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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11011/2023

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.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - con troricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: opposizione atti esecutivi RGN Cron.

Rep.

CC 14.4.23 [OSCURATO:PERSONA] - i ntimato - avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.65/2021 pubblicata i l 26 / 3 /20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/ 0 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con sentenza n.65/21,il Tribunale di Fermo, qualificata come opposizione agli atti esecutivi quella svolta dal terzo pignorato Inps avverso l’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. di somme dovute a titolo di pensione a [OSCURATO:PERSONA] in favore della creditrice [OSCURATO:PERSONA], rilevava la propria incompetenza funzionale a decidere la causa, spettando essa al giudice dell’esecuzione (art.27 c.p.c.) anziché al giudice del lavoro ai sensi dell’art.618 bis c.p.c.

Tuttavia, in base al principio della ragione più liquida, il giudice decideva il merito dell’opposizione rilevando che: a) il provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui si chiedeva all’Inps di fornire chiarimenti e integrazioni sulla dichiarazione di terzo resa, al quale l’Inps non aveva dato alcun seguito, nonché la successiva ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c., erano state notificate a Roma presso la sede legale dell’istituto e non presso la struttura territoriale dell’ente nella cui circoscrizione risiedevano i soggetti privati interessati, in violazione dell’art.14 d.l. n.669/96 conv. con l. n.30/97; b) la nullità delle notificazioni era però sanata per raggiungimento dello scopo in quanto l’Inps era venuto a conoscenza dei provvedimenti; c) era dunque inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi poiché depositata il 27.2.2020, oltre il termine di 20 giorni di cui all’art.617 3 c.p.c., avendo l’Inps dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’ordinanza di assegnazione in data imprecisata e comunque successiva al 25.10.2019.

Avverso la sentenza l’Inps ricorre per tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria,mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

All’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito della motivazione del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso,l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.276 c.p.c. in rapporto agli artt.27, 38, 617, co.2 c.p.c., per avere il Tribunaledeciso nel merito la causa applicando erroneamente il principio dellaragione più liquida invece inapplicabile tra questioni di rito,come la competenza, e questioni di merito.

Con il secondo motivo di ricorso,l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.14 d. l. n.669/96,conv. con mod. in l. n. 30/97,e dell’art.548 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato che la nullità della notifica dell’ordinanza di assegnazione aveva impedito la tempestiva conoscenza dell’atto da parte dell’Inps, con conseguente applicabilità dell’art.548, co.3 c.p.c. e possibilità del terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi in caso di irregolare notificazione.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.548 e 549 c.p.c., in quanto l’ordinanza di assegnazione non poteva fondarsi sulla ficta confessio dell’Inps.

L’Istituto aveva negato la pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione e non aveva, poi , rispost o alla richiesta di chiarimenti e integrazioni fatta dal giudice dell’esecuzione solo perché il provvedimento non era stato notificato alla sede territoriale e non se ne era avuta tempestiva conoscenza.

Ilprimo motivo è infondato.

Il giudice di primo grado ha negato la propria competenza richiamando l’art.27, co.2 c.p.c., per poi decidere nel merito in base al criterio della ragione più liquida.

In realtà, quando, come nel caso di specie, la competenza ex art.27, co.2 c.p.c. si radica dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice del lavoro che ha deciso sull’opposizione agliatti esecutivi, non si pone una questione di competenza, trattandosi piuttosto di distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (v.

Cass.21774/16, Cass.13138/17, Cass.14137/18, Cass.16163/18).

Non sussistendo questione di competenza, nemmeno il primo giudice avrebbe dovuto applicare l’art.50 c.p.c. ma, semmai, trasmettere gli atti al presidente del tribunale per l’assegnazione al giudice dell’esecuzione.

In secondo luogo, nemmeno può ritenersi violato l’art.276 c.p.c. per avere il giudice applicato erroneamente il principio della ragione più liquida tra questioni di rito, come la competenza, e questioni di merito.

In realtà, esclusa la questione di competenza, nemmeno sussiste una questione di rito che sia pregiudiziale a quella di merito e che impedisca l’applicazione del principio della ragione più liquida.

Si deve aggiungere che questa Corte, a Sezioni Unite (sent.9936/2014), ha affermato l’applicabilità del principio della ragione più liquida, con decisione nel merito, anche in presenza di una questione pregiudiziale come quella attinente alla giurisdizione.

Il secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

L’art.548, ult. co. c.p.c. ammette la possibilità, per il terzo pignorato, di proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione ove egli provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione.

Secondo la norma, l’opposizione è da presentare “nei termini” dell’art.617 c.p.c.

Riguardo al termine decadenziale di 20 giorni ivi previsto, questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha affermato che allorquando l’opponente deduca la nullità della notifica di un atto esecutivo, egli è tenuto ad allegare e dimostrare, ai fini del rispetto del suddetto termine, il giorno in cui è venuto a conoscenza dell’atto nullo, dovendo poi l’opposizione essere proposta entro 20 giorni dallasopravvenuta conoscenza di fatto (Cass.6487/10, Cass.7051/12).

Nel caso di specie, l’Inps non ha mai indicato specificamente il giorno in cui ebbe conoscenza del provvedimento di assegnazione e del precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui si chiedevano chiarimenti e integrazioni sulla dichiarazione di terzo resa.

L’Inps ha affermato di aver preso conoscenza dell’ordinanza di assegnazione in data imprecisata e comunque successiva al 25.10.2019, avendo poi depositato l’opposizione ex art.617 c.p.c. solo in data 27.2.2020.Attesa la mancata specifica allegazione del giorno di acquisita conoscenza di fatto delle ordinanze irregolarmente notificate, va confermata la sentenza impugnata che ha correttamente applicato i precedenti di questa Corte, dichiarando la tardività dell’opposizione.

Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese di lite del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell’Inps nei confronti della controricorrente, mentre nulla si deve statuire nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €9000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - con troricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: opposizione atti esecutivi RGN Cron. Rep. CC 14.4.23 [OSCURATO:PERSONA] - i ntimato - avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.65/2021 pubblicata i l 26 / 3 /20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/ 0 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con sentenza n.65/21,il Tribunale di Fermo, qualificata come opposizione agli atti esecutivi quella svolta dal terzo pignorato Inps avverso l’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. di somme dovute a titolo di pensione a [OSCURATO:PERSONA] in favore della creditrice [OSCURATO:PERSONA], rilevava la propria incompetenza funzionale a decidere la causa, spettando essa al giudice dell’esecuzione (art.27 c.p.c.) anziché al giudice del lavoro ai sensi dell’art.618 bis c.p.c. Tuttavia, in base al principio della ragione più liquida, il giudice decideva il merito dell’opposizione rilevando che: a) il provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui si chiedeva all’Inps di fornire chiarimenti e integrazioni sulla dichiarazione di terzo resa, al quale l’Inps non aveva dato alcun seguito, nonché la successiva ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c., erano state notificate a Roma presso la sede legale dell’istituto e non presso la struttura territoriale dell’ente nella cui circoscrizione risiedevano i soggetti privati interessati, in violazione dell’art.14 d.l. n.669/96 conv. con l. n.30/97; b) la nullità delle notificazioni era però sanata per raggiungimento dello scopo in quanto l’Inps era venuto a conoscenza dei provvedimenti; c) era dunque inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi poiché depositata il 27.2.2020, oltre il termine di 20 giorni di cui all’art.617 3 c.p.c., avendo l’Inps dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’ordinanza di assegnazione in data imprecisata e comunque successiva al 25.10.2019. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria,mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. All’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito della motivazione del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso,l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.276 c.p.c. in rapporto agli artt.27, 38, 617, co.2 c.p.c., per avere il Tribunaledeciso nel merito la causa applicando erroneamente il principio dellaragione più liquida invece inapplicabile tra questioni di rito,come la competenza, e questioni di merito. Con il secondo motivo di ricorso,l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.14 d. l. n.669/96,conv. con mod. in l. n. 30/97,e dell’art.548 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato che la nullità della notifica dell’ordinanza di assegnazione aveva impedito la tempestiva conoscenza dell’atto da parte dell’Inps, con conseguente applicabilità dell’art.548, co.3 c.p.c. e possibilità del terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi in caso di irregolare notificazione. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.548 e 549 c.p.c., in quanto l’ordinanza di assegnazione non poteva fondarsi sulla ficta confessio dell’Inps. L’Istituto aveva negato la pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione e non aveva, poi , rispost o alla richiesta di chiarimenti e integrazioni fatta dal giudice dell’esecuzione solo perché il provvedimento non era stato notificato alla sede territoriale e non se ne era avuta tempestiva conoscenza. Ilprimo motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha negato la propria competenza richiamando l’art.27, co.2 c.p.c., per poi decidere nel merito in base al criterio della ragione più liquida. In realtà, quando, come nel caso di specie, la competenza ex art.27, co.2 c.p.c. si radica dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice del lavoro che ha deciso sull’opposizione agliatti esecutivi, non si pone una questione di competenza, trattandosi piuttosto di distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (v. Cass.21774/16, Cass.13138/17, Cass.14137/18, Cass.16163/18). Non sussistendo questione di competenza, nemmeno il primo giudice avrebbe dovuto applicare l’art.50 c.p.c. ma, semmai, trasmettere gli atti al presidente del tribunale per l’assegnazione al giudice dell’esecuzione. In secondo luogo, nemmeno può ritenersi violato l’art.276 c.p.c. per avere il giudice applicato erroneamente il principio della ragione più liquida tra questioni di rito, come la competenza, e questioni di merito. In realtà, esclusa la questione di competenza, nemmeno sussiste una questione di rito che sia pregiudiziale a quella di merito e che impedisca l’applicazione del principio della ragione più liquida. Si deve aggiungere che questa Corte, a Sezioni Unite (sent.9936/2014), ha affermato l’applicabilità del principio della ragione più liquida, con decisione nel merito, anche in presenza di una questione pregiudiziale come quella attinente alla giurisdizione. Il secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. L’art.548, ult. co. c.p.c. ammette la possibilità, per il terzo pignorato, di proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione ove egli provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione. Secondo la norma, l’opposizione è da presentare “nei termini” dell’art.617 c.p.c. Riguardo al termine decadenziale di 20 giorni ivi previsto, questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha affermato che allorquando l’opponente deduca la nullità della notifica di un atto esecutivo, egli è tenuto ad allegare e dimostrare, ai fini del rispetto del suddetto termine, il giorno in cui è venuto a conoscenza dell’atto nullo, dovendo poi l’opposizione essere proposta entro 20 giorni dallasopravvenuta conoscenza di fatto (Cass.6487/10, Cass.7051/12). Nel caso di specie, l’Inps non ha mai indicato specificamente il giorno in cui ebbe conoscenza del provvedimento di assegnazione e del precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui si chiedevano chiarimenti e integrazioni sulla dichiarazione di terzo resa. L’Inps ha affermato di aver preso conoscenza dell’ordinanza di assegnazione in data imprecisata e comunque successiva al 25.10.2019, avendo poi depositato l’opposizione ex art.617 c.p.c. solo in data 27.2.2020.Attesa la mancata specifica allegazione del giorno di acquisita conoscenza di fatto delle ordinanze irregolarmente notificate, va confermata la sentenza impugnata che ha correttamente applicato i precedenti di questa Corte, dichiarando la tardività dell’opposizione. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese di lite del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell’Inps nei confronti della controricorrente, mentre nulla si deve statuire nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €9000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese
Sentenza Cassazione n. 11011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris