CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 23749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 10434-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 806/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.g. n. 104 /2019 Cons. est. Salva a iar [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 I. n. 92/2012 al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento disciplinare e senza preavviso intimatole dal Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA] giusta missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (prot. n. 975/17) dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD). All'esito della fase sommaria, il Tribunale adito rigettava la domanda, con statuizione poi confermata in sede d'opposizione. Il reclamo proposto dalla Villani era parimenti respinto dalla Corte d'appello di Salerno. 2. [OSCURATO:PERSONA] del reclamo, nel ritenere suffragata la contestazione afferente all'esistenza di plurimi allontanamenti dal luogo di lavoro senza una preventiva segnalazione della dipendente e «per dedicarsi ad affari personali», peraltro oggetto anche di giudizio penale, confermava l'apprezzamento del Tribunale sulla legittimità del recesso datoriale. Osservava, in senso contrario alla tesi della Villani, che non valeva addurre la mancata sottoscrizione del provvedimento finale dell'UPD da parte di tutti i suoi componenti, circostanza, questa, implicante - sempre secondo la Corte territoriale - una mera irregolarità e non già l'inefficacia della sanzione espulsiva, la quale ultima era stata «deliberata all'unanimità dei componenti dell'UPD con verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dagli stessi sottoscritto e dotato di pubblica fede». 3. Per la cassazione di tale pronuncia la Villani ha proposto ricorso affidandosi a unico articolato motivo, illustrato altresì con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 4. L'intimato non ha svolto attività difensiva. 5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. • R.g. n. 19434/2019 Cons. est. Sa iaro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d. Igs. n. 165/2001 e dell'art. 22 del Regolamento dell'Ente circa "L'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio procedimenti disciplinari". Rileva in particolare che l'UPD rappresenta un collegio perfetto; aggiunge che l'art. 55-bis, comma 4, rimette all'ordinamento interno di ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria organizzazione, l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che, nella specie, il Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto nel proprio regolamento (art. 22, comma 1) che l'UPD avesse tre componenti, precisando, al comma 2, che «Il presidente firma in nome e per conto dell'ufficio tutti gli atti del procedimento disciplinare, ad eccezione del provvedimento finale che viene sottoscritto da tutti i membri». Stante la violazione della norma imperativa di cui all'art. 55-bis, comma 4, d. Igs., cit., il licenziamento intimato con missiva a firma del solo presidente dell'UPD e non di tutti i membri era da ritenersi inefficace, a nulla rilevando che fosse stato deliberato all'unanimità, con verbale n. 6 del 17.01.2017, essendo quest'ultimo «un atto interno» privo d'efficacia nei confronti dei terzi. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Esso è stato redatto in forma cartacea ed è stato avviato a notifica telematica, ai sensi della L. 53/1994; agli atti del giudizio di legittimità risulta la sentenza impugnata che, sottoscritta in forma digitale, è munita di regolare attestato di conformità da parte del difensore del ricorrente. In calce al ricorso per cassazione e alla procura ad esso allegata (entrambi sottoscritti in forma cartacea), v'è altresì la relata di notifica, che comprende al proprio interno R.g. n. 1 34/2019 Cons. est. Sal ro l'attestazione di conformità (all'originale cartaceo) della copia del ricorso per Cassazione e della procura alle liti. 2.2. Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, legge n. 53/1994, come modificata dall'art. 16-quater d.l. n. 179/2012, introdotto dalla legge n. 228/2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis; qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito (in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti) del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, comma 2, d.p.r. 68/2005 (Cass. 3 novembre 2021 n. 37527; Cass.19 dicembre 2016, n. 26102; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23951). 2.3 Nella specie, risulta in atti solo il messaggio di trasmissione del ricorso per cassazione a mezzo PEC in data 20.3.2019, e dei relativi allegati, ma non sono state depositate in atti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, secondo comma d.p.r. 68/2005, talché non risulta documentata l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. E' infatti vero che l'art. 11 legge n. 53, cit., fa riferimento all'inosservanza delle regole di cui agli articoli precedenti della stessa legge come causa di nullità delle notificazioni, ma tale previsione non può non riguardare anche il caso in cui la fase di consegna della notificazione manchi di prova secondo le forme di cui alla stessa legge; la mera copia informe dei documenti di invio in forma R.g. n. 1 34/2019 Cons. est. Sal telematica non è idonea, infatti, a documentare in alcun modo l'avvenuta notificazione (Cass. 22.12.2020, n. 29266). 2.4 Poiché l'ente locale è rimasto intimato, alla mancanza di prova della sussistenza materiale dell'atto comunicatorio non possono sopperire considerazioni circa il raggiungimento dello scopo, anche per mancata contestazione (Cass. 13 dicembre 2018, n. 3223); viceversa, si deve concludere nel senso della mancanza materiale della notificazione, per assenza di prova di essa in giudizio; la situazione di mancata prova della consegna è equiparabile a quella di inesistenza della notificazione (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916), che non consente la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., propria dei soli casi in cui la notifica sia nulla. Ne deriva, or dunque, l'inammissibilità del ricorso per cassazione (con riferimento a dinamica di fondo non dissimile, in caso di notificazione a mezzo posta, in tal senso, v. Cass., S.U., 14 gennaio 2008 n. 627; Cass. 12 luglio 2018, n. 18361). 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo - appunto - parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo R.g. n. 10434/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovut