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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33670/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19954/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 920/2021 depositata il 07/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Lucca la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), proponendo domanda di ripetizione di indebito oggettivo con riguardo ad un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito cui accedevano vari conti anticipi, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali e l'addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non previamente concordate; la banca convenuta eccepiva la prescrizione e, contestando il fondamento della domanda, formulava in via riconvenzionale subordinata domanda di accertamento del proprio credito e di compensazione con l’eventuale credito della società attrice.

Il Tribunale respingeva la domanda poiché - pur sussistendo le nullità delle appostazioni illegittime contestate - l’esperita CTU evidenziava che non vi era alcun debito da restituire in quanto, dovendosi accogliere l’eccezione di prescrizione della banca, pur detraendo le competenze non dovute non prescritte il saldo sarebbe stato ugualmente debitore per oltre 700.000 euro (o comunque, nell'ipotesi più favorevole all'attrice, per oltre 400.000 euro).

In particolare, il Tribunale riteneva, ai fini della prescrizione, che dovesse considerarsi pagamento delle competenze trimestrali anche quello effettuato (con l’addebito della chiusura trimestrale) con la medesima somma messa a disposizione del correntista.

Contro la sentenza ha proposto appello principale la società limitando la domanda all’accertamento del saldo (e rinunciando, quindi a quella di ripetizione), ed appello incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]. 2.- La Corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione gravata accogliendo il primo motivo di appello principale con cui la società correntista si doleva dell'erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto: (i) non poteva attribuirsi valenza solutoria ai pagamenti effettuati con la provvista messa a disposizione del correntista da parte della banca non essendo configurabile in tal caso alcuno spostamento patrimoniale a favore di quest'ultima; (ii) per quanto concerneva le rimesse ripristinatorie il termine di decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente essendo quello il momento in cui la banca percepisce il saldo finale in cui eventualmente sono ricompresi interessi non dovuti; iii) la correntista aveva tempestivamente allegato e provato la sussistenza del contestato affidamento del conto – quale impedimento al decorso della prescrizione che, comunque, costituiva un'eccezione in senso lato e non in senso stretto - tenuto conto delle risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da cui si evinceva l'esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta che, sul punto, si era limitata a proporre l'eccezione di prescrizione negando semplicemente la presenza di un'apertura di credito senza fornire altre indicazioni circa periodi sconfinamento in conto o circa il tetto dell'affidamento.

Ha, perciò , individuato rimesse solutorie relative ad addebiti illegittimi per euro 347.252,19 al 31/12/2008, respinto l'eccezione di prescrizione, ed accertato un saldo passivo finale del rapporto (oggetto di una domanda autonoma rispetto alla domanda di ripetizione per la quale la società aveva evidente interesse) di euro 544.957,88. 4.-Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a mezzo della sua mandataria doValue s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di scissione parziale) affidato a tre motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione delle norme sulla forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti di apertura di credito di cui alla Legge n. 154 del 17/02/1992 ed all'art. 117 T.U.B. e sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente provata la sussistenza delle linee di credito dedotte, individuando i fidi sulla base dei tassi di interesse applicati risultanti dagli estratti conto e della documentazione inviata alla [OSCURATO:PERSONA] priva di alcun riferimento specifico alle tipologie dei fidi, alla loro natura e durata; invero la ricorrente aveva contestato integralmente i documenti prodotti da controparte con la memoria autorizzata in quanto privi di rilevanza e dei requisiti di forma, e lo stesso CTU aveva riscontrato la mancanza di documentazione contrattuale attestante le aperture di credito, mentre le norme invocate in rubrica hanno introdotto l’obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari ed anche per gli affidamenti, donde l’inidoneità probatoria del c.d. fido di fatto.

Inoltre la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare eccezione in senso lato quella (la presenza di affidamenti) che in realtà era allegazione del fatto costitutivo del diritto a tutela del quale la società aveva agito sia in accertamento che in ripetizione, posto che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare gli indebiti pagamenti e di documentare l’andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, mentre nel caso di specie parte attrice non aveva fornito né dati che rendessero possibile individuare un saldo iniziale, né una integrale sequenza di estratti conto, a partire dal primo estratto conto prodotto, il che sarebbe bastato per rigettare integralmente la domanda. 1.1 Il motivo, che si avvale di una illustrazione del tutto esuberante rispetto al vizio di legittimità che invoca attraverso la violazione delle norme indicate, è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Anzitutto è inammissibile la censura che riguarda l’onere del correntista che agisce in ripetizione di allegare integralmente gli estratti conto poiché la questione - che implica evidentemente un accertamento di fatto - non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha allegato di averla sottoposta al giudice di merito nonché come e quando vi avrebbe provveduto (v.

Cass. n. 2038/2019).

Inammissibile è poi la censura relativa alla ritenuta natura di eccezione in senso lato della questione della sussistenza di un affidamento, giacché è inconferente rispetto alla ratio decidendi della decisione gravata dal momento che la Corte di merito ha affermato che la circostanza della stipula di un contratto di apertura di credito era stata non solo tempestivamente allegata ma anche provata dall'attore alla luce – in sintesi - delle risultanze degli estratti conto e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, cosicché doveva ritenersi provata la natura ripristinatoria delle rimesse con la conseguenza che il termine di decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente.

Ciò detto, la censura che la ricorrente muove alla argomentazione con cui la Corte di merito ha – appunto - ritenuto assolto sul punto l’onere della prova da parte della società correntista, ovvero provata l’esistenza di affidamenti, si osserva che la stessa risulta infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Va, anzitutto, premesso che il conto corrente in questione è stato concluso in data 26.9.1986, antecedentemente alla entrata in vigore della L.154/1992, con la conseguenza che anche il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato a forma libera e che, comunque, che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 si configura come una nullità di protezione, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez.

I, 6/09/2019, n. 22385) la cui rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez.

Un., 12/12/2014, n. 26242).

Fermo quanto precede circa l’infondatezza della invocata violazione delle norme predette le quali non precludevano affatto in questo caso alla correntista la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, va osservato che questa Corte si è più volte pronunciata circa la legittimità – ratione temporis - di un accertamento «di fatto» della sussistenza di un fido (specie in ambito fallimentare laddove la natura solutoria delle rimesse rappresenta il presupposto della revocabilità del pagamento che le stesse rappresentano, e dove, quindi, viceversa è la banca ad essere interessata (e gravata) a provare l’esistenza, di una rapporto di affidamento); ed ha sempre affermato che l’onere di provare l’esistenza di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolto anche per facta concludentia - ferma la necessità di distinguere l’affidamento e la mera esistenza di un atteggiamento tollerante della banca verso sconfinamenti del cliente (v.

Cass. n. 11016/2024) - con mezzi quali «gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass 2338/24) .

Sicchè laddove la Corte di merito, nella specie, ha ritenuto di valorizzare le risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da cui si evince l'esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità predetta rendendo una motivazione di merito alla luce della ricognizione delle risultanze istruttorie che sfugge, evidentemente, ad un sindacato in sede di legittimità. 2.- Il secondo motivo denuncia « incompleta, erronea valutazione ed omessa motivazione dell'adesione alle risultanze peritali della CTU ed erronea od omessa valutazione di prove precostituite», ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e «violazione delle norme sulla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., sull'anticipazione bancaria su fatture o c.d. sconto improprio di cui all'art.1858 c.c., sull'approvazione degli estratti del conto corrente di cui all'art.1832 c.c., vizio invocato ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.» Sotto il primo profilo la ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'adesione del giudice del merito all'ipotesi sub n. 5) della CTU, avverso la quale eran state svolte contestazioni da entrambe le parti ed osserva che molti dei rapporti allegati in causa da controparte riguardavano mere forme tecniche di finanziamento alla società sotto forma di anticipi su fatture, all’import, all’export, al s.b.f., molti dei quali, come rilevato dal CTU, risultavano chiusi e, quindi, estinti ben oltre il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione di primo grado, fatto questo che, pur essendo stato eccepito sin dal principio, la Corte d'Appello avrebbe immotivatamente ignorato, il che osserva la ricorrente, sotto il secondo profilo, avrebbe comportato anche la violazione della normativa sull'anticipazione bancaria su fatture di cui all'art. 1858 c.c., giacché nell’ambito del conto anticipi non si rinviene alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) che avverrà solo all’esito dei singoli negozi di sconto, laddove l’obbligazione restitutoria dello scontatario resti insoluta; perciò, rispetto a detti conti tecnici (sbf, anticipi fatture) la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decorrere dalla data del “pagamento” cioè dell’addebito in c/c della singola operazione creditizia, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto.

Inoltre, la ricorrente censura la violazione della norma sull'approvazione degli estratti del conto corrente di cui all'art. 1832 c.c. asseritamente perpetrata tramite l’applicazione della prescrizione sul saldo ricalcolato (con l’espunzione delle appostazioni illegittime) anziché sul «saldo banca». 2.1 Il motivo che si articola in diverse censure, peraltro non chiaramente distinte ed argomentate, è inammissibile.

Sotto il profilo del difetto di motivazione circa l’adesione ad una delle ipotesi di risposta al quesito formulate dal CTU la doglianza è, in realtà, di merito sulla valutazione che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo del CTU incaricato, laddove «tenuto conto delle diverse ipotesi di calcolo elaborate dal c.t.u.», ha ritenuto alla luce delle premesse (circa la sussistenza dell’affidamento e la individuazione di atti definibili pagamenti in funzione della decorrenza della prescrizione) «di dover far propria quella indicata nella tab 5 in cui individua le rimesse solutorie nella ricostruzione del c/c 4737096-14, in conformità della sentenza 24418/10 delle Sezioni Unite.

Anche la dedotta omessa considerazione della compresenza sul conto ordinario di operazioni di finanziamento tramite anticipi con ogni conseguente argomentazione in punto individuabilità di pagamenti e di decorrenza della prescrizione del relativo eventuale indebito è censura inammissibile che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata, giacché il giudice di merito non ha affatto omesso di considerare i diversi conti anticipi ed ha, bensì, ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario tramite l’operatività tecnica dei secondi sul primo, onde «è il conto corrente ordinario che, a prescindere dalla data di chiusura dei rapporti accessori, va scrutinato al fine di verificare le debenze ed anche al fine della decorrenza della prescrizione»; ciò peraltro conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 6575/2018) per la quale i conti accessori in questione, «non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente; su di essi, in sostanza, l’istituto annota in “dare” al correntista l’importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in “avere” una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtu’ del mandato all’incasso usualmente conferitogli): attraverso l’annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell’affidamento concessogli.

Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non e’ indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie.

Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi (…)».

Infine parimenti inammissibile è la censura relativa all’uso del criterio del saldo rettificato in luogo del saldo-banca dal momento che attinge una valutazione che non emerge dalla motivazione della sentenza gravata, fermo che il criterio censurato dal ricorrente è quello che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte va applicato, poiché per verificare quell'effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens , che la Cassazione a Sez.

Unite (sent. 24418-10) individua come solutorio, deve farsi riferimento non al saldo risultante dalle appostazioni contabili curate dalla banca con addebiti illegittimi, ma al saldo legale (v.

Cass. n.9141- 2020 per cui «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione». 3.― In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 7.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19954/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 920/2021 depositata il 07/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Lucca la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), proponendo domanda di ripetizione di indebito oggettivo con riguardo ad un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito cui accedevano vari conti anticipi, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali e l'addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non previamente concordate; la banca convenuta eccepiva la prescrizione e, contestando il fondamento della domanda, formulava in via riconvenzionale subordinata domanda di accertamento del proprio credito e di compensazione con l’eventuale credito della società attrice. Il Tribunale respingeva la domanda poiché - pur sussistendo le nullità delle appostazioni illegittime contestate - l’esperita CTU evidenziava che non vi era alcun debito da restituire in quanto, dovendosi accogliere l’eccezione di prescrizione della banca, pur detraendo le competenze non dovute non prescritte il saldo sarebbe stato ugualmente debitore per oltre 700.000 euro (o comunque, nell'ipotesi più favorevole all'attrice, per oltre 400.000 euro). In particolare, il Tribunale riteneva, ai fini della prescrizione, che dovesse considerarsi pagamento delle competenze trimestrali anche quello effettuato (con l’addebito della chiusura trimestrale) con la medesima somma messa a disposizione del correntista. Contro la sentenza ha proposto appello principale la società limitando la domanda all’accertamento del saldo (e rinunciando, quindi a quella di ripetizione), ed appello incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]. 2.- La Corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione gravata accogliendo il primo motivo di appello principale con cui la società correntista si doleva dell'erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto: (i) non poteva attribuirsi valenza solutoria ai pagamenti effettuati con la provvista messa a disposizione del correntista da parte della banca non essendo configurabile in tal caso alcuno spostamento patrimoniale a favore di quest'ultima; (ii) per quanto concerneva le rimesse ripristinatorie il termine di decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente essendo quello il momento in cui la banca percepisce il saldo finale in cui eventualmente sono ricompresi interessi non dovuti; iii) la correntista aveva tempestivamente allegato e provato la sussistenza del contestato affidamento del conto – quale impedimento al decorso della prescrizione che, comunque, costituiva un'eccezione in senso lato e non in senso stretto - tenuto conto delle risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da cui si evinceva l'esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta che, sul punto, si era limitata a proporre l'eccezione di prescrizione negando semplicemente la presenza di un'apertura di credito senza fornire altre indicazioni circa periodi sconfinamento in conto o circa il tetto dell'affidamento. Ha, perciò , individuato rimesse solutorie relative ad addebiti illegittimi per euro 347.252,19 al 31/12/2008, respinto l'eccezione di prescrizione, ed accertato un saldo passivo finale del rapporto (oggetto di una domanda autonoma rispetto alla domanda di ripetizione per la quale la società aveva evidente interesse) di euro 544.957,88. 4.-Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a mezzo della sua mandataria doValue s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di scissione parziale) affidato a tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione delle norme sulla forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti di apertura di credito di cui alla Legge n. 154 del 17/02/1992 ed all'art. 117 T.U.B. e sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente provata la sussistenza delle linee di credito dedotte, individuando i fidi sulla base dei tassi di interesse applicati risultanti dagli estratti conto e della documentazione inviata alla [OSCURATO:PERSONA] priva di alcun riferimento specifico alle tipologie dei fidi, alla loro natura e durata; invero la ricorrente aveva contestato integralmente i documenti prodotti da controparte con la memoria autorizzata in quanto privi di rilevanza e dei requisiti di forma, e lo stesso CTU aveva riscontrato la mancanza di documentazione contrattuale attestante le aperture di credito, mentre le norme invocate in rubrica hanno introdotto l’obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari ed anche per gli affidamenti, donde l’inidoneità probatoria del c.d. fido di fatto. Inoltre la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare eccezione in senso lato quella (la presenza di affidamenti) che in realtà era allegazione del fatto costitutivo del diritto a tutela del quale la società aveva agito sia in accertamento che in ripetizione, posto che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare gli indebiti pagamenti e di documentare l’andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, mentre nel caso di specie parte attrice non aveva fornito né dati che rendessero possibile individuare un saldo iniziale, né una integrale sequenza di estratti conto, a partire dal primo estratto conto prodotto, il che sarebbe bastato per rigettare integralmente la domanda. 1.1 Il motivo, che si avvale di una illustrazione del tutto esuberante rispetto al vizio di legittimità che invoca attraverso la violazione delle norme indicate, è in parte infondato ed in parte inammissibile. Anzitutto è inammissibile la censura che riguarda l’onere del correntista che agisce in ripetizione di allegare integralmente gli estratti conto poiché la questione - che implica evidentemente un accertamento di fatto - non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha allegato di averla sottoposta al giudice di merito nonché come e quando vi avrebbe provveduto (v. Cass. n. 2038/2019). Inammissibile è poi la censura relativa alla ritenuta natura di eccezione in senso lato della questione della sussistenza di un affidamento, giacché è inconferente rispetto alla ratio decidendi della decisione gravata dal momento che la Corte di merito ha affermato che la circostanza della stipula di un contratto di apertura di credito era stata non solo tempestivamente allegata ma anche provata dall'attore alla luce – in sintesi - delle risultanze degli estratti conto e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, cosicché doveva ritenersi provata la natura ripristinatoria delle rimesse con la conseguenza che il termine di decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente. Ciò detto, la censura che la ricorrente muove alla argomentazione con cui la Corte di merito ha – appunto - ritenuto assolto sul punto l’onere della prova da parte della società correntista, ovvero provata l’esistenza di affidamenti, si osserva che la stessa risulta infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Va, anzitutto, premesso che il conto corrente in questione è stato concluso in data 26.9.1986, antecedentemente alla entrata in vigore della L.154/1992, con la conseguenza che anche il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato a forma libera e che, comunque, che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 si configura come una nullità di protezione, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385) la cui rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242). Fermo quanto precede circa l’infondatezza della invocata violazione delle norme predette le quali non precludevano affatto in questo caso alla correntista la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, va osservato che questa Corte si è più volte pronunciata circa la legittimità – ratione temporis - di un accertamento «di fatto» della sussistenza di un fido (specie in ambito fallimentare laddove la natura solutoria delle rimesse rappresenta il presupposto della revocabilità del pagamento che le stesse rappresentano, e dove, quindi, viceversa è la banca ad essere interessata (e gravata) a provare l’esistenza, di una rapporto di affidamento); ed ha sempre affermato che l’onere di provare l’esistenza di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolto anche per facta concludentia - ferma la necessità di distinguere l’affidamento e la mera esistenza di un atteggiamento tollerante della banca verso sconfinamenti del cliente (v. Cass. n. 11016/2024) - con mezzi quali «gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass 2338/24) . Sicchè laddove la Corte di merito, nella specie, ha ritenuto di valorizzare le risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da cui si evince l'esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità predetta rendendo una motivazione di merito alla luce della ricognizione delle risultanze istruttorie che sfugge, evidentemente, ad un sindacato in sede di legittimità. 2.- Il secondo motivo denuncia « incompleta, erronea valutazione ed omessa motivazione dell'adesione alle risultanze peritali della CTU ed erronea od omessa valutazione di prove precostituite», ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e «violazione delle norme sulla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., sull'anticipazione bancaria su fatture o c.d. sconto improprio di cui all'art.1858 c.c., sull'approvazione degli estratti del conto corrente di cui all'art.1832 c.c., vizio invocato ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.» Sotto il primo profilo la ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'adesione del giudice del merito all'ipotesi sub n. 5) della CTU, avverso la quale eran state svolte contestazioni da entrambe le parti ed osserva che molti dei rapporti allegati in causa da controparte riguardavano mere forme tecniche di finanziamento alla società sotto forma di anticipi su fatture, all’import, all’export, al s.b.f., molti dei quali, come rilevato dal CTU, risultavano chiusi e, quindi, estinti ben oltre il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione di primo grado, fatto questo che, pur essendo stato eccepito sin dal principio, la Corte d'Appello avrebbe immotivatamente ignorato, il che osserva la ricorrente, sotto il secondo profilo, avrebbe comportato anche la violazione della normativa sull'anticipazione bancaria su fatture di cui all'art. 1858 c.c., giacché nell’ambito del conto anticipi non si rinviene alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) che avverrà solo all’esito dei singoli negozi di sconto, laddove l’obbligazione restitutoria dello scontatario resti insoluta; perciò, rispetto a detti conti tecnici (sbf, anticipi fatture) la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decorrere dalla data del “pagamento” cioè dell’addebito in c/c della singola operazione creditizia, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto. Inoltre, la ricorrente censura la violazione della norma sull'approvazione degli estratti del conto corrente di cui all'art. 1832 c.c. asseritamente perpetrata tramite l’applicazione della prescrizione sul saldo ricalcolato (con l’espunzione delle appostazioni illegittime) anziché sul «saldo banca». 2.1 Il motivo che si articola in diverse censure, peraltro non chiaramente distinte ed argomentate, è inammissibile. Sotto il profilo del difetto di motivazione circa l’adesione ad una delle ipotesi di risposta al quesito formulate dal CTU la doglianza è, in realtà, di merito sulla valutazione che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo del CTU incaricato, laddove «tenuto conto delle diverse ipotesi di calcolo elaborate dal c.t.u.», ha ritenuto alla luce delle premesse (circa la sussistenza dell’affidamento e la individuazione di atti definibili pagamenti in funzione della decorrenza della prescrizione) «di dover far propria quella indicata nella tab 5 in cui individua le rimesse solutorie nella ricostruzione del c/c 4737096-14, in conformità della sentenza 24418/10 delle Sezioni Unite. Anche la dedotta omessa considerazione della compresenza sul conto ordinario di operazioni di finanziamento tramite anticipi con ogni conseguente argomentazione in punto individuabilità di pagamenti e di decorrenza della prescrizione del relativo eventuale indebito è censura inammissibile che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata, giacché il giudice di merito non ha affatto omesso di considerare i diversi conti anticipi ed ha, bensì, ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario tramite l’operatività tecnica dei secondi sul primo, onde «è il conto corrente ordinario che, a prescindere dalla data di chiusura dei rapporti accessori, va scrutinato al fine di verificare le debenze ed anche al fine della decorrenza della prescrizione»; ciò peraltro conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 6575/2018) per la quale i conti accessori in questione, «non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente; su di essi, in sostanza, l’istituto annota in “dare” al correntista l’importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in “avere” una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtu’ del mandato all’incasso usualmente conferitogli): attraverso l’annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell’affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non e’ indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi (…)». Infine parimenti inammissibile è la censura relativa all’uso del criterio del saldo rettificato in luogo del saldo-banca dal momento che attinge una valutazione che non emerge dalla motivazione della sentenza gravata, fermo che il criterio censurato dal ricorrente è quello che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte va applicato, poiché per verificare quell'effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens , che la Cassazione a Sez. Unite (sent. 24418-10) individua come solutorio, deve farsi riferimento non al saldo risultante dalle appostazioni contabili curate dalla banca con addebiti illegittimi, ma al saldo legale (v. Cass. n.9141- 2020 per cui «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione». 3.― In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 7.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 33670/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris