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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31827/2026

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di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata dal difensore di RuggieroMennuni avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale di Roma,in data 23/12/2025, aveva respinto la richiesta formulata dal P.M. volta adottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo, ex art. 172 primocomma cod. pen., della residua pena (pari ad anni uno e mesi uno di reclusione)inflitta al Mennuni, per il reato di estorsione, con sentenza del Tribunale di Tranidel 05/07/2002, irrevocabile il 11/12/2012, ritenendo sussistente la condizioneostativa di cui al settimo comma dell’art.172 cod. pen., avendo il condannatoriportato, durante il tempo necessario per la maturazione del termine di cuiall’art. 172, comma primo, cod. pen., altra condanna per reato della stessaindole (truffa).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcondannato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando duemotivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen..2.1.

Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 34 cod. proc. pen..La difesa assume l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione che ha decisol’opposizione, in quanto coincidente con il magistrato che aveva adottatol’ordinanza opposta, emessa ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.172, comma 7, cod. pen..La doglianza investe la decisione con cui il giudice dell’esecuzione haritenuto integrata la causa ostativa all’estinzione della pena, ravvisandola nellasopravvenuta condanna per un reato della stessa indole riportata nel temponecessario alla maturazione del termine estintivo.

Si sostiene, in contrario, che ireati posti a raffronto presentano natura e struttura differenti e che, pertanto,difettano i presupposti per ravvisare l’omogeneità sostanziale richiesta dallanorma ai fini dell’operatività della preclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I l r icorso, che contiene anche deduzioni inammissibi l i , ècomplessivamente infondato e deve, pertanto, essere r igettato.2.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, «èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34,comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost.,nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio diopposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che haemesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilitàpresuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante,appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio diopposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta edautonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario,contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni diimparzialità e terzietà del giudice» (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Rv.270959).La struttura bifasica delineata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.comporta, invero, una prima deliberazione a contraddittorio posticipato e unasuccessiva fase eventuale, introdotta dall’opposizione, nella quale il medesimogiudice procede nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen.

Non si è, dunque, inpresenza di un giudizio di impugnazione dinanzi a un giudice diverso, né di unafase autonoma destinata a riesaminare una decisione assunta in un diversogrado, ma della prosecuzione del medesimo procedimento esecutivo, nel qualel’instaurazione piena del contraddittorio costituisce lo sviluppo fisiologico delmodello legale prescelto dal legislatore per le materie indicate dall’art. 676 cod.proc. pen.Ne consegue che, nel caso in esame, la coincidenza tra il giudice che haadottato l’ordinanza ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e quello che ha decisola successiva opposizione non integra alcuna causa di incompatibilità rilevante aisensi dell’art. 34 cod. proc. pen.3.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura la ritenutaoperatività della causa ostativa prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen.,sul rilievo che il delitto di estorsione oggetto della condanna della cui pena sichiede l’estinzione e il successivo delitto di truffa non sarebbero reati della stessaindole, è infondato.L’art. 172, settimo comma, cod. pen. prevede, per quanto qui rileva, chel’estinzione della pena non ha luogo «se il condannato, durante il temponecessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione perun delitto della stessa indole».

La disposizione, pertanto, non richiede che ilnuovo delitto sia identico a quello oggetto del titolo esecutivo, né che siariconducibile alla medesima fattispecie incriminatrice, essendo sufficiente che trai reati posti a confronto ricorra quella comunanza di caratteri fondamentali chel’art. 101 cod. pen. individua quale criterio discretivo della stessa indole.Invero, per «reati della stessa indole», ai sensi dell’art. 101 cod. pen.,devono intendersi «non soltanto quelli che violano una medesima disposizione dilegge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi,presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o deimotivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni» (Sez. 6, n.53590 del 20/11/2014, Rv. 261869; Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014, Rv.260500).Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi,avendo individuato, con motivazione non illogica, i caratteri fondamentali comunitra il delitto di estorsione oggetto della condanna irrevocabile e il delitto di truffasuccessivamente giudicato.

Entrambi i reati sono diretti all’aggressione delpatrimonio altrui mediante una condotta fraudolenta o comunque coartativa dellalibertà di autodeterminazione della persona offesa, finalizzata al conseguimentodi un profitto ingiusto; e, nella ricostruzione del giudice dell’esecuzione, essirisultano accomunati non solo dal bene giuridico inciso, ma anche dalla strutturadell’azione e dai motivi determinanti, connotati dalla stabile strumentalizzazionedell’altrui affidamento o vulnerabilità per finalità di illecito arricchimento.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso si limita a contrapporreuna diversa qualificazione del rapporto tra le fattispecie, valorizzandone ledifferenze strutturali astratte, senza confrontarsi con il nucleo della decisioneimpugnata, che non ha affermato l’identità normativa dei reati, ma la loroomogeneità sostanziale alla luce delle concrete modalità dei fatti e dei motivi cheli hanno sorretti.Deve, dunque, ritenersi corretta la conclusione del giudice dell’esecuzione,secondo cui la condanna alla reclusione riportata dal Mennuni per il delitto ditruffa nel tempo necessario all’estinzione della pena integra la causa ostativaprevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen., con conseguente insussistenzadei presupposti per dichiarare estinta la pena residua inflitta con la sentenza delTribunale di Trani del 05/07/2002, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata dal difensore di RuggieroMennuni avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale di Roma,in data 23/12/2025, aveva respinto la richiesta formulata dal P.M. volta adottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo, ex art. 172 primocomma cod. pen., della residua pena (pari ad anni uno e mesi uno di reclusione)inflitta al Mennuni, per il reato di estorsione, con sentenza del Tribunale di Tranidel 05/07/2002, irrevocabile il 11/12/2012, ritenendo sussistente la condizioneostativa di cui al settimo comma dell’art.172 cod. pen., avendo il condannatoriportato, durante il tempo necessario per la maturazione del termine di cuiall’art. 172, comma primo, cod. pen., altra condanna per reato della stessaindole (truffa).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcondannato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando duemotivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen..2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 34 cod. proc. pen..La difesa assume l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione che ha decisol’opposizione, in quanto coincidente con il magistrato che aveva adottatol’ordinanza opposta, emessa ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.172, comma 7, cod. pen..La doglianza investe la decisione con cui il giudice dell’esecuzione haritenuto integrata la causa ostativa all’estinzione della pena, ravvisandola nellasopravvenuta condanna per un reato della stessa indole riportata nel temponecessario alla maturazione del termine estintivo. Si sostiene, in contrario, che ireati posti a raffronto presentano natura e struttura differenti e che, pertanto,difettano i presupposti per ravvisare l’omogeneità sostanziale richiesta dallanorma ai fini dell’operatività della preclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I l r icorso, che contiene anche deduzioni inammissibi l i , ècomplessivamente infondato e deve, pertanto, essere r igettato.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, «èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34,comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost.,nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio diopposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che haemesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilitàpresuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante,appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio diopposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta edautonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario,contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni diimparzialità e terzietà del giudice» (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Rv.270959).La struttura bifasica delineata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.comporta, invero, una prima deliberazione a contraddittorio posticipato e unasuccessiva fase eventuale, introdotta dall’opposizione, nella quale il medesimogiudice procede nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. Non si è, dunque, inpresenza di un giudizio di impugnazione dinanzi a un giudice diverso, né di unafase autonoma destinata a riesaminare una decisione assunta in un diversogrado, ma della prosecuzione del medesimo procedimento esecutivo, nel qualel’instaurazione piena del contraddittorio costituisce lo sviluppo fisiologico delmodello legale prescelto dal legislatore per le materie indicate dall’art. 676 cod.proc. pen.Ne consegue che, nel caso in esame, la coincidenza tra il giudice che haadottato l’ordinanza ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e quello che ha decisola successiva opposizione non integra alcuna causa di incompatibilità rilevante aisensi dell’art. 34 cod. proc. pen.3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura la ritenutaoperatività della causa ostativa prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen.,sul rilievo che il delitto di estorsione oggetto della condanna della cui pena sichiede l’estinzione e il successivo delitto di truffa non sarebbero reati della stessaindole, è infondato.L’art. 172, settimo comma, cod. pen. prevede, per quanto qui rileva, chel’estinzione della pena non ha luogo «se il condannato, durante il temponecessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione perun delitto della stessa indole». La disposizione, pertanto, non richiede che ilnuovo delitto sia identico a quello oggetto del titolo esecutivo, né che siariconducibile alla medesima fattispecie incriminatrice, essendo sufficiente che trai reati posti a confronto ricorra quella comunanza di caratteri fondamentali chel’art. 101 cod. pen. individua quale criterio discretivo della stessa indole.Invero, per «reati della stessa indole», ai sensi dell’art. 101 cod. pen.,devono intendersi «non soltanto quelli che violano una medesima disposizione dilegge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi,presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o deimotivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni» (Sez. 6, n.53590 del 20/11/2014, Rv. 261869; Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014, Rv.260500).Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi,avendo individuato, con motivazione non illogica, i caratteri fondamentali comunitra il delitto di estorsione oggetto della condanna irrevocabile e il delitto di truffasuccessivamente giudicato. Entrambi i reati sono diretti all’aggressione delpatrimonio altrui mediante una condotta fraudolenta o comunque coartativa dellalibertà di autodeterminazione della persona offesa, finalizzata al conseguimentodi un profitto ingiusto; e, nella ricostruzione del giudice dell’esecuzione, essirisultano accomunati non solo dal bene giuridico inciso, ma anche dalla strutturadell’azione e dai motivi determinanti, connotati dalla stabile strumentalizzazionedell’altrui affidamento o vulnerabilità per finalità di illecito arricchimento.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso si limita a contrapporreuna diversa qualificazione del rapporto tra le fattispecie, valorizzandone ledifferenze strutturali astratte, senza confrontarsi con il nucleo della decisioneimpugnata, che non ha affermato l’identità normativa dei reati, ma la loroomogeneità sostanziale alla luce delle concrete modalità dei fatti e dei motivi cheli hanno sorretti.Deve, dunque, ritenersi corretta la conclusione del giudice dell’esecuzione,secondo cui la condanna alla reclusione riportata dal Mennuni per il delitto ditruffa nel tempo necessario all’estinzione della pena integra la causa ostativaprevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen., con conseguente insussistenzadei presupposti per dichiarare estinta la pena residua inflitta con la sentenza delTribunale di Trani del 05/07/2002, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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