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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 28673/2022

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 24 marzo 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che aveva giudicato — con rito abbreviato — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose in relazione alla B.E.M. soc. coop. a r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 16 maggio 2017.

La riforma in appello è consistita nell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta fraudolenta distrattiva perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione in mitius della pena.

Dal medesimo addebito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già stati assolti in primo grado per non aver commesso il fatto.

Residua, quindi, per tutti, la condanna per la bancarotta da operazioni dolose legata alla causazione del fallimento per l'accumulo di debiti tributari per l'ammontare di euro 1.554.488,98.

2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei comuni difensori di fiducia, che hanno redatto un atto unico. 2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al dolo di bancarotta in capo a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha tratto la propria convinzione circa il giudizio di colpevolezza dell'imputato — si legge nel ricorso — dalla relazione del curatore, che si caratterizzava per una notevole approssimazione.

In particolare, il debito tributario per cui è processo sarebbe sorto negli anni 2014-2015, anni nei quali la società era entrata in crisi a causa della contrazione del mercato e dei rilevanti insoluti dei clienti, a loro volta falliti.

Nello stesso periodo, Mastropietro aveva saldato i debiti verso le banche ed altri finanziatori.

Se pure tale scelta non esclude la sussistenza oggettiva del reato, essa ha un'evidente rilevanza in punto di coefficiente piscologico, dal momento che lo scopo che lo aveva mosso era di evitare di perdere posti di lavoro.

Se pure il debito verso il Fisco sorge al momento in cui viene emessa la fattura, a prescindere dall'incasso, tanto integra l'aspetto oggettivo della fattispecie, ma non prova il dolo della bancarotta.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta, nonostante si tratti di amministratori privi di delega.

La circostanza che i medesimi abbiano rivestito la carica dal 2008 al 2015 non può equivalere alla prova che essi avessero mancato di agire informati quanto agli omessi versamenti tributari e previdenziali.

La gestione della società era accentrata nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e dagli atti non è emerso che, prima del 2014, i due amministratori fossero venuti a conoscenza delle problematiche societarie né che le stesse fossero comunque venute alla luce.

Appena saputo degli omessi versamenti I.V.A. per il 2014, entrambi gli imputati hanno invitato [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare un ravvedimento operoso e, constatato l'ulteriore inadempimento, hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Mancherebbe sia la prova della consapevolezza dei fatti pregiudizievoli per la società sia la volontà di non attivarsi per scongiurare l'evento dannoso.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego della sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello aveva negato il beneficio sulla scorta dei precedenti del prevenuto ma uno era risalente a più di trenta anni or sono ed un altro riguardava il reato di lesioni colpose, condanne in parte eseguite ed in parte indultate e, in relazione alla prima, era intervenuta anche la declaratoria di estinzione per positivo risultato dell'affidamento in prova.

Soprattutto, nessuna delle due condanne era a pena condizionalmente sospesa.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi per le seguenti ragioni: - il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile perché versato in fatto; - il secondo motivo di ricorso sarebbe reiterativo dei medesimi argomenti sottoposti al giudice d'appello e da quest'ultimo disattesi con congrua motivazione, in cui sono stati valorizzati plurimi elementi che dimostrano il coinvolgimento consapevole della Mastropietro e di Ienco nelle condotte contestate e non è emersa la loro tempestiva presa di distanza dalle condotte illecite ovvero altre circostanze da cui desumere la loro estraneità assoluta alla gestione, solo asserite ma non dimostrate dalla difesa; - il terzo motivo di ricorso non ha pregio, avendo il giudice d'appello correttamente ritenuto che il beneficio non può essere concesso a causa delle precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti infondati e vanno, pertanto, respinti.

1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al dolo della bancarotta impropria in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] — è infondato.

La doglianza del ricorrente, infatti, è assertiva quando nega la sussistenza del coefficiente soggettivo della bancarotta da operazioni dolose.

A questo riguardo, va ricordato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta e altri, Rv. 259997).

Quanto al coefficiente soggettivo, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, quest'ultimo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, de Rosa G ed altri, Rv. 214856).

Ebbene, riguardando la sentenza impugnata, è proprio ciò che si è verificato, dal momento che l'imputato ha omesso, per lungo tempo (fin dal 2000), di adempiere alle obbligazioni verso il Fisco, assistendo all'accumularsi di un cospicuo debito verso l'Erario (pari ad euro 1.554.488,98) ed accettando il rischio delle conseguenze pregiudizievoli che tale scelta gestionale poteva avere rispetto al dissesto fallimentare, agevolmente prevedibili considerate le concrete prospettive di recupero da parte del Fisco, con l'aggravio della sanzioni e degli interessi.

Che questo sia derivato dalla scelta di soddisfare altri creditori della società rispetto al Fisco non esclude il dolo della fattispecie, dal momento che l'omesso adempimento delle obbligazioni tributarie ha esposto al prevedibile rischio — che l'amministratore delegato della società non poteva ignorare — di cagionare il dissesto, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema sopra riportata.

In questo senso la Corte di merito ha evidenziato come la pratica di non pagare le imposte sia stata attuata sistematicamente, per un rilevante lasso di tempo e senza essere particolarmente collegata ad una congiuntura negativa esterna.

Laddove, poi, il ricorso pare voler "nobilitare" le opzioni gestionali dell'imputato adducendo che aveva prevalso la scelta di retribuire i dipendenti, esso non si confronta con il passaggio che si legge nella sentenza impugnata — che smentisce o comunque sminuisce l'idea di una volontà protettiva rispetto ai lavoratori — a proposito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assicurative per i lavoratori.

2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — è del pari infondato.

Quanto agli amministratori senza delega, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini della configurabilità del loro concorso per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell'amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925; Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Berlucchi e altri, Rv. 256939; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, Bonvino e altri, Rv. 253765).

Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica né incorre in errori di diritto quando valorizza la durata della carica amministrativa rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sette anni, compatibile con la percezione di segnali di allarme, nel contempo rimarcando la mancata dimostrazione delle asserite contestazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA], che sostanziano anche i motivi di ricorso.

Peraltro la sentenza impugnata afferma di un inadempimento sistematico del debito tributario che risale al 2000 (ben prima, dunque, che i due ricorrenti assumessero la carica amministrativa) e che si è protratto negli anni, mentre non si apprezza il dato, dalla ricostruzione della decisione avversata, che detto debito sia sorto solo negli anni 2014 e 2015, come sostenuto dagli impugnanti.

Ebbene, di fronte alla sistematicità della condotta accertata, il ragionamento svolto dai ricorrenti non mette in crisi il costrutto argomentativo della Corte di merito, dal momento che non si è trattato, per esempio, di singole condotte distrattive che esulavano dalla gestione ordinaria e che potevano essere state realizzate dall'amministratore delegato in maniera clandestina, ma di un'omissione sistematica e quasi "strutturale" del pagamento delle imposte quale forma di vero e proprio autofinanziamento, che non è irrazionale ritenere percepito dagli amministratori senza delega che partecipavano alle decisioni del consiglio di amministrazione.

3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA] — è infondato L'applicazione della sospensione condizionale della pena — a prescindere dal fatto che le precedenti condanne non fossero a pena sospesa — è inibita dalla disposizione di cui all'art. 164, comma 2, n. 1) e dal superamento del limite di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen. con conseguente impossibilità di applicare l'art. 164, comma 4, come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 1976.Quanto al riverbero della riabilitazione, dell'indulto e dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale rispetto alla precedente condanna nell'ottica della concessione della sospensione condizionale della pena per quella sub iudice, si osserva quanto segue. - L'irrilevanza della riabilitazione ai fini della neutralizzazione del precedente è normativamente prevista dall'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.; - La pena condonata per indulto va comunque considerata nel cumulo delle pene di cui all'art. 164, comma 4 cod. pen.: secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen (Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Iacopino, Rv. 278941; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080); L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale per la precedente condanna — questo sì rilevante in bonam partem ai fini della sospensione condizionale della pena — ha determinato l'estinzione solo di parte della pena all'epoca inflitta all'imputato, pari ad anni due e mesi sei di reclusione, sicché la restante pena indultata (anni due di reclusione), in uno a quella inflitta con la sentenza impugnata (anni uno e mesi quattro di reclusione), determina il superamento dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 164, comma 4 e 163, comma 1, cod. pen. 4.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 24 marzo 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che aveva giudicato — con rito abbreviato — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose in relazione alla B.E.M. soc. coop. a r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 16 maggio 2017. La riforma in appello è consistita nell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta fraudolenta distrattiva perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione in mitius della pena. Dal medesimo addebito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già stati assolti in primo grado per non aver commesso il fatto. Residua, quindi, per tutti, la condanna per la bancarotta da operazioni dolose legata alla causazione del fallimento per l'accumulo di debiti tributari per l'ammontare di euro 1.554.488,98. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei comuni difensori di fiducia, che hanno redatto un atto unico. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al dolo di bancarotta in capo a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha tratto la propria convinzione circa il giudizio di colpevolezza dell'imputato — si legge nel ricorso — dalla relazione del curatore, che si caratterizzava per una notevole approssimazione. In particolare, il debito tributario per cui è processo sarebbe sorto negli anni 2014-2015, anni nei quali la società era entrata in crisi a causa della contrazione del mercato e dei rilevanti insoluti dei clienti, a loro volta falliti. Nello stesso periodo, Mastropietro aveva saldato i debiti verso le banche ed altri finanziatori. Se pure tale scelta non esclude la sussistenza oggettiva del reato, essa ha un'evidente rilevanza in punto di coefficiente piscologico, dal momento che lo scopo che lo aveva mosso era di evitare di perdere posti di lavoro. Se pure il debito verso il Fisco sorge al momento in cui viene emessa la fattura, a prescindere dall'incasso, tanto integra l'aspetto oggettivo della fattispecie, ma non prova il dolo della bancarotta. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta, nonostante si tratti di amministratori privi di delega. La circostanza che i medesimi abbiano rivestito la carica dal 2008 al 2015 non può equivalere alla prova che essi avessero mancato di agire informati quanto agli omessi versamenti tributari e previdenziali. La gestione della società era accentrata nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e dagli atti non è emerso che, prima del 2014, i due amministratori fossero venuti a conoscenza delle problematiche societarie né che le stesse fossero comunque venute alla luce. Appena saputo degli omessi versamenti I.V.A. per il 2014, entrambi gli imputati hanno invitato [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare un ravvedimento operoso e, constatato l'ulteriore inadempimento, hanno rassegnato le proprie dimissioni. Mancherebbe sia la prova della consapevolezza dei fatti pregiudizievoli per la società sia la volontà di non attivarsi per scongiurare l'evento dannoso. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego della sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello aveva negato il beneficio sulla scorta dei precedenti del prevenuto ma uno era risalente a più di trenta anni or sono ed un altro riguardava il reato di lesioni colpose, condanne in parte eseguite ed in parte indultate e, in relazione alla prima, era intervenuta anche la declaratoria di estinzione per positivo risultato dell'affidamento in prova. Soprattutto, nessuna delle due condanne era a pena condizionalmente sospesa. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi per le seguenti ragioni: - il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile perché versato in fatto; - il secondo motivo di ricorso sarebbe reiterativo dei medesimi argomenti sottoposti al giudice d'appello e da quest'ultimo disattesi con congrua motivazione, in cui sono stati valorizzati plurimi elementi che dimostrano il coinvolgimento consapevole della Mastropietro e di Ienco nelle condotte contestate e non è emersa la loro tempestiva presa di distanza dalle condotte illecite ovvero altre circostanze da cui desumere la loro estraneità assoluta alla gestione, solo asserite ma non dimostrate dalla difesa; - il terzo motivo di ricorso non ha pregio, avendo il giudice d'appello correttamente ritenuto che il beneficio non può essere concesso a causa delle precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti infondati e vanno, pertanto, respinti. 1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al dolo della bancarotta impropria in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] — è infondato. La doglianza del ricorrente, infatti, è assertiva quando nega la sussistenza del coefficiente soggettivo della bancarotta da operazioni dolose. A questo riguardo, va ricordato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta e altri, Rv. 259997). Quanto al coefficiente soggettivo, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, quest'ultimo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, de Rosa G ed altri, Rv. 214856). Ebbene, riguardando la sentenza impugnata, è proprio ciò che si è verificato, dal momento che l'imputato ha omesso, per lungo tempo (fin dal 2000), di adempiere alle obbligazioni verso il Fisco, assistendo all'accumularsi di un cospicuo debito verso l'Erario (pari ad euro 1.554.488,98) ed accettando il rischio delle conseguenze pregiudizievoli che tale scelta gestionale poteva avere rispetto al dissesto fallimentare, agevolmente prevedibili considerate le concrete prospettive di recupero da parte del Fisco, con l'aggravio della sanzioni e degli interessi. Che questo sia derivato dalla scelta di soddisfare altri creditori della società rispetto al Fisco non esclude il dolo della fattispecie, dal momento che l'omesso adempimento delle obbligazioni tributarie ha esposto al prevedibile rischio — che l'amministratore delegato della società non poteva ignorare — di cagionare il dissesto, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema sopra riportata. In questo senso la Corte di merito ha evidenziato come la pratica di non pagare le imposte sia stata attuata sistematicamente, per un rilevante lasso di tempo e senza essere particolarmente collegata ad una congiuntura negativa esterna. Laddove, poi, il ricorso pare voler "nobilitare" le opzioni gestionali dell'imputato adducendo che aveva prevalso la scelta di retribuire i dipendenti, esso non si confronta con il passaggio che si legge nella sentenza impugnata — che smentisce o comunque sminuisce l'idea di una volontà protettiva rispetto ai lavoratori — a proposito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assicurative per i lavoratori. 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — è del pari infondato. Quanto agli amministratori senza delega, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini della configurabilità del loro concorso per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell'amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925; Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Berlucchi e altri, Rv. 256939; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, Bonvino e altri, Rv. 253765). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica né incorre in errori di diritto quando valorizza la durata della carica amministrativa rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sette anni, compatibile con la percezione di segnali di allarme, nel contempo rimarcando la mancata dimostrazione delle asserite contestazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA], che sostanziano anche i motivi di ricorso. Peraltro la sentenza impugnata afferma di un inadempimento sistematico del debito tributario che risale al 2000 (ben prima, dunque, che i due ricorrenti assumessero la carica amministrativa) e che si è protratto negli anni, mentre non si apprezza il dato, dalla ricostruzione della decisione avversata, che detto debito sia sorto solo negli anni 2014 e 2015, come sostenuto dagli impugnanti. Ebbene, di fronte alla sistematicità della condotta accertata, il ragionamento svolto dai ricorrenti non mette in crisi il costrutto argomentativo della Corte di merito, dal momento che non si è trattato, per esempio, di singole condotte distrattive che esulavano dalla gestione ordinaria e che potevano essere state realizzate dall'amministratore delegato in maniera clandestina, ma di un'omissione sistematica e quasi "strutturale" del pagamento delle imposte quale forma di vero e proprio autofinanziamento, che non è irrazionale ritenere percepito dagli amministratori senza delega che partecipavano alle decisioni del consiglio di amministrazione. 3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA] — è infondato L'applicazione della sospensione condizionale della pena — a prescindere dal fatto che le precedenti condanne non fossero a pena sospesa — è inibita dalla disposizione di cui all'art. 164, comma 2, n. 1) e dal superamento del limite di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen. con conseguente impossibilità di applicare l'art. 164, comma 4, come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 1976.Quanto al riverbero della riabilitazione, dell'indulto e dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale rispetto alla precedente condanna nell'ottica della concessione della sospensione condizionale della pena per quella sub iudice, si osserva quanto segue. - L'irrilevanza della riabilitazione ai fini della neutralizzazione del precedente è normativamente prevista dall'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.; - La pena condonata per indulto va comunque considerata nel cumulo delle pene di cui all'art. 164, comma 4 cod. pen.: secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen (Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Iacopino, Rv. 278941; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080); L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale per la precedente condanna — questo sì rilevante in bonam partem ai fini della sospensione condizionale della pena — ha determinato l'estinzione solo di parte della pena all'epoca inflitta all'imputato, pari ad anni due e mesi sei di reclusione, sicché la restante pena indultata (anni due di reclusione), in uno a quella inflitta con la sentenza impugnata (anni uno e mesi quattro di reclusione), determina il superamento dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 164, comma 4 e 163, comma 1, cod. pen. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna
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