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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2026

Cassazione n. 08356/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa in data 3 gennaio 2026, con cui ripercorre tutti i motivi di ricorso, insistendo per la loro fondatezza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, altresì, si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto è pacifico che nella rapina impropria, la resistenza opposta dall’agente alla reazione dell’esercente (nel caso di specie consistita nello strattonamento di quest’ultimo) integri il requisito della violenza; considerato che, il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 628, secondo comma, cod. pen. (cfr.

C. cost. sentenza n. 86/2024), non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, giacché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che,il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge nella parte relativa al porto abusivo d'armi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha stabilito come il coltello rinvenuto nella ingiustificata disponibilità dell'imputato, rientri nel novero degli strumenti da punta o da taglio di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 4 legge n. 110/1975 (si veda pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa in data 3 gennaio 2026, con cui ripercorre tutti i motivi di ricorso, insistendo per la loro fondatezza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, altresì, si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto è pacifico che nella rapina impropria, la resistenza opposta dall’agente alla reazione dell’esercente (nel caso di specie consistita nello strattonamento di quest’ultimo) integri il requisito della violenza; considerato che, il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 628, secondo comma, cod. pen. (cfr. C. cost. sentenza n. 86/2024), non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, giacché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che,il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge nella parte relativa al porto abusivo d'armi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha stabilito come il coltello rinvenuto nella ingiustificata disponibilità dell'imputato, rientri nel novero degli strumenti da punta o da taglio di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 4 legge n. 110/1975 (si veda pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è decis
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