CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria allegata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità del reato contestato (si veda quanto indicato dal penultimo capoverso di pag. 3 con riguardo alla verificata eccentricità della condotta rispetto alle ragioni causali fondanti l'autorizzazione a recarsi fuori dal domicilio di restrizione all'uopo concessa); rilevato ancora la rilevata modifica dell'ad 20 bis del cod. pen., segnalata dalla difesa con la memoria trasmessa via pec, non ancora in vigore al momento della odierna decisione, a tacer d'altro, anche nella prospettiva della paventata illegittimità costituzionale segnalata dalla difesa, non farebbe comunque gioco nella vicenda a giudizio, non rientrando tra i poteri del giudice di legittimità, in presenza di un ricorso inammissibile, valutare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute alle decisioni gravate che, senza abrogare la pena o modificare in termini migliorativi il trattamento sanzionatorio, si risolvono in mere facoltà processuali riservate al giudice del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre