CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11792/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 2124/2022 depositata il 29/6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Crotone l’avviso di accertamento n. KR0020162/2019, colquale l’Agenzia delle Entrate ha proceduto, previo sopralluogo eseguito il12/4/2018, a rettificare la rendita proposta in € 1.270,00, aggiungendo alvalore di 170 €/mq, proposto dal contribuente, il valore attribuito all’areadel lotto di pertinenza e all’area sistemata di pertinenza, all’esito divariazione DOCFA per frazionamento con cambio di destinazione relativaNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026all’immobile distinto catastalmente in Comune di Crotone al foglio 22, p.lla1158 sub. 18.[OSCURATO:PERSONA] ha annullato l’avviso diaccertamento per difetto di motivazione. Avverso la decisione di primogrado è stato interposto appello dall’Agenzia delle Entrate ma è statodisatteso.Il giudice di merito ha ritenuto che l’avviso fosse adeguatamentemotivato.1.2. Muovendo, poi, dai principi generali pronunciati da questa Corte, ilgiudice di merito ha osservato come, a fronte del contenuto delle difesedell'amministrazione finanziaria, «sembrerebbero essere stati sovrappostiillegittimamente due procedimenti amministrativi: quello di rettificafondato sul DOCFA e quello di rettifica d'ufficio fondato sul sistema c.d.comparativo (del quale è dato atto nelle difese della stessa). I riferimentinormativi principali ai fini della adozione di atti di rideterminazione dellerendite catastali di un immobile sono costituiti dal comma 58 dell'art. 3della Legge n.662/1996 e dai commi 335 e 336 dell'art. l della Leggen.311/2004, che attribuiscono ai Comuni il potere d'iniziativa qualora ilclassamento dell'immobile risulti non aggiornato o palesemente incongruorispetto a fabbricati similari e aventi le medesime caratteristiche (comma58), qualora vi sia stata una revisione dei parametri catastali dellamicrozona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativoscostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale diquesta rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali(comma 335), qualora l'unità immobiliare abbia subito trasformazioniedilizie (comma 336). A queste più recenti disposizioni si collegano quelledi cui all'art. 2 D.L. n. 16/1993 e al d.m. n. 701/1994. Nella fattispeciel'appellante ricorda che la procedura seguita prende le mosse dallapresentazione di una DOCFA da parte del contribuente, ma nel corpo dellapropria memoria, a chiarimento delle proprie tesi, si ricorda che si è ricorsiNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026a stima diretta, come confermato dall'appellante secondo il quale essasarebbe "basata su dati economici riferiti al biennio 1988 — 89”, epocacensuaria attualmente vigente, ed è definita stima "diretta" in quantoeffettuata in maniera puntuale sugli immobili appartenenti alle categoriedei gruppi D ed E, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità dellecaratteristiche costruttive e tipologiche, non risulta possibile farriferimento al sistema delle classi e delle tariffe d'estimo. Ora è che laprocedura seguita appare errata, posto che l'attività di uniformazione delclassamento, con eventuale conseguente innalzamento della rendita, nonpuò conseguire alla presentazione di una DOCFA, bensì è relativa alladiversa procedura di cui all'art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre1996, n. 662, la quale, tuttavia, non è nemmeno citata nel provvedimentoimpugnato. Si tratta quindi di un'attività che prescinde dalla DOCFA e sifonda su un'attività di impulso procedimentale del Comune o d'Ufficio che,nella specie, non risulta esservi stata. Vi è quindi che l'amministrazionefinanziaria ha confuso due diversi procedimenti con conseguente nullitàdell'atto impositivo ed anzi sembrerebbe aver agito sulla base di prassiamministrative da tempo superate. Infatti la procedura di verifica edeventuale riclassamento e variazione della rendita catastale a seguito dipresentazione di DOCFA è disciplinata dalle circolari dell'Agenzia delterritorio 13 febbraio 2004, n. 1/T e 4 luglio 2005, n. 7/T, le quali hannosostituito la precedente circolare 26 novembre 2001, n. 9/T. Se si leggonole tre circolari del 2001, 2004 e 2005, in nessun punto viene consentitauna commistione delle modalità di accertamento ed eventualericlassificazione, posto che diversi sono i presupposti giuridici dell'attivitàaccertatoria».Avverso questa decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoaffidato a due motivi.La società è rimasta intimata.Numero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., perché ultra petita.Secondo il tenore della censura, il giudice di appello ha integrato ilvizio di ultrapetizione, affermando che: «Vi è quindi che l’Amministrazionefinanziaria ha confuso due diversi procedimenti con conseguente nullitàdell’atto impositivo ed anzi sembrerebbe aver agito sulla base di prassiamministrative da tempo superate»” ed effettuando un esame che va oltrel’oggetto del contendere; di conseguenza, anche la dichiarazione di nullitàdel provvedimento impugnato risulta in violazione dell’art. 112 c.p.c.Il motivo è fondato.Nel ricorso introduttivo la parte aveva, in primo luogo, contestato lasufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento catastale. Aveva,poi, lamentato che il costo di costruzione indicato dall’Ufficio non eraapplicabile all’epoca censuaria (1988-1999), che non esistevano immobiliubicati nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche e chel’amministrazione finanziaria era decaduta dal potere accertativo, peressere stato emesso l’avviso di accertamento oltre il termine di un annodalla presentazione della DOCFA.Così come correttamente evidenziato dal ricorrente, per come si puòriscontrare dal ricorso introduttivo del giudizio, il contribuente non ha maieccepito vizi della procedura accertativa.Non è stata mai messa in discussione la legittimità della proceduraaccertativa che ha applicato l’Ufficio, rettificando la rendita catastale aseguito della presentazione della dichiarazione DOCFA della parte. Per cui,è evidente l’ultrapetizione.Numero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996, dell’art. 2 deld.l. n. 16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/1993, edell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Sostanzialmente, il giudice di merito avrebbe erratonell’affermare che la procedura utilizzata per il classamento fosse erronea,perché avrebbe dovuto utilizzarsi la diversa procedura di cui all'art. 3,comma 58, della legge n. 662/1996.Il motivo è fondato.Erra la [OSCURATO:PERSONA] laddove afferma che: «Ora èche la procedura seguita appare errata posto che l’attività diuniformazione del classamento, con eventuale conseguente innalzamentodella rendita, non può conseguire alla presentazione di una DOCFA, bensìè relativa alla diversa procedura di cui all'art. 3, comma 58, della Legge23 dicembre 1996, n.662, la quale, tuttavia, non è nemmeno citata nelprovvedimento impugnato».Giova ricordare che il nostro ordinamento catastale prevede tre ipotesidi revisione d’ufficio del classamento di un immobile urbano su iniziativadell'amministrazione comunale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio2013, n. 10489; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5^,24 luglio 2019, nn. 19989 e 19990; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n.22564; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31545; Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2022, n. 730; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2022, n. 4055; Cass.,Sez. 5^, 18 agosto 2023, n. 24798);a) la prima è prevista dall’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996,secondo cui il Comune può chiedere l'intervento dell'Agenzia delle Entrateper ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando ilclassamento stesso risulti non aggiornato, sia quando esso risultipalesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesimecaratteristiche; in tal caso, l'atto deve precisare a quale presupposto - ilNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispettoa fabbricati similari - la modifica debba essere associata, specificamenteindividuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e lecaratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliareoggetto di riclassamento;b) la seconda è prevista dall'art. 1, comma 336, della legge n.311/2004 e riguarda il classamento di immobili non dichiarati ovvero diimmobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate; in tal caso,l'atto deve recare l'analitica indicazione di tali trasformazioni;c) la terza è prevista dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004e riguarda la revisione dei parametri catastali della microzona in cui gliimmobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento delrapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispettoall'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali; in tal caso,l'atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e delrelativo scostamento;Nella specie, però, in base alla incontroversa esposizione degliantefatti extraprocessuali, non vi è stata alcuna iniziativadell’amministrazione comunale in ordine alla revisione catastale delfabbricato, per cui la fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesisummenzionate. Viceversa, la contribuente risulta aver scelto per larevisione catastale lo strumento del procedimento DOCFA, regolato dald.m. n. 701/1994, il cui art. 1, comma 1, prevede che si possa far ricorsoad essa in due soli casi: in ipotesi di presentazione di dichiarazione dinuova costruzione di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 1142/1949 ovvero inipotesi di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del r.d.l. n.652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939, il qualeimpone alle persone o agli enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare,nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello statoe nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichinoNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026mutazioni ai sensi dell'art. 17 del r.d.l. n. 652/1939, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 1249/1939. L'impiego della procedura DOCFAè, pertanto, limitato ai soli casi di variazione effettiva dello statodell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unitàimmobiliari.3. Con la terza censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il motivo è fondato.In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n.12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass.,Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn.3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n.11281; Cass., Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass.,Sez. Trib., 5 aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5449; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).Numero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificafattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^,9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).La fattispecie in esame è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi:difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltantorivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzionedella rendita.Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra ilNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamentocatastale (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati dinatura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza el'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità,ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa,della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisceun atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile peril contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la suamancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastalenon si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^,21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^,20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12 giugno2024, n. 16359).In particolare, il riferimento standardizzato ai «valori riferibili adimmobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, ancheformule similari è sufficiente ai fini della motivazione dell’avviso diaccertamento, ma non anche ai fini dell’assolvimento della prova ingiudizio da parte dell’amministrazione finanziaria.Trova applicazione nella specie il consolidato principio secondo cui intema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzaNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (ex multis: Cass., Sez. 5^,31 ottobre 2014, , n. 23237; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449;Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificafattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili.Nella specie, gli elementi forniti dal contribuente sono stati, come diconsueto avviene nell’ambito del procedimento DOCFA non disattesi mariesaminati dall’Agenzia con esito differente da quello proposto dalcontribuente.4. In conclusione, deve accogliersi il ricorso, la decisione deve esserecassata e rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026Il PresidenteNumero registro generale 2981/2023Numero sezionale 3174/2026Numero di raccolta generale 11792/2026Data pubblicazione 29/04/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]