CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05415/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24932/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2564/2024 depositata il 19 aprile 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 9 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, un atto di recupero del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno dalla stessa indebitamente utilizzato in compensazione per l’anno 2014. Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, il credito in questione, originariamente concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2014, doveva essere ritenuto inesistente, perchè non esposto dalla contribuente nel quadro RU del modello UNICO 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. reagiva proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, poi ridenominata Corte di giustizia tributaria di primo grado, la quale, riconosciuta la fondatezza della preliminare e assorbente eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo sollevata dalla ricorrente, stante l’intervenuto decorso del termine quadriennale stabilito dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, annullava l’atto impugnato. 3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 2564/2024 del 19 aprile 2024, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata, rilevando, per quanto qui ancora interessa: - che doveva ritenersi applicabile al caso di specie il più lungo termine di decadenza di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009, per l’ipotesi di utilizzo di un credito d’imposta inesistente; - che la contribuente si era limitata ad eccepire l’omessa allegazione all’atto della delega di firma rilasciata dal capo dell’Ufficio, senza contestare la legittimazione del funzionario sottoscrittore; - che sussisteva la competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno dell’Agenzia delle Entrate. 4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di coniglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 2504-bis c.c. 2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver a torto ritenuto inesistente il credito d’imposta utilizzato in compensazione dalla contribuente per l’anno 2014. I giudici di appello avrebbero tralasciato di considerare che in quello stesso anno la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]., acquisendo il credito d’imposta di cui questa era titolare. 3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009. 3.1 Si sostiene che il credito d’imposta in discussione non potesse essere, in ogni caso, considerato inesistente, risultando facilmente riscontrabile mediante la procedura di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 4. Con il quarto motivo, inquadrato nel paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., viene fatta valere la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. 4.1 Si censura l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui la contribuente aveva contestato soltanto la mancata allegazione all’atto di recupero della delega di firma rilasciata al funzionario sottoscrittore, e non anche il difetto di legittimazione di quest’ultimo. 5. Con il quinto motivo,formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973. 5.1 Si critica la gravata sentenza per aver erroneamente riconosciuto sussistente la competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno dell’Agenzia delle Entrate, pur avendo la società contribuente, fin dal 24 settembre 2015, trasferito la propria sede nel Comune di Conza della Campania, appartenente alla Provincia di Avellino. 6. In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e applicabile anche nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. n. 11458/2018, Cass. n. 363/2019, Cass.n. 15607/2024), conviene esaminare con priorità il terzo motivo. 6.1 Esso è fondato e il suo accoglimento assorbe lo scrutinio delle restanti censure. 6.2 Con sentenza n. 34419/2023 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: «In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza -alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015- allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a)il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b)l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento». Il menzionato art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008 è stato abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2024, dall’art. 1, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024, ma la previsione del termine di decadenza da esso stabilito per la notifica dell’atto di recupero del credito d’imposta inesistente (31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo) è ora contenuta nel comma 1, lett. c), dell’art. 38-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del medesimo decreto legislativo. 6.3 Con specifico riferimento alla questione posta dal motivo in disamina, è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che il disconoscimento di un credito d’imposta utilizzato in compensazione senza essere stato esposto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento a sèguito di controllo automatizzato ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la non spettanza di detto credito emerge dai dati risultanti dalla dichiarazione e non richiede alcuna valutazione di questioni giuridiche, bensì soltanto la mera presa d’atto di tale omessa indicazione (cfr. Cass. n. 29582/2018, Cass. n. 24747/2020, Cass. n. 794/2025). 6.4 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, deve allora escludersi che il credito d’imposta in discussione potesse essere considerato inesistente. 6.5 Si appalesa, pertanto, erronea la decisione assunta dalla CGT di secondo grado, la quale, sul presupposto dell’inesistenza del detto credito, ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine di decadenza di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, anziché quello ordinario di quattro anni stabilito dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis. 6.6 Per le ragioni che precedono, si impone la cassazione della gravata sentenza. 6.7 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c., e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e conseguente annullamento dell’atto di recupero impugnato, emesso oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale di riferimento. 7. Stante l’intervenuta definizione della controversia nel merito, si rende necessario provvedere alla regolamentazione delle spese dell’intero processo. 7.1 Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globale dell’esito della lite, che possano interamente compensarsi fra le parti le spese dei due gradi di merito e che debbano, invece, porsi a carico dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Sull’argomento è utile rammentare che la compensazione delle spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr. Cass. n. 7146/2017). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, annulla l’atto di recupero impugnato; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 13.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 1