Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 17403/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati OggettoRESPONSABILITA ** * Presidente* * Consigliere* * Consigliere* * ConsigliereUd 19/04/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] *R G N 03643/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 03643/2021 R Gproposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv ** pec francesco olivo@pec it in virtù di procura in calce alricorso ricorrentenei confronti di* * rappresentato e difeso dall Avv ** pec giuseppe jannuzzi@milano pecavvocati it in virtù diprocura allegata al controricorso controricorrentenonché di* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024* * s p a in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall Avv ** pec andrea sirena@ordineavvmodena it in virtù di procuraallegata al controricorso controricorrenteper la cassazione della sentenza n 1524/2020 della CORTE d APPELLOdi MILANO depositata il 22 giugno 2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalConsigliere * *1 Con sentenza 22 giugno 2020 n 1524 la Corte d appello diMilano ha rigettato l appello proposto da * * * avversola sentenza n 12256/2018 del Tribunale di Milano con cui – nelcontraddittorio con l * * s p a chiamata in causadal convenuto quale sua società assicurativa della responsabilità civile– era stata solo parzialmente accolta la domanda da lui formulata neiconfronti di * * avente ad oggetto il risarcimento deidanni subìti a causa dell intervento odontoiatrico da quegli eseguito indata 11 settembre 2013 nel corso del quale gli era stata cagionata lalacerazione della mucosa del pavimento orale e la rescissionedell arteria linguale con conseguente rischio di soffocamento cheaveva reso necessario un ricovero d urgenza un intervento ditracheotomia e terapia intensiva per alcuni giorni e da cui era derivataoltre alla contrazione di un altra patologia herpes zoster l incapacitàdi attendere all esercizio della propria professione di avvocato per unperiodo di circa 60 giorni in ragione della difficoltà di eloquio edell impossibilità di calzare la protesi dentale* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20242 La Corte territoriale per quanto ancora rileva nel confermare lastatuizione di primo grado – la quale sulla scorta della CTU espletataritenuta la colposa esecuzione della prestazione odontoiatrica avevaperò circoscritto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che diquello patrimoniale – ha escluso la riconducibilità causale dell herpeszoster all intervento odontoiatrico nonché la sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica e ha ritenuto congruol importo già liquidato a titolo di spese mediche3 Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre* * * sulla base di quattro motivi * condistinti controricorsi * * e l * *s p aLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio aisensi dell art 380 bis 1 cod proc civIl Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritteIl ricorrente e il controricorrente * * hannodepositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 4cod proc civ “violazione e/o falsa applicazione degli artt 195comma 3 c p c 170 c p c 84 c p c 112 c p c e 91 disp att c p c ”* articolate tre censureLa sentenza impugnata è censurata anzitutto per aver ritenuto chela prescrizione stabilita dall art 195 “nuovo” testo cod proc civ nella parte in cui dispone che la relazione di consulenza “deve esseretrasmessa dal consulente alle parti costituite” sarebbe stata* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024regolarmente e validamente osservata nella fattispecie mediante latrasmissione della relazione al consulente tecnico di parte officiatodall attore senza che fosse necessaria la trasmissione al procuratorecostituito di quest ultimo in secondo luogo per avere reputato validala trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte sebbeneeffettuata mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria dunque non certificato e non indicato come recapito dello stessoconsulente di parte all atto della nomina in terzo luogo per avereomesso di pronunciare in violazione dell art 112 cod proc civ sullospecifico motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizionedel giudice di primo grado di rigetto dell istanza di parte attrice diessere rimessa nel termine per proporre osservazioni sulla relazionedel consulente tecnico d ufficio ai sensi dell art 195 terzo commacod proc civ istanza formulata sul presupposto che i terminiintermedi di cui alla predetta disposizione in violazione dellamedesima non erano stati fissati dal giudice con l ordinanza diconferimento dell incarico al CTU essendosene demandata lafissazione all accordo tra i consulenti e che in particolare il termineper le osservazioni delle parti era stato unilateralmente earbitrariamente fissato dal CTU con lo stesso messaggio e mail con cuiera stata trasmessa al CTP la relazione di consulenza1 1 * scrutinio del merito delle doglianze va premesso che sonoincontroverse – e sono state anzi poste dal ricorrente a fondamentodelle proprie censure anche mediante trascrizione di stralci di attiprocessuali del giudizio di merito – le seguenti circostanze il Tribunaleconferì l incarico al CTU medico legale con ordinanza del 1° luglio 2015fissando soltanto il termine finale di cui all art 195 terzo comma cod* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024proc civ per il deposito della relazione delle osservazioni delle partie di una sintetica valutazione delle stesse demandando all accordo trail CTU e i CTP la fissazione dei termini intermedi ovverosia del termineper la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite edi quello per la trasmissione delle osservazioni da queste ultime alconsulente il consulente d ufficio trasmise la relazione al consulentedi parte attrice in data 8 gennaio 2016 all indirizzo di posta elettronicaordinaria dello studio del medesimo ricevendo da questo una “ricevutadi ritorno” con lo stesso messaggio e mail il consulente d ufficiocomunicò al consulente di parte attrice che eventuali osservazioniavrebbero dovuto essere formulate entro il successivo 20 gennaio conistanza depositata il 29 gennaio 2016 il difensore di parte attricechiese al giudice l autorizzazione a formulare osservazioni critiche allaCTU nel termine che all uopo fosse stato concesso con ordinanza del5 febbraio 2016 il Tribunale rigettò l istanza con il primo motivo diappello parte attrice – ribadendo l eccezione di nullità della CTUasseritamente già formulata in primo grado nelle note conclusiveautorizzate depositate il 19 novembre 2018 – censurò la decisione delprimo giudice per violazione dell art 195 cod proc civ sotto il tripliceprofilo dell indebita trasmissione della relazione al CTP anziché aldifensore dell altrettanto indebita trasmissione ad un indirizzo diposta elettronica ordinario e diverso da quello indicato e dellaautonoma e arbitraria fissazione del termine per l invio della bozza edelle osservazioni da parte del CTU1 2 * premesso le prime due doglianze sono infondate mentrela terza è inammissibile* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20241 2 a L art 195 terzo comma cod proc civ prescrive che ilconsulente trasmetta la relazione alle parti costituite e nonspecificamente al loro difensore è pertanto del tutto confacente allaratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare uncontraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell indagine peritale –che nell ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulentela bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest ultimoanziché al difensore1 2 b L utilizzo di un recapito di posta elettronica diverso da quelloindicato nella fattispecie non ha impedito il raggiungimento delloscopo all atto di trasmissione della relazione avendo il consulentetecnico d ufficio ricevuto conferma del ricevimento del messaggio edella relazione ad esso allegata dallo studio del consulente di parte1 2 c La censura di omessa pronuncia è inammissibile poiché ilricorrente non ha trascritto la specifica parte del motivo di gravamecon cui sarebbe stata impugnata la statuizione di rigetto della domandadi concessione del termine per la formulazione delle osservazioni allaCTU in proposito si rileva che a pag 28 del ricorso il ricorrentecitando la pag 12 del proprio atto d appello si limita a evocarel ordinanza di conferimento dell incarico peritale del 1° luglio 2015 concui la fissazione dei termini intermedi di cui all art 195 terzo commacod proc civ era stata demandata all accordo dei consulenti e aricordare che questi termini a differenza di quanto disposto dal giudicenon erano stati concordati ma omette di chiarire se il motivo digravame aveva specificamente censurato la successiva ordinanza del6 febbraio 2016 di rigetto dell istanza di rimessione in termini* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024In ogni caso la doglianza sarebbe infondata alla luce dellastatuizione complessiva resa dalla Corte d appello sul motivo digravame che è stato correttamente rigettato In proposito è agevolerilevare che con la predetta ordinanza il giudice di primo grado nonaveva dichiarato alcuna decadenza dalla facoltà della parte di formulareosservazioni critiche alla CTU ma aveva semplicemente rigettatol istanza di rimessione in termini tale statuizione è corretta in iureproprio alla luce del rilievo che alcuna decadenza per causa nonimputabile alla parte si era nella fattispecie integrata arg ex art 153secondo comma cod proc civ ove si tenga conto che questa Cortenel suo massimo consesso ha statuito che in tema di consulenzatecnica d ufficio il secondo termine previsto dall ultimo comma dell art195 cod proc civ così come modificato dalla l n 69 del 2009 hanatura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la suafunzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito dellarelazione da parte dell ausiliare pertanto la mancata prospettazioneal consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude allaparte di sollevare tali osservazioni e rilievi ove non integrino eccezionidi nullità relative al suo procedimento come tali disciplinate dagli artt156 e 157 cod proc civ nel successivo corso del giudizio e quindianche in comparsa conclusionale o in appello [OSCURATO:PERSONA] Un[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 5624 dunque nella fattispecie in esame l attoreaveva la facoltà di formulare le osservazioni critiche alla CTU senzanecessità di essere rimesso nel termine per farlo1 2 d A fondamento delle censure formulate con il primo motivoil ricorrente pone richiami alle pronunce di questa Corte nn 23493 del2017 e 29690 del 2018 * richiami però non sono pertinenti* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024perché le richiamate decisioni si riferiscono – per qualificarla comeipotesi di nullità relativa – non a qualsiasi violazione delle prescrizionidi cui all art 195 cod proc civ ma alla specifica ipotesi di omessoinvio alle parti della bozza di relazione ipotesi non verificatasi nellavicenda in esame ove la relazione era stata invece trasmessa dal CTUal CTP dell attoreNon può poi sottacersi che il carattere relativo della nullità imponealla parte di sollevare la relativa eccezione nella prima istanza o difesaall atto nullo o alla notizia di esso mentre nel caso di speciel eccezione di nullità comunque infondata non risulta essere statasollevata con l istanza di concessione del termine del 29 gennaio 2016ma – asseritamente – solo nelle note autorizzate del 19 novembre2018 per essere poi riproposta in appelloPer tutte queste ragioni il primo motivo va complessivamenterigettato2 Con il secondo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n3 cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ein particolare degli artt 40 e 41 cod pen 2043 2967 e 1218 codciv ”Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corted appello escluso che la patologia dell herpes zoster manifestatasi nellapersona del ricorrente già nell ottobre 2013 e quindi subito dopoessere stato sottoposto all intervento sanitario eseguito da ** avesse costituito conseguenza del detto intervento2 1 Il motivo è inammissibile* ad onta della formale intestazione attiene nella sostanza aprofili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corted appello omettendo di considerare che tanto l accertamento dei fattiquanto l apprezzamento ad esso funzionale delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete nonsolo la valutazione delle prove ma anche la scelta insindacabile in sededi legittimità di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi Cass 4/07/2017 n 16467 Cass 23/05/2014 n11511 Cass 13/06/2014 n 13485 Cass 15/07/2009 n 16499La Corte territoriale ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale cheaveva a sua volta recepito le considerazioni compiute al riguardo dalCTU medico legale ha ritenuto che la patologia dell herpes zosterseppur quiescente nell organismo del paziente avrebbe potuto esserestata riattivata dal consumo eccessivo di farmaci e dal disturbo dastress inoltre trattandosi di patologia contagiosa avrebbe potutoessere contratta a seguito di contatto diretto con le lesioni sicché nonera possibile stabilire una relazione di causalità in terminiprobabilistici tra l insorgere di tale patologia e l intervento subìto dalricorrente* riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Cortedi appello il motivo di ricorso si palesa inammissibile in quanto tendea provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanzeistruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi daquelli motivatamente forniti dal giudice di merito i quali sonoinsindacabili in questa sede di legittimità3 Con il terzo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e inparticolare degli artt 1226 2056 e 2232 cod civ ”* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024La sentenza è censurata per avere rigettato il capo di domanda dirisarcimento del danno da incapacità lavorativa specificaIl ricorrente deduce che la sussistenza di tale incapacità almenoper il periodo di 54 giorni sarebbe stata positivamente accertata nelgiudizio di merito in ragione delle ammissioni formulate in udienza dalmedico legale della società assicurativa e delle stesse considerazioniespresse nella consulenza tecnica d ufficio la quale aveva evidenziatoche gli esiti della tracheotomia e delle difficoltà dell eloquio permancato utilizzo della protesi dentaria influivano sulla possibilità delsoggetto di svolgere adeguatamente la propria professione diavvocato* dunque il ricorrente che a fronte dell accertamento dellasussistenza del danno all impossibilità di provarne l ammontareavrebbe dovuto ovviarsi con l applicazione del criterio equitativo exart 1226 cod civ3 1 Anche questo motivo è inammissibileNon vi è stato alcun accertamento della sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica atteso che il giudice delmerito motivatamente discostandosi sul punto dalle conclusioni delCTU irrilevanti sono invece le valutazioni medico legali asseritamentesvolte in udienza per conto della società assicuratrice haspecificamente escluso la sussistenza di tale pregiudizioargomentando per un verso dal rilievo in ordine al poco significativoscostamento dell ammontare del reddito prodotto dal ricorrentenell anno 2013 rispetto a quello prodotto nell anno precedente pienamente giustificato dalla natura autonoma dell attività lavorativasvolta e per l altro da considerazioni circa i caratteri di tale attività* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024avente ad oggetto studio ed esame di atti connotata da ampiadiscrezionalità organizzativa e svolgentesi in ambito civilisticoprevalentemente per iscrittoPertanto lungi dal porre solo un problema di liquidazione delpreciso ammontare di un danno di cui sarebbe stata accertata lasussistenza la statuizione d appello è nel senso della totale esclusionedella prova della stessa esistenza del danno ciò sulla base di motivatiapprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimitàAnche il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile4 Con il quarto motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3o in subordine n 4 cod proc civ “violazione e/o falsa applicazionedell art 115 c p c ”In primo luogo il ricorrente deduce la violazione del principio dinon contestazione avuto riguardo alla circostanza che la sussistenzadel danno da incapacità lavorativa specifica era stata riconosciuta dalmedico legale della * * s p a ed era stata accertatadal CTUIl ricorrente inoltre contesta i rilievi con cui sulla base deicaratteri ritenuti – erroneamente – propri della professione diavvocato la Corte di merito ha negato la prova della detta voce didanno patrimonialeInfine il ricorrente contesta la statuizione diretta a confermare lacircoscritta liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche inquanto asseritamente fondata su una CTU nulla che avevaindebitamente ritenuto talune spese non pertinenti e in contrasto confatti non contestati dalle parti avuto riguardo in particolare alle stimeeffettuate dal perito dell * * s p a* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20244 1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondatoÈ inammissibile nella parte in cui censura l apprezzamento dimerito sulla mancata prova del danno da incapacità lavorativa il qualeè stato motivatamente fondato – come già si è detto – su un dupliceordine di considerazioni l uno relativo al confronto del reddito prodottonell anno 2013 con quello prodotto in altri periodi l altro relativo allanatura libero professionale dell attività lavorativa svolta e ai caratteridella stessaIl motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazionedel principio di non contestazione l onere di contestazione sarebbeinfatti sorto in capo al convenuto soltanto dinanzi alla precisaallegazione da parte dell attore di circostanze di fatto mentre nonsussisteva alcun onere di contestare valutazioni stime e giudiziformulati da altri soggetti del processo5 In definitiva il ricorso deve essere rigettato6 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle dueparti controricorrenti ed in relazione alle difese rispettivamentespiegate7 * riguardo al tenore della pronuncia va dato atto – ai sensidell art 13 comma 1 quater del D P R n 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari aquello previsto per la proposizione dell impugnazione se dovuto8 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsi chein caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente delcontroricorrente e delle altre persone di cui si fa menzioneCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati OggettoRESPONSABILITA ** * Presidente* * Consigliere* * Consigliere* * ConsigliereUd 19/04/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] *R G N 03643/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 03643/2021 R Gproposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv ** pec francesco olivo@pec it in virtù di procura in calce alricorso ricorrentenei confronti di* * rappresentato e difeso dall Avv ** pec giuseppe jannuzzi@milano pecavvocati it in virtù diprocura allegata al controricorso controricorrentenonché di* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024* * s p a in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall Avv ** pec andrea sirena@ordineavvmodena it in virtù di procuraallegata al controricorso controricorrenteper la cassazione della sentenza n 1524/2020 della CORTE d APPELLOdi MILANO depositata il 22 giugno 2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalConsigliere * *1 Con sentenza 22 giugno 2020 n 1524 la Corte d appello diMilano ha rigettato l appello proposto da * * * avversola sentenza n 12256/2018 del Tribunale di Milano con cui – nelcontraddittorio con l * * s p a chiamata in causadal convenuto quale sua società assicurativa della responsabilità civile– era stata solo parzialmente accolta la domanda da lui formulata neiconfronti di * * avente ad oggetto il risarcimento deidanni subìti a causa dell intervento odontoiatrico da quegli eseguito indata 11 settembre 2013 nel corso del quale gli era stata cagionata lalacerazione della mucosa del pavimento orale e la rescissionedell arteria linguale con conseguente rischio di soffocamento cheaveva reso necessario un ricovero d urgenza un intervento ditracheotomia e terapia intensiva per alcuni giorni e da cui era derivataoltre alla contrazione di un altra patologia herpes zoster l incapacitàdi attendere all esercizio della propria professione di avvocato per unperiodo di circa 60 giorni in ragione della difficoltà di eloquio edell impossibilità di calzare la protesi dentale* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20242 La Corte territoriale per quanto ancora rileva nel confermare lastatuizione di primo grado – la quale sulla scorta della CTU espletataritenuta la colposa esecuzione della prestazione odontoiatrica avevaperò circoscritto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che diquello patrimoniale – ha escluso la riconducibilità causale dell herpeszoster all intervento odontoiatrico nonché la sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica e ha ritenuto congruol importo già liquidato a titolo di spese mediche3 Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre* * * sulla base di quattro motivi * condistinti controricorsi * * e l * *s p aLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio aisensi dell art 380 bis 1 cod proc civIl Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritteIl ricorrente e il controricorrente * * hannodepositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 4cod proc civ “violazione e/o falsa applicazione degli artt 195comma 3 c p c 170 c p c 84 c p c 112 c p c e 91 disp att c p c ”* articolate tre censureLa sentenza impugnata è censurata anzitutto per aver ritenuto chela prescrizione stabilita dall art 195 “nuovo” testo cod proc civ nella parte in cui dispone che la relazione di consulenza “deve esseretrasmessa dal consulente alle parti costituite” sarebbe stata* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024regolarmente e validamente osservata nella fattispecie mediante latrasmissione della relazione al consulente tecnico di parte officiatodall attore senza che fosse necessaria la trasmissione al procuratorecostituito di quest ultimo in secondo luogo per avere reputato validala trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte sebbeneeffettuata mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria dunque non certificato e non indicato come recapito dello stessoconsulente di parte all atto della nomina in terzo luogo per avereomesso di pronunciare in violazione dell art 112 cod proc civ sullospecifico motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizionedel giudice di primo grado di rigetto dell istanza di parte attrice diessere rimessa nel termine per proporre osservazioni sulla relazionedel consulente tecnico d ufficio ai sensi dell art 195 terzo commacod proc civ istanza formulata sul presupposto che i terminiintermedi di cui alla predetta disposizione in violazione dellamedesima non erano stati fissati dal giudice con l ordinanza diconferimento dell incarico al CTU essendosene demandata lafissazione all accordo tra i consulenti e che in particolare il termineper le osservazioni delle parti era stato unilateralmente earbitrariamente fissato dal CTU con lo stesso messaggio e mail con cuiera stata trasmessa al CTP la relazione di consulenza1 1 * scrutinio del merito delle doglianze va premesso che sonoincontroverse – e sono state anzi poste dal ricorrente a fondamentodelle proprie censure anche mediante trascrizione di stralci di attiprocessuali del giudizio di merito – le seguenti circostanze il Tribunaleconferì l incarico al CTU medico legale con ordinanza del 1° luglio 2015fissando soltanto il termine finale di cui all art 195 terzo comma cod* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024proc civ per il deposito della relazione delle osservazioni delle partie di una sintetica valutazione delle stesse demandando all accordo trail CTU e i CTP la fissazione dei termini intermedi ovverosia del termineper la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite edi quello per la trasmissione delle osservazioni da queste ultime alconsulente il consulente d ufficio trasmise la relazione al consulentedi parte attrice in data 8 gennaio 2016 all indirizzo di posta elettronicaordinaria dello studio del medesimo ricevendo da questo una “ricevutadi ritorno” con lo stesso messaggio e mail il consulente d ufficiocomunicò al consulente di parte attrice che eventuali osservazioniavrebbero dovuto essere formulate entro il successivo 20 gennaio conistanza depositata il 29 gennaio 2016 il difensore di parte attricechiese al giudice l autorizzazione a formulare osservazioni critiche allaCTU nel termine che all uopo fosse stato concesso con ordinanza del5 febbraio 2016 il Tribunale rigettò l istanza con il primo motivo diappello parte attrice – ribadendo l eccezione di nullità della CTUasseritamente già formulata in primo grado nelle note conclusiveautorizzate depositate il 19 novembre 2018 – censurò la decisione delprimo giudice per violazione dell art 195 cod proc civ sotto il tripliceprofilo dell indebita trasmissione della relazione al CTP anziché aldifensore dell altrettanto indebita trasmissione ad un indirizzo diposta elettronica ordinario e diverso da quello indicato e dellaautonoma e arbitraria fissazione del termine per l invio della bozza edelle osservazioni da parte del CTU1 2 * premesso le prime due doglianze sono infondate mentrela terza è inammissibile* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20241 2 a L art 195 terzo comma cod proc civ prescrive che ilconsulente trasmetta la relazione alle parti costituite e nonspecificamente al loro difensore è pertanto del tutto confacente allaratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare uncontraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell indagine peritale –che nell ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulentela bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest ultimoanziché al difensore1 2 b L utilizzo di un recapito di posta elettronica diverso da quelloindicato nella fattispecie non ha impedito il raggiungimento delloscopo all atto di trasmissione della relazione avendo il consulentetecnico d ufficio ricevuto conferma del ricevimento del messaggio edella relazione ad esso allegata dallo studio del consulente di parte1 2 c La censura di omessa pronuncia è inammissibile poiché ilricorrente non ha trascritto la specifica parte del motivo di gravamecon cui sarebbe stata impugnata la statuizione di rigetto della domandadi concessione del termine per la formulazione delle osservazioni allaCTU in proposito si rileva che a pag 28 del ricorso il ricorrentecitando la pag 12 del proprio atto d appello si limita a evocarel ordinanza di conferimento dell incarico peritale del 1° luglio 2015 concui la fissazione dei termini intermedi di cui all art 195 terzo commacod proc civ era stata demandata all accordo dei consulenti e aricordare che questi termini a differenza di quanto disposto dal giudicenon erano stati concordati ma omette di chiarire se il motivo digravame aveva specificamente censurato la successiva ordinanza del6 febbraio 2016 di rigetto dell istanza di rimessione in termini* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024In ogni caso la doglianza sarebbe infondata alla luce dellastatuizione complessiva resa dalla Corte d appello sul motivo digravame che è stato correttamente rigettato In proposito è agevolerilevare che con la predetta ordinanza il giudice di primo grado nonaveva dichiarato alcuna decadenza dalla facoltà della parte di formulareosservazioni critiche alla CTU ma aveva semplicemente rigettatol istanza di rimessione in termini tale statuizione è corretta in iureproprio alla luce del rilievo che alcuna decadenza per causa nonimputabile alla parte si era nella fattispecie integrata arg ex art 153secondo comma cod proc civ ove si tenga conto che questa Cortenel suo massimo consesso ha statuito che in tema di consulenzatecnica d ufficio il secondo termine previsto dall ultimo comma dell art195 cod proc civ così come modificato dalla l n 69 del 2009 hanatura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la suafunzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito dellarelazione da parte dell ausiliare pertanto la mancata prospettazioneal consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude allaparte di sollevare tali osservazioni e rilievi ove non integrino eccezionidi nullità relative al suo procedimento come tali disciplinate dagli artt156 e 157 cod proc civ nel successivo corso del giudizio e quindianche in comparsa conclusionale o in appello [OSCURATO:PERSONA] Un[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 5624 dunque nella fattispecie in esame l attoreaveva la facoltà di formulare le osservazioni critiche alla CTU senzanecessità di essere rimesso nel termine per farlo1 2 d A fondamento delle censure formulate con il primo motivoil ricorrente pone richiami alle pronunce di questa Corte nn 23493 del2017 e 29690 del 2018 * richiami però non sono pertinenti* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024perché le richiamate decisioni si riferiscono – per qualificarla comeipotesi di nullità relativa – non a qualsiasi violazione delle prescrizionidi cui all art 195 cod proc civ ma alla specifica ipotesi di omessoinvio alle parti della bozza di relazione ipotesi non verificatasi nellavicenda in esame ove la relazione era stata invece trasmessa dal CTUal CTP dell attoreNon può poi sottacersi che il carattere relativo della nullità imponealla parte di sollevare la relativa eccezione nella prima istanza o difesaall atto nullo o alla notizia di esso mentre nel caso di speciel eccezione di nullità comunque infondata non risulta essere statasollevata con l istanza di concessione del termine del 29 gennaio 2016ma – asseritamente – solo nelle note autorizzate del 19 novembre2018 per essere poi riproposta in appelloPer tutte queste ragioni il primo motivo va complessivamenterigettato2 Con il secondo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n3 cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ein particolare degli artt 40 e 41 cod pen 2043 2967 e 1218 codciv ”Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corted appello escluso che la patologia dell herpes zoster manifestatasi nellapersona del ricorrente già nell ottobre 2013 e quindi subito dopoessere stato sottoposto all intervento sanitario eseguito da ** avesse costituito conseguenza del detto intervento2 1 Il motivo è inammissibile* ad onta della formale intestazione attiene nella sostanza aprofili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corted appello omettendo di considerare che tanto l accertamento dei fattiquanto l apprezzamento ad esso funzionale delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete nonsolo la valutazione delle prove ma anche la scelta insindacabile in sededi legittimità di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi Cass 4/07/2017 n 16467 Cass 23/05/2014 n11511 Cass 13/06/2014 n 13485 Cass 15/07/2009 n 16499La Corte territoriale ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale cheaveva a sua volta recepito le considerazioni compiute al riguardo dalCTU medico legale ha ritenuto che la patologia dell herpes zosterseppur quiescente nell organismo del paziente avrebbe potuto esserestata riattivata dal consumo eccessivo di farmaci e dal disturbo dastress inoltre trattandosi di patologia contagiosa avrebbe potutoessere contratta a seguito di contatto diretto con le lesioni sicché nonera possibile stabilire una relazione di causalità in terminiprobabilistici tra l insorgere di tale patologia e l intervento subìto dalricorrente* riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Cortedi appello il motivo di ricorso si palesa inammissibile in quanto tendea provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanzeistruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi daquelli motivatamente forniti dal giudice di merito i quali sonoinsindacabili in questa sede di legittimità3 Con il terzo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e inparticolare degli artt 1226 2056 e 2232 cod civ ”* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024La sentenza è censurata per avere rigettato il capo di domanda dirisarcimento del danno da incapacità lavorativa specificaIl ricorrente deduce che la sussistenza di tale incapacità almenoper il periodo di 54 giorni sarebbe stata positivamente accertata nelgiudizio di merito in ragione delle ammissioni formulate in udienza dalmedico legale della società assicurativa e delle stesse considerazioniespresse nella consulenza tecnica d ufficio la quale aveva evidenziatoche gli esiti della tracheotomia e delle difficoltà dell eloquio permancato utilizzo della protesi dentaria influivano sulla possibilità delsoggetto di svolgere adeguatamente la propria professione diavvocato* dunque il ricorrente che a fronte dell accertamento dellasussistenza del danno all impossibilità di provarne l ammontareavrebbe dovuto ovviarsi con l applicazione del criterio equitativo exart 1226 cod civ3 1 Anche questo motivo è inammissibileNon vi è stato alcun accertamento della sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica atteso che il giudice delmerito motivatamente discostandosi sul punto dalle conclusioni delCTU irrilevanti sono invece le valutazioni medico legali asseritamentesvolte in udienza per conto della società assicuratrice haspecificamente escluso la sussistenza di tale pregiudizioargomentando per un verso dal rilievo in ordine al poco significativoscostamento dell ammontare del reddito prodotto dal ricorrentenell anno 2013 rispetto a quello prodotto nell anno precedente pienamente giustificato dalla natura autonoma dell attività lavorativasvolta e per l altro da considerazioni circa i caratteri di tale attività* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024avente ad oggetto studio ed esame di atti connotata da ampiadiscrezionalità organizzativa e svolgentesi in ambito civilisticoprevalentemente per iscrittoPertanto lungi dal porre solo un problema di liquidazione delpreciso ammontare di un danno di cui sarebbe stata accertata lasussistenza la statuizione d appello è nel senso della totale esclusionedella prova della stessa esistenza del danno ciò sulla base di motivatiapprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimitàAnche il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile4 Con il quarto motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3o in subordine n 4 cod proc civ “violazione e/o falsa applicazionedell art 115 c p c ”In primo luogo il ricorrente deduce la violazione del principio dinon contestazione avuto riguardo alla circostanza che la sussistenzadel danno da incapacità lavorativa specifica era stata riconosciuta dalmedico legale della * * s p a ed era stata accertatadal CTUIl ricorrente inoltre contesta i rilievi con cui sulla base deicaratteri ritenuti – erroneamente – propri della professione diavvocato la Corte di merito ha negato la prova della detta voce didanno patrimonialeInfine il ricorrente contesta la statuizione diretta a confermare lacircoscritta liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche inquanto asseritamente fondata su una CTU nulla che avevaindebitamente ritenuto talune spese non pertinenti e in contrasto confatti non contestati dalle parti avuto riguardo in particolare alle stimeeffettuate dal perito dell * * s p a* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20244 1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondatoÈ inammissibile nella parte in cui censura l apprezzamento dimerito sulla mancata prova del danno da incapacità lavorativa il qualeè stato motivatamente fondato – come già si è detto – su un dupliceordine di considerazioni l uno relativo al confronto del reddito prodottonell anno 2013 con quello prodotto in altri periodi l altro relativo allanatura libero professionale dell attività lavorativa svolta e ai caratteridella stessaIl motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazionedel principio di non contestazione l onere di contestazione sarebbeinfatti sorto in capo al convenuto soltanto dinanzi alla precisaallegazione da parte dell attore di circostanze di fatto mentre nonsussisteva alcun onere di contestare valutazioni stime e giudiziformulati da altri soggetti del processo5 In definitiva il ricorso deve essere rigettato6 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle dueparti controricorrenti ed in relazione alle difese rispettivamentespiegate7 * riguardo al tenore della pronuncia va dato atto – ai sensidell art 13 comma 1 quater del D P R n 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari aquello previsto per la proposizione dell impugnazione se dovuto8 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsi chein caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente delcontroricorrente e delle altre persone di cui si fa menzione P Q MLa Corte rigetta il ricorsoCondanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti lespese del giudizio di legittimità che liquida per * *s p a in Euro 4 300 00 per compensi e per * * in Euro5 500 00 per compensi oltre per ciascuna parte ricorrente agliesborsi liquidati in Euro 200 00 alle spese generali e agli accessori dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della legge n 228 del 2012 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13 ove dovutoAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che in casodi diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente del controricorrente e delle altrepersone in esso menzionateCosì deciso in Roma nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile in data 19 aprile 2024Il Presidente* *P Q MLa Corte rigetta il ricorsoCondanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti lespese del giudizio di legittimità che liquida per * *s p a in Euro 4 300 00 per compensi e per * * in Euro5 500 00 per compensi oltre per ciascuna parte ricorrente agliesborsi liquidati in Euro 200 00 alle spese generali e agli accessori dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della legge n 228 del 2012 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13 ove dovutoAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che in casodi diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente del controricorrente e delle altrepersone in esso menzionateCosì deciso in Roma nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile in data 19 aprile 2024Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati OggettoRESPONSABILITA ** * Presidente* * Consigliere* * Consigliere* * ConsigliereUd 19/04/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] *R G N 03643/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 03643/2021 R Gproposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv ** pec francesco olivo@pec it in virtù di procura in calce alricorso ricorrentenei confronti di* * rappresentato e difeso dall Avv ** pec giuseppe jannuzzi@milano pecavvocati it in virtù diprocura allegata al controricorso controricorrentenonché di* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024* * s p a in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall Avv ** pec andrea sirena@ordineavvmodena it in virtù di procuraallegata al controricorso controricorrenteper la cassazione della sentenza n 1524/2020 della CORTE d APPELLOdi MILANO depositata il 22 giugno 2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalConsigliere * *1 Con sentenza 22 giugno 2020 n 1524 la Corte d appello diMilano ha rigettato l appello proposto da * * * avversola sentenza n 12256/2018 del Tribunale di Milano con cui – nelcontraddittorio con l * * s p a chiamata in causadal convenuto quale sua società assicurativa della responsabilità civile– era stata solo parzialmente accolta la domanda da lui formulata neiconfronti di * * avente ad oggetto il risarcimento deidanni subìti a causa dell intervento odontoiatrico da quegli eseguito indata 11 settembre 2013 nel corso del quale gli era stata cagionata lalacerazione della mucosa del pavimento orale e la rescissionedell arteria linguale con conseguente rischio di soffocamento cheaveva reso necessario un ricovero d urgenza un intervento ditracheotomia e terapia intensiva per alcuni giorni e da cui era derivataoltre alla contrazione di un altra patologia herpes zoster l incapacitàdi attendere all esercizio della propria professione di avvocato per unperiodo di circa 60 giorni in ragione della difficoltà di eloquio edell impossibilità di calzare la protesi dentale* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20242 La Corte territoriale per quanto ancora rileva nel confermare lastatuizione di primo grado – la quale sulla scorta della CTU espletataritenuta la colposa esecuzione della prestazione odontoiatrica avevaperò circoscritto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che diquello patrimoniale – ha escluso la riconducibilità causale dell herpeszoster all intervento odontoiatrico nonché la sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica e ha ritenuto congruol importo già liquidato a titolo di spese mediche3 Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre* * * sulla base di quattro motivi * condistinti controricorsi * * e l * *s p aLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio aisensi dell art 380 bis 1 cod proc civIl Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritteIl ricorrente e il controricorrente * * hannodepositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 4cod proc civ “violazione e/o falsa applicazione degli artt 195comma 3 c p c 170 c p c 84 c p c 112 c p c e 91 disp att c p c ”* articolate tre censureLa sentenza impugnata è censurata anzitutto per aver ritenuto chela prescrizione stabilita dall art 195 “nuovo” testo cod proc civ nella parte in cui dispone che la relazione di consulenza “deve esseretrasmessa dal consulente alle parti costituite” sarebbe stata* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024regolarmente e validamente osservata nella fattispecie mediante latrasmissione della relazione al consulente tecnico di parte officiatodall attore senza che fosse necessaria la trasmissione al procuratorecostituito di quest ultimo in secondo luogo per avere reputato validala trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte sebbeneeffettuata mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria dunque non certificato e non indicato come recapito dello stessoconsulente di parte all atto della nomina in terzo luogo per avereomesso di pronunciare in violazione dell art 112 cod proc civ sullospecifico motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizionedel giudice di primo grado di rigetto dell istanza di parte attrice diessere rimessa nel termine per proporre osservazioni sulla relazionedel consulente tecnico d ufficio ai sensi dell art 195 terzo commacod proc civ istanza formulata sul presupposto che i terminiintermedi di cui alla predetta disposizione in violazione dellamedesima non erano stati fissati dal giudice con l ordinanza diconferimento dell incarico al CTU essendosene demandata lafissazione all accordo tra i consulenti e che in particolare il termineper le osservazioni delle parti era stato unilateralmente earbitrariamente fissato dal CTU con lo stesso messaggio e mail con cuiera stata trasmessa al CTP la relazione di consulenza1 1 * scrutinio del merito delle doglianze va premesso che sonoincontroverse – e sono state anzi poste dal ricorrente a fondamentodelle proprie censure anche mediante trascrizione di stralci di attiprocessuali del giudizio di merito – le seguenti circostanze il Tribunaleconferì l incarico al CTU medico legale con ordinanza del 1° luglio 2015fissando soltanto il termine finale di cui all art 195 terzo comma cod* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024proc civ per il deposito della relazione delle osservazioni delle partie di una sintetica valutazione delle stesse demandando all accordo trail CTU e i CTP la fissazione dei termini intermedi ovverosia del termineper la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite edi quello per la trasmissione delle osservazioni da queste ultime alconsulente il consulente d ufficio trasmise la relazione al consulentedi parte attrice in data 8 gennaio 2016 all indirizzo di posta elettronicaordinaria dello studio del medesimo ricevendo da questo una “ricevutadi ritorno” con lo stesso messaggio e mail il consulente d ufficiocomunicò al consulente di parte attrice che eventuali osservazioniavrebbero dovuto essere formulate entro il successivo 20 gennaio conistanza depositata il 29 gennaio 2016 il difensore di parte attricechiese al giudice l autorizzazione a formulare osservazioni critiche allaCTU nel termine che all uopo fosse stato concesso con ordinanza del5 febbraio 2016 il Tribunale rigettò l istanza con il primo motivo diappello parte attrice – ribadendo l eccezione di nullità della CTUasseritamente già formulata in primo grado nelle note conclusiveautorizzate depositate il 19 novembre 2018 – censurò la decisione delprimo giudice per violazione dell art 195 cod proc civ sotto il tripliceprofilo dell indebita trasmissione della relazione al CTP anziché aldifensore dell altrettanto indebita trasmissione ad un indirizzo diposta elettronica ordinario e diverso da quello indicato e dellaautonoma e arbitraria fissazione del termine per l invio della bozza edelle osservazioni da parte del CTU1 2 * premesso le prime due doglianze sono infondate mentrela terza è inammissibile* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20241 2 a L art 195 terzo comma cod proc civ prescrive che ilconsulente trasmetta la relazione alle parti costituite e nonspecificamente al loro difensore è pertanto del tutto confacente allaratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare uncontraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell indagine peritale –che nell ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulentela bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest ultimoanziché al difensore1 2 b L utilizzo di un recapito di posta elettronica diverso da quelloindicato nella fattispecie non ha impedito il raggiungimento delloscopo all atto di trasmissione della relazione avendo il consulentetecnico d ufficio ricevuto conferma del ricevimento del messaggio edella relazione ad esso allegata dallo studio del consulente di parte1 2 c La censura di omessa pronuncia è inammissibile poiché ilricorrente non ha trascritto la specifica parte del motivo di gravamecon cui sarebbe stata impugnata la statuizione di rigetto della domandadi concessione del termine per la formulazione delle osservazioni allaCTU in proposito si rileva che a pag 28 del ricorso il ricorrentecitando la pag 12 del proprio atto d appello si limita a evocarel ordinanza di conferimento dell incarico peritale del 1° luglio 2015 concui la fissazione dei termini intermedi di cui all art 195 terzo commacod proc civ era stata demandata all accordo dei consulenti e aricordare che questi termini a differenza di quanto disposto dal giudicenon erano stati concordati ma omette di chiarire se il motivo digravame aveva specificamente censurato la successiva ordinanza del6 febbraio 2016 di rigetto dell istanza di rimessione in termini* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024In ogni caso la doglianza sarebbe infondata alla luce dellastatuizione complessiva resa dalla Corte d appello sul motivo digravame che è stato correttamente rigettato In proposito è agevolerilevare che con la predetta ordinanza il giudice di primo grado nonaveva dichiarato alcuna decadenza dalla facoltà della parte di formulareosservazioni critiche alla CTU ma aveva semplicemente rigettatol istanza di rimessione in termini tale statuizione è corretta in iureproprio alla luce del rilievo che alcuna decadenza per causa nonimputabile alla parte si era nella fattispecie integrata arg ex art 153secondo comma cod proc civ ove si tenga conto che questa Cortenel suo massimo consesso ha statuito che in tema di consulenzatecnica d ufficio il secondo termine previsto dall ultimo comma dell art195 cod proc civ così come modificato dalla l n 69 del 2009 hanatura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la suafunzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito dellarelazione da parte dell ausiliare pertanto la mancata prospettazioneal consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude allaparte di sollevare tali osservazioni e rilievi ove non integrino eccezionidi nullità relative al suo procedimento come tali disciplinate dagli artt156 e 157 cod proc civ nel successivo corso del giudizio e quindianche in comparsa conclusionale o in appello [OSCURATO:PERSONA] Un[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 5624 dunque nella fattispecie in esame l attoreaveva la facoltà di formulare le osservazioni critiche alla CTU senzanecessità di essere rimesso nel termine per farlo1 2 d A fondamento delle censure formulate con il primo motivoil ricorrente pone richiami alle pronunce di questa Corte nn 23493 del2017 e 29690 del 2018 * richiami però non sono pertinenti* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024perché le richiamate decisioni si riferiscono – per qualificarla comeipotesi di nullità relativa – non a qualsiasi violazione delle prescrizionidi cui all art 195 cod proc civ ma alla specifica ipotesi di omessoinvio alle parti della bozza di relazione ipotesi non verificatasi nellavicenda in esame ove la relazione era stata invece trasmessa dal CTUal CTP dell attoreNon può poi sottacersi che il carattere relativo della nullità imponealla parte di sollevare la relativa eccezione nella prima istanza o difesaall atto nullo o alla notizia di esso mentre nel caso di speciel eccezione di nullità comunque infondata non risulta essere statasollevata con l istanza di concessione del termine del 29 gennaio 2016ma – asseritamente – solo nelle note autorizzate del 19 novembre2018 per essere poi riproposta in appelloPer tutte queste ragioni il primo motivo va complessivamenterigettato2 Con il secondo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n3 cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ein particolare degli artt 40 e 41 cod pen 2043 2967 e 1218 codciv ”Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corted appello escluso che la patologia dell herpes zoster manifestatasi nellapersona del ricorrente già nell ottobre 2013 e quindi subito dopoessere stato sottoposto all intervento sanitario eseguito da ** avesse costituito conseguenza del detto intervento2 1 Il motivo è inammissibile* ad onta della formale intestazione attiene nella sostanza aprofili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corted appello omettendo di considerare che tanto l accertamento dei fattiquanto l apprezzamento ad esso funzionale delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete nonsolo la valutazione delle prove ma anche la scelta insindacabile in sededi legittimità di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi Cass 4/07/2017 n 16467 Cass 23/05/2014 n11511 Cass 13/06/2014 n 13485 Cass 15/07/2009 n 16499La Corte territoriale ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale cheaveva a sua volta recepito le considerazioni compiute al riguardo dalCTU medico legale ha ritenuto che la patologia dell herpes zosterseppur quiescente nell organismo del paziente avrebbe potuto esserestata riattivata dal consumo eccessivo di farmaci e dal disturbo dastress inoltre trattandosi di patologia contagiosa avrebbe potutoessere contratta a seguito di contatto diretto con le lesioni sicché nonera possibile stabilire una relazione di causalità in terminiprobabilistici tra l insorgere di tale patologia e l intervento subìto dalricorrente* riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Cortedi appello il motivo di ricorso si palesa inammissibile in quanto tendea provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanzeistruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi daquelli motivatamente forniti dal giudice di merito i quali sonoinsindacabili in questa sede di legittimità3 Con il terzo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e inparticolare degli artt 1226 2056 e 2232 cod civ ”* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024La sentenza è censurata per avere rigettato il capo di domanda dirisarcimento del danno da incapacità lavorativa specificaIl ricorrente deduce che la sussistenza di tale incapacità almenoper il periodo di 54 giorni sarebbe stata positivamente accertata nelgiudizio di merito in ragione delle ammissioni formulate in udienza dalmedico legale della società assicurativa e delle stesse considerazioniespresse nella consulenza tecnica d ufficio la quale aveva evidenziatoche gli esiti della tracheotomia e delle difficoltà dell eloquio permancato utilizzo della protesi dentaria influivano sulla possibilità delsoggetto di svolgere adeguatamente la propria professione diavvocato* dunque il ricorrente che a fronte dell accertamento dellasussistenza del danno all impossibilità di provarne l ammontareavrebbe dovuto ovviarsi con l applicazione del criterio equitativo exart 1226 cod civ3 1 Anche questo motivo è inammissibileNon vi è stato alcun accertamento della sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica atteso che il giudice delmerito motivatamente discostandosi sul punto dalle conclusioni delCTU irrilevanti sono invece le valutazioni medico legali asseritamentesvolte in udienza per conto della società assicuratrice haspecificamente escluso la sussistenza di tale pregiudizioargomentando per un verso dal rilievo in ordine al poco significativoscostamento dell ammontare del reddito prodotto dal ricorrentenell anno 2013 rispetto a quello prodotto nell anno precedente pienamente giustificato dalla natura autonoma dell attività lavorativasvolta e per l altro da considerazioni circa i caratteri di tale attività* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024avente ad oggetto studio ed esame di atti connotata da ampiadiscrezionalità organizzativa e svolgentesi in ambito civilisticoprevalentemente per iscrittoPertanto lungi dal porre solo un problema di liquidazione delpreciso ammontare di un danno di cui sarebbe stata accertata lasussistenza la statuizione d appello è nel senso della totale esclusionedella prova della stessa esistenza del danno ciò sulla base di motivatiapprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimitàAnche il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile4 Con il quarto motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3o in subordine n 4 cod proc civ “violazione e/o falsa applicazionedell art 115 c p c ”In primo luogo il ricorrente deduce la violazione del principio dinon contestazione avuto riguardo alla circostanza che la sussistenzadel danno da incapacità lavorativa specifica era stata riconosciuta dalmedico legale della * * s p a ed era stata accertatadal CTUIl ricorrente inoltre contesta i rilievi con cui sulla base deicaratteri ritenuti – erroneamente – propri della professione diavvocato la Corte di merito ha negato la prova della detta voce didanno patrimonialeInfine il ricorrente contesta la statuizione diretta a confermare lacircoscritta liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche inquanto asseritamente fondata su una CTU nulla che avevaindebitamente ritenuto talune spese non pertinenti e in contrasto confatti non contestati dalle parti avuto riguardo in particolare alle stimeeffettuate dal perito dell * * s p a* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20244 1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondatoÈ inammissibile nella parte in cui censura l apprezzamento dimerito sulla mancata prova del danno da incapacità lavorativa il qualeè stato motivatamente fondato – come già si è detto – su un dupliceordine di considerazioni l uno relativo al confronto del reddito prodottonell anno 2013 con quello prodotto in altri periodi l altro relativo allanatura libero professionale dell attività lavorativa svolta e ai caratteridella stessaIl motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazionedel principio di non contestazione l onere di contestazione sarebbeinfatti sorto in capo al convenuto soltanto dinanzi alla precisaallegazione da parte dell attore di circostanze di fatto mentre nonsussisteva alcun onere di contestare valutazioni stime e giudiziformulati da altri soggetti del processo5 In definitiva il ricorso deve essere rigettato6 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle dueparti controricorrenti ed in relazione alle difese rispettivamentespiegate7 * riguardo al tenore della pronuncia va dato atto – ai sensidell art 13 comma 1 quater del D P R n 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari aquello previsto per la proposizione dell impugnazione se dovuto8 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsi chein caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente delcontroricorrente e delle altre persone di cui si fa menzioneCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati OggettoRESPONSABILITA ** * Presidente* * Consigliere* * Consigliere* * ConsigliereUd 19/04/2024 CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] *R G N 03643/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 03643/2021 R Gproposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv ** pec francesco olivo@pec it in virtù di procura in calce alricorso ricorrentenei confronti di* * rappresentato e difeso dall Avv ** pec giuseppe jannuzzi@milano pecavvocati it in virtù diprocura allegata al controricorso controricorrentenonché di* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024* * s p a in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall Avv ** pec andrea sirena@ordineavvmodena it in virtù di procuraallegata al controricorso controricorrenteper la cassazione della sentenza n 1524/2020 della CORTE d APPELLOdi MILANO depositata il 22 giugno 2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalConsigliere * *1 Con sentenza 22 giugno 2020 n 1524 