CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23931/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato a D Cairo (Egitto) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Campobasso, investita degli appelli proposti dal Procuratore generale presso la stessa Corte e dalla parte civile, in riforma della sentenza del 28/11/2019 del Tribunale di Larino - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste - dichiarava lo stesso [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], sindacalista dell'U.G.L. di Termoli, era stato citato a giudizio per rispondere del reato di estorsione perché, «mediante la minaccia di procedere con una vertenza sindacale nel caso in cui non avesse pagato, costringeva [OSCURATO:PERSONA] [vicepresidente della cooperativa Spes di Campobasso] a consegnargli 5.000,00 euro, così procurandosi un ingiusto profitto in suo danno». La Corte d'appello di Campobasso, alla luce dell'acquisito compendio probatorio, riteneva che «il [OSCURATO:PERSONA], attribuendosi poteri di controllo e condizionamento dei lavoratori, e agendo in maniera da far temere al Gabriele l'inoperatività degli accordi già raggiunti con i medesimi lavoratori, oltre che far apparire lecita la richiesta di un compenso per l'opera prestata quale sindacalista, a[vesse] manipolato il Gabriele e ne a[vesse] condizionato la volontà al punto che questi effettuava "regolarmente" una prima parte del pagamento» e qualificava tale fatto come truffa ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Campobasso, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., «erronea qualificazione di diritto del reato ed errata valutazione del materiale probatorio in relazione agli artt. 640 cpv n. 2 e 61 n. 7 c.p.» e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Lamenta il carattere anapodittico e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa, rappresentando, al riguardo, che: a) «i diritti oggetto [...] dell'accordo [...] non potevano essere "azionati" dal sindacato e quindi dal [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di diritti individuali dei lavoratori che [...] li avevano definiti con l'accordo del 28 luglio 2014», «[p]er cui mal si comprende, né la Corte Territoriale ne dà conto nella propria motivazione, come potesse concretizzarsi una ipotesi di truffa a posteriori rispetto agli accordi raggiunti, verbalizzati, sottoscritti pubblicamente dai lavoratori, unici titolari dei diritti fatti valere»; b) «nessun aiuto ai fini dell'accertamento circa la colpevolezza dell'odierno imputato è derivata dalla escussione [...] della sola persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]», le cui dichiarazioni erano connotate da «lacunosità, contraddittorietà e inattendibilità», oltre che essere prive di riscontri, e sono state valutate dalla Corte d'appello in modo illogico e contraddittorio; c) la Corte d'appello ha omesso di considerare alcune risultanze istruttorie, che confermerebbero anche l'inattendibilità della persona offesa, in particolare, quelle che: c.1) «del sostenuto primo pagamento nessuno sa nulla»; c.2) la consigliera [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che il Gabriele, dietro sua domanda, le aveva detto di non avere pagato somme al [OSCURATO:PERSONA]; c.3) «pur avendo il Gabriele riferito di aver subito una estorsione mai si era presentato all'[OSCURATO:PERSONA] per denunciare quanto poi riferito in dibattimento, ma la notizia di reato era transitata per il tramite del consigliere [OSCURATO:PERSONA] del Cioppo»; c.4) come riferito dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], il Gabriele si era accordato con il [OSCURATO:PERSONA] perché questi provvedesse, dietro compenso, alla rimodulazione dei turni di lavoro e alla elaborazione delle buste paga per tutti i dipendenti della cooperativa Spes; c.5) a seguito del proprio intervento, il sindacato U.G.L aveva constatato numerose irregolarità commesse dalla cooperativa Spes nei confronti dei lavoratori, che risultavano creditori di circa C 560.000,00, sicché «avere regolarizzato tale situazione rappresentava un buon e sufficiente motivo per considerare inattendibile la PO che poteva provare risentimento personale»; c.6) «in sede di SIT il 14.9.2014 il Gabriele aveva dichiarato che mai il [OSCURATO:PERSONA] aveva detto "che se non gli davo i soldi non firmava l'accordo del 28 luglio 2014"»; d) l'illogicità e la contraddittorietà dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui il contenuto della conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Gabriele del 15 settembre 2014 «integr[a] la prospettazione che l'accordo raggiunto con i lavoratori potesse essere reso non operativo, qualora l'interlocutore, ovvero il Gabriele per conto della cooperativa, non avesse inteso versargli quanto convenuto»; e) l'illogicità e la contraddittorietà di quanto asserito dalla Corte d'appello «sul pericolo prospettato, sulla condotta manipolatrice della volontà della vittima, sui presunti poteri di controllo e condizionamento dei lavoratori che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attribuito, sulla circostanza che lo stesso avrebbe condizionato la volontà del Gabriele che avrebbe effettuato regolarmente una prima parte del pagamento, di cui nessuno sa nulla e di cui non esiste alcuna traccia documentale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Anzitutto, si deve rammentare che, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado, sussiste l'obbligo, in capo al giudice dell'appello, della cosiddetta motivazione rafforzata (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093-01), dovendo lo stesso giudice di appello delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente í più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).3. La Corte d'appello di Campobasso non può ritenersi avere rispettato tali principi. Essa ha ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., reputando, in due passaggi di contenuto sostanzialmente analogo, che il [OSCURATO:PERSONA]: avesse posto in essere «una condotta manipolatrice della volontà della vittima [...] ingenerando nel Gabriele il timore che l'accordo conciliativo con i dipendenti della SPES potesse essere reso non operativo, e che, comunque, corrispondere ad esso imputato un compenso per l'opera svolta fosse doveroso e conveniente per la cooperativa»; «attribuendosi poteri di controllo e condizionamento dei lavoratori, e agendo in maniera da far temere al Gabriele l'inoperatività degli accordi già raggiunti con i medesimi lavoratori, oltre che far apparire lecita la richiesta di un compenso per l'opera prestata quale sindacalista, abbia manipolato il Gabriele e ne abbia condizionato la volontà al punto che questi effettuava "regolarmente" una prima parte del pagamento». Dunque, la condotta delittuosa del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita: nel prospettare al Gabriele il pericolo che gli accordi conclusi il 28 luglio 2014 tra la cooperativa Spes e i suoi dipendenti potessero essere resi non operativi; nel fare apparire, sempre al Gabriele, doverosa la corresponsione di un compenso per l'opera prestata dal [OSCURATO:PERSONA] quale sindacalista. Con la (implicita) conseguenza che il Gabriele era stato indotto in errore dalle suddette prospettazioni e si era, perciò, determinato a corrispondere le somme richiestegli dall'imputato. Tale ricostruzione risulta basata, nella motivazione della sentenza impugnata, essenzialmente, su due elementi probatori, costituiti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile) e dal contenuto della conversazione del 15 settembre 2014 tra lo stesso Gabriele e il [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata registrata mediante il microfono che la polizia giudiziaria aveva installato sulla persona del Gabriele. Sennonché, la motivazione della sentenza impugnata non dà adeguatamente conto di come abbia tratto, da tali due elementi probatori, le ritenute conclusioni - di segno opposto rispetto alla sentenza di primo grado - in ordine alle condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni del Gabriele, la Corte d'appello di Campobasso ne ha riportato alcuni stralci che ha reputato idonei, essenzialmente, a escludere che la richiesta di denaro allo stesso Gabriele fosse stata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] quale condizione per la conclusione degli accordi con i lavoratori della cooperativa Spes, ma non ha né indicato né riportato le dichiarazioni dalle quali ha ricavato, in positivo, le sopra menzionate (diverse) condotte delittuose attribuite al [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla conversazione del 15 settembre 2014, la Corte d'appello di Campobasso ne ha ricavato che essa «integr[a] la prospettazione che l'accordo raggiunto con i lavoratori potesse essere reso non operativo, qualora l'interlocutore, ovvero il Gabriele per conto della cooperativa, non avesse inteso versargli quanto convenuto» e che «l'odierno imputato vorrebbe far apparire quelle dazioni di danaro un compenso per l'opera di conciliazione prestata, al qual fine sembra far leva sulla convenienza di quella soluzione anche per la cooperativa». Tuttavia, tale attribuzione di significato è anapodittica, atteso che la Corte d'appello ha omesso di indicare da quali frasi della conversazione abbia tratto i suddetti significati che le ha attribuito. L'unico riferimento testuale alla conversazione de quo è alla frase, pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA], «allora avrei dovuto fare una cosa Renato, avrei dovuto fare una vertenza con un conteggio da un commercialista o da un sindacato [...] allora vedendo questa somma gli veniva un colpo al cuore»; frase, però, da sola insufficiente per ricavarne i due significati sopra indicati. 4. Da quanto esposto, emerge altresì come la testimonianza del Gabriele fosse risultata decisiva sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice sia in quella opposta del giudice di appello. Ne consegue che, ai sensi del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Campobasso avrebbe dovuto rinnovare, anche d'ufficio, l'esame del teste Gabriele. In proposito, il Collegio ritiene che tale evidente vizio della sentenza impugnata possa essere qui rilevato d'ufficio, a prescindere, quindi, dai fatto che il ricorrente, nel ricorso per cassazione, non abbia fatto specifico riferimento alla violazione del suddetto comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., dovendosi ritenere necessario e sufficiente, ai fini del suddetto rilievo, che lo stesso ricorrente abbia "attaccato", con un ricorso non inammissibile, il punto della sentenza contenente l'affermazione della sua responsabilità penale, dolendosi dell'errata valutazione delle risultanze della prova dichiarativa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti di aderire all'orientamento, espresso da Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661-01, secondo cui è rilevabile d'ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - anche ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Salerno che, previa rinnovazione dell'assunzione della prova dichiarativa, valuterà il complesso degli elementi di prova a disposizione per verificare la fondatezza delle imp