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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10304/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze e alla determinazione della pena complessivamente irrogata, è reiterativo, meramente fattuale e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha in ogni caso fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica in ordine al giudizio di bilanciamento e alla mancata prevalenza delle generiche (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze e alla determinazione della pena complessivamente irrogata, è reiterativo, meramente fattuale e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha in ogni caso fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica in ordine al giudizio di bilanciamento e alla mancata prevalenza delle generiche (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris