CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della motivazione del Giudice dell'esecuzione che, nel revocare la sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta al suddetto con la sentenza del Tribunale di Perugia in data 25/10/2022, si limita a rilevare che nel fascicolo del giudizio di cognizione era presente un certificato penale non aggiornato da cui non emergeva la seconda sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia in data 9/04/2015, irrevocabile il 5/10/2015, trascurando che le cause ostative alla concessione del beneficio sono non solo quelle che il giudice conosce, ma anche quelle conoscibili (attraverso un certificato penale aggiornato che andava acquisito, anche considerato che dalla sentenza che concede erroneamente il beneficio emerge la conoscenza da parte del Tribunale della pendenza del procedimento ) - sono manifestamente infondate. Va, invero, osservato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M