CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole del trattamento sanzionatorio, non corrispondente al minimo edittale, sostenendo che la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria, poiché la Corte territoriale avrebbe sminuito la valenza del comportamento processuale dell'imputato, che aveva ammesso l'addebito, in tal modo mostrando il suo pentimento; inoltre la Corte di appello avrebbe trascurato le condizioni di disagio economico e sociale in cui versa il Misserianni. 3. Con memoria depositata tempestivamente il difensore del ricorrente ha fatto pervenire il certificato di morte del suo assistito, deceduto il 6 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). P.Q.N11. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa I • t [OSCURATO:PERSONA] CANCEI_ tJ IA ogg