la Corte d appello diMilano ha rigettato l appello proposto da * * * avversola sentenza n 12256/2018 del Tribunale di Milano con cui – nelcontraddittorio con l * * s p a chiamata in causadal convenuto quale sua società assicurativa della responsabilità civile– era stata solo parzialmente accolta la domanda da lui formulata neiconfronti di * * avente ad oggetto il risarcimento deidanni subìti a causa dell intervento odontoiatrico da quegli eseguito indata 11 settembre 2013 nel corso del quale gli era stata cagionata lalacerazione della mucosa del pavimento orale e la rescissionedell arteria linguale con conseguente rischio di soffocamento cheaveva reso necessario un ricovero d urgenza un intervento ditracheotomia e terapia intensiva per alcuni giorni e da cui era derivataoltre alla contrazione di un altra patologia herpes zoster l incapacitàdi attendere all esercizio della propria professione di avvocato per unperiodo di circa 60 giorni in ragione della difficoltà di eloquio edell impossibilità di calzare la protesi dentale* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20242 La Corte territoriale per quanto ancora rileva nel confermare lastatuizione di primo grado – la quale sulla scorta della CTU espletataritenuta la colposa esecuzione della prestazione odontoiatrica avevaperò circoscritto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che diquello patrimoniale – ha escluso la riconducibilità causale dell herpeszoster all intervento odontoiatrico nonché la sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica e ha ritenuto congruol importo già liquidato a titolo di spese mediche3 Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre* * * sulla base di quattro motivi * condistinti controricorsi * * e l * *s p aLa trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio aisensi dell art 380 bis 1 cod proc civIl Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritteIl ricorrente e il controricorrente * * hannodepositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 4cod proc civ “violazione e/o falsa applicazione degli artt 195comma 3 c p c 170 c p c 84 c p c 112 c p c e 91 disp att c p c ”* articolate tre censureLa sentenza impugnata è censurata anzitutto per aver ritenuto chela prescrizione stabilita dall art 195 “nuovo” testo cod proc civ nella parte in cui dispone che la relazione di consulenza “deve esseretrasmessa dal consulente alle parti costituite” sarebbe stata* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024regolarmente e validamente osservata nella fattispecie mediante latrasmissione della relazione al consulente tecnico di parte officiatodall attore senza che fosse necessaria la trasmissione al procuratorecostituito di quest ultimo in secondo luogo per avere reputato validala trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte sebbeneeffettuata mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria dunque non certificato e non indicato come recapito dello stessoconsulente di parte all atto della nomina in terzo luogo per avereomesso di pronunciare in violazione dell art 112 cod proc civ sullospecifico motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizionedel giudice di primo grado di rigetto dell istanza di parte attrice diessere rimessa nel termine per proporre osservazioni sulla relazionedel consulente tecnico d ufficio ai sensi dell art 195 terzo commacod proc civ istanza formulata sul presupposto che i terminiintermedi di cui alla predetta disposizione in violazione dellamedesima non erano stati fissati dal giudice con l ordinanza diconferimento dell incarico al CTU essendosene demandata lafissazione all accordo tra i consulenti e che in particolare il termineper le osservazioni delle parti era stato unilateralmente earbitrariamente fissato dal CTU con lo stesso messaggio e mail con cuiera stata trasmessa al CTP la relazione di consulenza1 1 * scrutinio del merito delle doglianze va premesso che sonoincontroverse – e sono state anzi poste dal ricorrente a fondamentodelle proprie censure anche mediante trascrizione di stralci di attiprocessuali del giudizio di merito – le seguenti circostanze il Tribunaleconferì l incarico al CTU medico legale con ordinanza del 1° luglio 2015fissando soltanto il termine finale di cui all art 195 terzo comma cod* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024proc civ per il deposito della relazione delle osservazioni delle partie di una sintetica valutazione delle stesse demandando all accordo trail CTU e i CTP la fissazione dei termini intermedi ovverosia del termineper la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite edi quello per la trasmissione delle osservazioni da queste ultime alconsulente il consulente d ufficio trasmise la relazione al consulentedi parte attrice in data 8 gennaio 2016 all indirizzo di posta elettronicaordinaria dello studio del medesimo ricevendo da questo una “ricevutadi ritorno” con lo stesso messaggio e mail il consulente d ufficiocomunicò al consulente di parte attrice che eventuali osservazioniavrebbero dovuto essere formulate entro il successivo 20 gennaio conistanza depositata il 29 gennaio 2016 il difensore di parte attricechiese al giudice l autorizzazione a formulare osservazioni critiche allaCTU nel termine che all uopo fosse stato concesso con ordinanza del5 febbraio 2016 il Tribunale rigettò l istanza con il primo motivo diappello parte attrice – ribadendo l eccezione di nullità della CTUasseritamente già formulata in primo grado nelle note conclusiveautorizzate depositate il 19 novembre 2018 – censurò la decisione delprimo giudice per violazione dell art 195 cod proc civ sotto il tripliceprofilo dell indebita trasmissione della relazione al CTP anziché aldifensore dell altrettanto indebita trasmissione ad un indirizzo diposta elettronica ordinario e diverso da quello indicato e dellaautonoma e arbitraria fissazione del termine per l invio della bozza edelle osservazioni da parte del CTU1 2 * premesso le prime due doglianze sono infondate mentrela terza è inammissibile* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20241 2 a L art 195 terzo comma cod proc civ prescrive che ilconsulente trasmetta la relazione alle parti costituite e nonspecificamente al loro difensore è pertanto del tutto confacente allaratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare uncontraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell indagine peritale –che nell ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulentela bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest ultimoanziché al difensore1 2 b L utilizzo di un recapito di posta elettronica diverso da quelloindicato nella fattispecie non ha impedito il raggiungimento delloscopo all atto di trasmissione della relazione avendo il consulentetecnico d ufficio ricevuto conferma del ricevimento del messaggio edella relazione ad esso allegata dallo studio del consulente di parte1 2 c La censura di omessa pronuncia è inammissibile poiché ilricorrente non ha trascritto la specifica parte del motivo di gravamecon cui sarebbe stata impugnata la statuizione di rigetto della domandadi concessione del termine per la formulazione delle osservazioni allaCTU in proposito si rileva che a pag 28 del ricorso il ricorrentecitando la pag 12 del proprio atto d appello si limita a evocarel ordinanza di conferimento dell incarico peritale del 1° luglio 2015 concui la fissazione dei termini intermedi di cui all art 195 terzo commacod proc civ era stata demandata all accordo dei consulenti e aricordare che questi termini a differenza di quanto disposto dal giudicenon erano stati concordati ma omette di chiarire se il motivo digravame aveva specificamente censurato la successiva ordinanza del6 febbraio 2016 di rigetto dell istanza di rimessione in termini* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024In ogni caso la doglianza sarebbe infondata alla luce dellastatuizione complessiva resa dalla Corte d appello sul motivo digravame che è stato correttamente rigettato In proposito è agevolerilevare che con la predetta ordinanza il giudice di primo grado nonaveva dichiarato alcuna decadenza dalla facoltà della parte di formulareosservazioni critiche alla CTU ma aveva semplicemente rigettatol istanza di rimessione in termini tale statuizione è corretta in iureproprio alla luce del rilievo che alcuna decadenza per causa nonimputabile alla parte si era nella fattispecie integrata arg ex art 153secondo comma cod proc civ ove si tenga conto che questa Cortenel suo massimo consesso ha statuito che in tema di consulenzatecnica d ufficio il secondo termine previsto dall ultimo comma dell art195 cod proc civ così come modificato dalla l n 69 del 2009 hanatura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la suafunzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito dellarelazione da parte dell ausiliare pertanto la mancata prospettazioneal consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude allaparte di sollevare tali osservazioni e rilievi ove non integrino eccezionidi nullità relative al suo procedimento come tali disciplinate dagli artt156 e 157 cod proc civ nel successivo corso del giudizio e quindianche in comparsa conclusionale o in appello [OSCURATO:PERSONA] Un[OSCURATO:DATA_NASCITA] n 5624 dunque nella fattispecie in esame l attoreaveva la facoltà di formulare le osservazioni critiche alla CTU senzanecessità di essere rimesso nel termine per farlo1 2 d A fondamento delle censure formulate con il primo motivoil ricorrente pone richiami alle pronunce di questa Corte nn 23493 del2017 e 29690 del 2018 * richiami però non sono pertinenti* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024perché le richiamate decisioni si riferiscono – per qualificarla comeipotesi di nullità relativa – non a qualsiasi violazione delle prescrizionidi cui all art 195 cod proc civ ma alla specifica ipotesi di omessoinvio alle parti della bozza di relazione ipotesi non verificatasi nellavicenda in esame ove la relazione era stata invece trasmessa dal CTUal CTP dell attoreNon può poi sottacersi che il carattere relativo della nullità imponealla parte di sollevare la relativa eccezione nella prima istanza o difesaall atto nullo o alla notizia di esso mentre nel caso di speciel eccezione di nullità comunque infondata non risulta essere statasollevata con l istanza di concessione del termine del 29 gennaio 2016ma – asseritamente – solo nelle note autorizzate del 19 novembre2018 per essere poi riproposta in appelloPer tutte queste ragioni il primo motivo va complessivamenterigettato2 Con il secondo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n3 cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ein particolare degli artt 40 e 41 cod pen 2043 2967 e 1218 codciv ”Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corted appello escluso che la patologia dell herpes zoster manifestatasi nellapersona del ricorrente già nell ottobre 2013 e quindi subito dopoessere stato sottoposto all intervento sanitario eseguito da ** avesse costituito conseguenza del detto intervento2 1 Il motivo è inammissibile* ad onta della formale intestazione attiene nella sostanza aprofili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corted appello omettendo di considerare che tanto l accertamento dei fattiquanto l apprezzamento ad esso funzionale delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete nonsolo la valutazione delle prove ma anche la scelta insindacabile in sededi legittimità di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi Cass 4/07/2017 n 16467 Cass 23/05/2014 n11511 Cass 13/06/2014 n 13485 Cass 15/07/2009 n 16499La Corte territoriale ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale cheaveva a sua volta recepito le considerazioni compiute al riguardo dalCTU medico legale ha ritenuto che la patologia dell herpes zosterseppur quiescente nell organismo del paziente avrebbe potuto esserestata riattivata dal consumo eccessivo di farmaci e dal disturbo dastress inoltre trattandosi di patologia contagiosa avrebbe potutoessere contratta a seguito di contatto diretto con le lesioni sicché nonera possibile stabilire una relazione di causalità in terminiprobabilistici tra l insorgere di tale patologia e l intervento subìto dalricorrente* riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Cortedi appello il motivo di ricorso si palesa inammissibile in quanto tendea provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanzeistruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi daquelli motivatamente forniti dal giudice di merito i quali sonoinsindacabili in questa sede di legittimità3 Con il terzo motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3cod proc civ “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e inparticolare degli artt 1226 2056 e 2232 cod civ ”* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024La sentenza è censurata per avere rigettato il capo di domanda dirisarcimento del danno da incapacità lavorativa specificaIl ricorrente deduce che la sussistenza di tale incapacità almenoper il periodo di 54 giorni sarebbe stata positivamente accertata nelgiudizio di merito in ragione delle ammissioni formulate in udienza dalmedico legale della società assicurativa e delle stesse considerazioniespresse nella consulenza tecnica d ufficio la quale aveva evidenziatoche gli esiti della tracheotomia e delle difficoltà dell eloquio permancato utilizzo della protesi dentaria influivano sulla possibilità delsoggetto di svolgere adeguatamente la propria professione diavvocato* dunque il ricorrente che a fronte dell accertamento dellasussistenza del danno all impossibilità di provarne l ammontareavrebbe dovuto ovviarsi con l applicazione del criterio equitativo exart 1226 cod civ3 1 Anche questo motivo è inammissibileNon vi è stato alcun accertamento della sussistenza del dannopatrimoniale da incapacità lavorativa specifica atteso che il giudice delmerito motivatamente discostandosi sul punto dalle conclusioni delCTU irrilevanti sono invece le valutazioni medico legali asseritamentesvolte in udienza per conto della società assicuratrice haspecificamente escluso la sussistenza di tale pregiudizioargomentando per un verso dal rilievo in ordine al poco significativoscostamento dell ammontare del reddito prodotto dal ricorrentenell anno 2013 rispetto a quello prodotto nell anno precedente pienamente giustificato dalla natura autonoma dell attività lavorativasvolta e per l altro da considerazioni circa i caratteri di tale attività* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024avente ad oggetto studio ed esame di atti connotata da ampiadiscrezionalità organizzativa e svolgentesi in ambito civilisticoprevalentemente per iscrittoPertanto lungi dal porre solo un problema di liquidazione delpreciso ammontare di un danno di cui sarebbe stata accertata lasussistenza la statuizione d appello è nel senso della totale esclusionedella prova della stessa esistenza del danno ciò sulla base di motivatiapprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimitàAnche il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile4 Con il quarto motivo viene denunciata ai sensi dell art 360 n 3o in subordine n 4 cod proc civ “violazione e/o falsa applicazionedell art 115 c p c ”In primo luogo il ricorrente deduce la violazione del principio dinon contestazione avuto riguardo alla circostanza che la sussistenzadel danno da incapacità lavorativa specifica era stata riconosciuta dalmedico legale della * * s p a ed era stata accertatadal CTUIl ricorrente inoltre contesta i rilievi con cui sulla base deicaratteri ritenuti – erroneamente – propri della professione diavvocato la Corte di merito ha negato la prova della detta voce didanno patrimonialeInfine il ricorrente contesta la statuizione diretta a confermare lacircoscritta liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche inquanto asseritamente fondata su una CTU nulla che avevaindebitamente ritenuto talune spese non pertinenti e in contrasto confatti non contestati dalle parti avuto riguardo in particolare alle stimeeffettuate dal perito dell * * s p a* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/20244 1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondatoÈ inammissibile nella parte in cui censura l apprezzamento dimerito sulla mancata prova del danno da incapacità lavorativa il qualeè stato motivatamente fondato – come già si è detto – su un dupliceordine di considerazioni l uno relativo al confronto del reddito prodottonell anno 2013 con quello prodotto in altri periodi l altro relativo allanatura libero professionale dell attività lavorativa svolta e ai caratteridella stessaIl motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazionedel principio di non contestazione l onere di contestazione sarebbeinfatti sorto in capo al convenuto soltanto dinanzi alla precisaallegazione da parte dell attore di circostanze di fatto mentre nonsussisteva alcun onere di contestare valutazioni stime e giudiziformulati da altri soggetti del processo5 In definitiva il ricorso deve essere rigettato6 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle dueparti controricorrenti ed in relazione alle difese rispettivamentespiegate7 * riguardo al tenore della pronuncia va dato atto – ai sensidell art 13 comma 1 quater del D P R n 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari aquello previsto per la proposizione dell impugnazione se dovuto8 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsi chein caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le* disposto d ufficio Numero registro generale 3643/2021Numero sezionale 1473/2024Numero di raccolta generale 17403/2024Data pubblicazione 24/06/2024generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente delcontroricorrente e delle altre persone di cui si fa menzione P Q MLa Corte rigetta il ricorsoCondanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti lespese del giudizio di legittimità che liquida per * *s p a in Euro 4 300 00 per compensi e per * * in Euro5 500 00 per compensi oltre per ciascuna parte ricorrente agliesborsi liquidati in Euro 200 00 alle spese generali e agli accessori dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della legge n 228 del 2012 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13 ove dovutoAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che in casodi diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente del controricorrente e delle altrepersone in esso menzionateCosì deciso in Roma nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile in data 19 aprile 2024Il Presidente* *P Q MLa Corte rigetta il ricorsoCondanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti lespese del giudizio di legittimità che liquida per * *s p a in Euro 4 300 00 per compensi e per * * in Euro5 500 00 per compensi oltre per ciascuna parte ricorrente agliesborsi liquidati in Euro 200 00 alle spese generali e agli accessori dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della legge n 228 del 2012 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13 ove dovutoAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che in casodi diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente del controricorrente e delle altrepersone in esso menzionateCosì deciso in Roma nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile in data 19 aprile 2024Il Presidente* *
Sentenza Cassazione n. 17403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris