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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37342/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAC2Cato avviso alle pj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - che la pena concordata era stata applicata in modo illegale violando l'art. 648 bis comma 3 c.p.: la doglianza è manifestamente infondata in quanto la pena concordata non risulta superiore ai massimi edittali.

In materia il collegio ribadisce che rientra nella nozione di pena illegale "ab origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080) La Cassazione ha già affermato con giurisprudenza che si condivide che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, Sentenza n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748).

Si è del pari affermato che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080 é 01); - che non era stato applicato l'art. 129 c.p.p.

Sul punto il collegio riafferma che con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità si interrompe la catena devolutiva in ordine alla valutazione di merito sottese alla proposizione dei motivi rinunciati; in capo al giudice di appello, destinatario della rinuncia, residua solo il dovere di verificare la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili déufficio, ictu oculi, a prescindere dalkesame delle doglianze rinunciate.

La "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 ) Rv. 239552; Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 20/01/1993 Ud. (dep. 22/02/1993 ) Rv. 193051) Nessuna censura, esclusa l'evidenza della invocata causa di proscioglimento può pertanto essere rivolta alla sentenza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAC2Cato avviso alle pj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - che la pena concordata era stata applicata in modo illegale violando l'art. 648 bis comma 3 c.p.: la doglianza è manifestamente infondata in quanto la pena concordata non risulta superiore ai massimi edittali. In materia il collegio ribadisce che rientra nella nozione di pena illegale "ab origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080) La Cassazione ha già affermato con giurisprudenza che si condivide che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, Sentenza n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748). Si è del pari affermato che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080 é 01); - che non era stato applicato l'art. 129 c.p.p. Sul punto il collegio riafferma che con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità si interrompe la catena devolutiva in ordine alla valutazione di merito sottese alla proposizione dei motivi rinunciati; in capo al giudice di appello, destinatario della rinuncia, residua solo il dovere di verificare la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili déufficio, ictu oculi, a prescindere dalkesame delle doglianze rinunciate. La "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 ) Rv. 239552; Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 20/01/1993 Ud. (dep. 22/02/1993 ) Rv. 193051) Nessuna censura, esclusa l'evidenza della invocata causa di proscioglimento può pertanto essere rivolta alla sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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