Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00984/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 giugno 2024, ha rigettato la richiesta depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, stante l’assenza di domicilio regolare, posto che l’istante vive in un alloggio occupato abusivamente.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando con unico motivo il vizio di motivazione con riferimento all’art. 47 ter L. 354/75.

Il ricorrente rilavava un incongruità della motivazione laddove parifica l’inidoneità del domicilio al domicilio occupato abusivamente che di fatto sarebbe domicilio idoneo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso ripropone una argomentazione già valutata approfonditamente nel provvedimento impugnato con cui il ricorrente non si misura; è peraltro di lampante intuitività che un alloggio di proprietà di terzi occupato abusivamente non possa essere considerato idoneo ad ospitare un detenuto in espiazione domiciliare.

La genericità dell’unico motivo ne determina l’inammissibilità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 giugno 2024, ha rigettato la richiesta depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, stante l’assenza di domicilio regolare, posto che l’istante vive in un alloggio occupato abusivamente. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando con unico motivo il vizio di motivazione con riferimento all’art. 47 ter L. 354/75. Il ricorrente rilavava un incongruità della motivazione laddove parifica l’inidoneità del domicilio al domicilio occupato abusivamente che di fatto sarebbe domicilio idoneo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso ripropone una argomentazione già valutata approfonditamente nel provvedimento impugnato con cui il ricorrente non si misura; è peraltro di lampante intuitività che un alloggio di proprietà di terzi occupato abusivamente non possa essere considerato idoneo ad ospitare un detenuto in espiazione domiciliare. La genericità dell’unico motivo ne determina l’inammissibilità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00984/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris