attribuzione della co-gestione di fatto della società viene ribadita dal Giudice di secondo grado non solo sul rilievo che gli imputati avevano patteggiato la pena per reati loro attribuiti proprio in qualità di amministratori di fatto, ma anche sulla base di precise evidenze probatorie (dichiarazioni testimoniali, prove documentali e conversazioni intercettate) ampiamente richiamate dal primo Giudice e del tutto neglette in questa sede. 3.4.Peraltro, quanto alla valorizzazione, a fini di prova, della sentenza di patteggiamento, va ricordato (e ribadito) il costante indirizzo interpretativo della Corte di cassazione secondo il quale la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 272665 - 01; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 264058 - 01; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Rv. 261480 - 01; Sez. 1, n. 20209 del 29/03/2001, Rv. 218999 - 01). 3.5.Nel caso di specie, come detto, nei confronti dei ricorrenti è stata pronunciata sentenza di applicazione pena per fatti loro ascritti proprio quali amministratori di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].», sicché il dato è stato correttamente valutato dalla Corte di appello quale ulteriore (non unico) elemento di validazione dell'ipotesi accusatoria. 3.6.11 secondo motivo introduce un tema non dedotto in appello la cui risoluzione comporta accertamenti di fatto (l'effettivo rilascio dei certificati ai sostituiti) non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. 3.7.11 terzo motivo è manifestamente infondato. 3.8.Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, la preclusione al patteggiamento di cui all'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 non si applica ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (Sez. 3, n. 9083 del 10/01/2021, Rv. 281709 - 01; Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Rv. 273607 - 01).

Nel caso di specie, dunque, il diniego del PM alla richiesta di applicazione pena non era legittimo (il che aveva impedito al giudice di ratificare la proposta); gli imputati, però, hanno chiesto il giudizio abbreviato precludendo la possibilità di vagliare il precedente rigetto di richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 22386 del 10/5/2013, Rv. 255943 - 01; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 245705 - 01; Sez. 2, n. 8455 del 13/04/1995, Rv. 202359 - 01). 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1.11 primo motivo propone la medesima questione oggetto del terzo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ed è dunque manifestamente infondato e non più deducibile in questa sede in conseguenza della richiesta di giudizio abbreviato.4.2.11 secondo ed il terzo motivo (comuni per l'oggetto) sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.3.Della possibilità di valorizzare, a fine di prova, la sentenza di patteggiamento s'è già detto (§ 3.4).

Anche il [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione in relazione a plurimi delitti di bancarotta fraudolenta (a lui ascritti quale amministratore di diritto e poi di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].») mediante sentenza di applicazione della pena.

L'argomento accusatorio si salda, nel ragionamento della Corte di appello, con gli altri elementi di prova ricordati al § 3.3 della presente sentenza tra i quali le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle quali viene dedotto il travisamento. 4.4.0ra, il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Come autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 4.5.Ne consegue che ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova" è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, indicando le ragioni per le quali l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01). 4.6.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 4.7.0rbene, il ricorrente deduce il travisamento della prova dichiarativa senza spiegare se essa fosse stata utilizzata per la prima volta dal giudice dell'impugnazione (così ponendo la Corte di cassazione a contatto diretto con la prova stessa della quale chiede l'immediata e diversa valutazione) e senza spiegarne il grado di decisività. 4.8.11 quarto motivo introduce un tema difensivo, il mancato superamento della soglia di non punibilità, non proposto con i motivi di appello e come tale inammissibile tanto in appello che in questo grado di giudizio.

La deduzione difensiva svolta in sede di discussione in sede di appello su argomenti non oggetto di impugnazione, pur se accompagnata da produzione documentale acquisita dalla stessa Corte di appello, non può legittimare il superamento delle rigide preclusioni imposte all'appellante dall'art. 591 cod. proc. pen. e dalle norme ivi richiamate.

A maggior ragione, se la deduzione era supportata dalla richiesta di una perizia per accertare l'eventuale superamento della soglia di punibilità che denunzia ex se la genericità della deduzione stessa. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. 37649,2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 10/07/2017 del GUP del Tribunale di Pesaro, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Fano dal 20/09/2012 al 20/09/2014. 2.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in quanto non sussistono, affermano, i presupposti per ritenerli amministratori di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].», il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo anno di imposta 2013, la [OSCURATO:PERSONA] per tutti gli anni di imposta in contestazione. Stigmatizzano, in particolare, il percorso logico seguito dalla Corte di appello che ha ritenuto provata l'amministrazione di fatto della società in base a una sentenza di patteggiamento per i reati di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta pronunciata, come noto, senza alcuna ammissione, neppure indiretta, dei fatti. La sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna ma non è una sentenza di condanna, sicché l'amministrazione di fatto andava dimostrata positivamente. 2.2.Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (nella formulazione previgente le modifiche apportate con d.lgs. n. 158 del 2015) e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in le conclusioni del giudice di merito si pongono in contrasto con le premesse del suo ragionamento. Sostengono che, nonostante la Corte di appello abbia affermato di attenersi alla fattispecie del reato di cui all'art. 10-bis n. 74 del 2000 vigente prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 158, cit., di fatto ha motivato la condanna prescindendo dalla prova dell'esistenza dei certificati rilasciati ai sostituiti, prova che avrebbe dovuto essere fornita dal pubblico ministero, e benché agli atti mancasse la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni. Aggiungono che la rubrica attribuisce loro indifferentemente (e genericamente) la carica di amministratori (di fatto o di diritto) della medesima società senza scindere i periodi nei quali le condotte penalmente rilevanti sarebbero state tenute, essendo evidente che del reato risponde chi era in carica al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute, non chi, nel precedente anno di imposta, ha rilasciato le certificazioni anche se non ha effettuato le relative ritenute. 2.3.Con il terzo motivo lamentano il diniego del patteggiamento opposto dal primo Giudice in applicazione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, norma della quale denunciano l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, comma secondo, 104, comma primo, 111Cost.3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1.Con il primo motivo pone la questione di legittimità costituzione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 negli stessi termini indicati dagli altri ricorrenti. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione apparente in ordine alla propria qualifica di amministratore di fatto della società. Lamenta la pedissequa ripresa della motivazione della sentenza di primo grado senza che la Corte di appello dia almeno conto delle specifiche e articolate censure ad essa devolute e della loro consistenza. Così come il primo Giudice, la Corte territoriale ha accomunato la posizione di tutti gli imputati senza operare alcun distinguo dei singoli atti di appello, senza esaminare e valutare le singole condotte diverse, poste in essere da soggetti diversi, con ruoli diversi e conseguenze giuridiche diverse. Propone, al riguardo, gli stessi argomenti sviluppati con il primo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che la Corte di appello ha precisato poco o nulla sui concreti poteri gestori del ricorrente, poteri in alcun modo emergenti dagli atti del processo. Deduce, infine, la contraddizione nella quale è incorsa la Corte di appello che, da un lato gli attribuisce il ruolo di gestore di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].», dall'altro riconosce che tale ruolo era stato sempre rivestito dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.Con il terzo motivo deduce il travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalle quali in alcun modo può desumersi il proprio ruolo di amministratore di fatto della società avendo essa affermato che il ricorrente non aveva mai preso decisioni, neppure nel breve periodo nel quale aveva formalmente assunto la carica di amministratore legale della società. 3.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità avuto riguardo al ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno comportato l'acquisizione, da parte dell'INPS, del ruolo di sostituto di imposta, con conseguente incidenza sugli importi effettivamente non versati dalla «[OSCURATO:SOCIETA].».4.Con memorie trasmesse telematicamente, i ricorrenti hanno ribadito la fondatezza delle proprie ragioni contestando la richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.Tutti gli imputati sono stati giudicati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, operando in concorso tra loro, nelle qualità di seguito indicate, non avevano versato le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti operate sugli emolumenti erogati dalla società «[OSCURATO:SOCIETA].» negli anni di imposta 2011, 2012, 2013, per un importo, rispettivamente, di euro 248.460,00 (2011, capo 1, scadenza del termine 20/09/2012), di euro 362.867,72 (2012, capo 2, scadenza del termine 20/09/2013), di euro 391.868,66 (2013, capo 3, scadenza del termine 20/09/2014). La società (recita la rubrica) era stata legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché da tal [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed era sempre stata amministrata di fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]; anche il [OSCURATO:PERSONA], una volta cessato dalla carica, aveva continuato a gestire di fatto la società benché formalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]. Va precisato che gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio anche per altri, ben più gravi reati (correlati anche alla gestione della società «[OSCURATO:SOCIETA].», dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro del 29/09/2014) per i quali gli odierni ricorrenti avevano chiesto (ed ottenuto) l'applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero. 3.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.2.Dalla lettura delle sentenze di merito risulta, sulla scorta di elementi di fatto dei quali non viene dedotto il travisamento, la gestione "familiare" della società «[OSCURATO:SOCIETA].», legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] fino al 2013 ma di fatto co-gestita dalla di lui madre ([OSCURATO:PERSONA]) e dal marito di quest'ultima ([OSCURATO:PERSONA]) e dal [OSCURATO:PERSONA] stesso fino alla dichiarazione di fallimento, lungo un arco temporale che ha coperto gli anni di imposta in contestazione, ivi compresa la scadenza dei termini "lunghi" annuali previsti dalla fattispecie incriminatrice. 3.3.L'attribuzione della co-gestione di fatto della società viene ribadita dal Giudice di secondo grado non solo sul rilievo che gli imputati avevano patteggiato la pena per reati loro attribuiti proprio in qualità di amministratori di fatto, ma anche sulla base di precise evidenze probatorie (dichiarazioni testimoniali, prove documentali e conversazioni intercettate) ampiamente richiamate dal primo Giudice e del tutto neglette in questa sede. 3.4.Peraltro, quanto alla valorizzazione, a fini di prova, della sentenza di patteggiamento, va ricordato (e ribadito) il costante indirizzo interpretativo della Corte di cassazione secondo il quale la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 272665 - 01; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 264058 - 01; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Rv. 261480 - 01; Sez. 1, n. 20209 del 29/03/2001, Rv. 218999 - 01). 3.5.Nel caso di specie, come detto, nei confronti dei ricorrenti è stata pronunciata sentenza di applicazione pena per fatti loro ascritti proprio quali amministratori di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].», sicché il dato è stato correttamente valutato dalla Corte di appello quale ulteriore (non unico) elemento di validazione dell'ipotesi accusatoria. 3.6.11 secondo motivo introduce un tema non dedotto in appello la cui risoluzione comporta accertamenti di fatto (l'effettivo rilascio dei certificati ai sostituiti) non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. 3.7.11 terzo motivo è manifestamente infondato. 3.8.Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, la preclusione al patteggiamento di cui all'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 non si applica ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (Sez. 3, n. 9083 del 10/01/2021, Rv. 281709 - 01; Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Rv. 273607 - 01). Nel caso di specie, dunque, il diniego del PM alla richiesta di applicazione pena non era legittimo (il che aveva impedito al giudice di ratificare la proposta); gli imputati, però, hanno chiesto il giudizio abbreviato precludendo la possibilità di vagliare il precedente rigetto di richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 22386 del 10/5/2013, Rv. 255943 - 01; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 245705 - 01; Sez. 2, n. 8455 del 13/04/1995, Rv. 202359 - 01). 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1.11 primo motivo propone la medesima questione oggetto del terzo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ed è dunque manifestamente infondato e non più deducibile in questa sede in conseguenza della richiesta di giudizio abbreviato.4.2.11 secondo ed il terzo motivo (comuni per l'oggetto) sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.3.Della possibilità di valorizzare, a fine di prova, la sentenza di patteggiamento s'è già detto (§ 3.4). Anche il [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione in relazione a plurimi delitti di bancarotta fraudolenta (a lui ascritti quale amministratore di diritto e poi di fatto della società «[OSCURATO:SOCIETA].») mediante sentenza di applicazione della pena. L'argomento accusatorio si salda, nel ragionamento della Corte di appello, con gli altri elementi di prova ricordati al § 3.3 della presente sentenza tra i quali le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle quali viene dedotto il travisamento. 4.4.0ra, il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 4.5.Ne consegue che ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova" è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, indicando le ragioni per le quali l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01). 4.6.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 4.7.0rbene, il ricorrente deduce il travisamento della prova dichiarativa senza spiegare se essa fosse stata utilizzata per la prima volta dal giudice dell'impugnazione (così ponendo la Corte di cassazione a contatto diretto con la prova stessa della quale chiede l'immediata e diversa valutazione) e senza spiegarne il grado di decisività. 4.8.11 quarto motivo introduce un tema difensivo, il mancato superamento della soglia di non punibilità, non proposto con i motivi di appello e come tale inammissibile tanto in appello che in questo grado di giudizio. La deduzione difensiva svolta in sede di discussione in sede di appello su argomenti non oggetto di impugnazione, pur se accompagnata da produzione documentale acquisita dalla stessa Corte di appello, non può legittimare il superamento delle rigide preclusioni imposte all'appellante dall'art. 591 cod. proc. pen. e dalle norme ivi richiamate. A maggior ragione, se la deduzione era supportata dalla richiesta di una perizia per accertare l'eventuale superamento della soglia di punibilità che denunzia ex se la genericità della deduzione stessa. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiar
Sentenza Cassazione n. 16970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris