CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20804/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31385/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale presso il secondo come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- Oggetto: Contratti a termine scuola – stabilizzazione – risarcimento -anzianità R.G.N. 31385/2018 Pag.avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1468/2017 depositata il 16/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 16 aprile 2018, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado (che aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati con relativa condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ed altresì riconosciuto il diritto al pagamento degli scatti contrattuali), decidendo sull’impugnazione principale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Governo italiano nonché su quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda delle lavoratrici (appartenenti al personale precario della scuola quali docenti) intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per abusiva reiterata assunzione a termine in violazione/mancata attuazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70 nonché quella avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo; riteneva che la successiva immissione in ruolo delle docenti (assunte su posti vacanti nell’organico di fatto) avesse sanatonon solo l’abusiva reiterata assunzione a termine per oltre un decennio, ma anche il mancato pagamento degli scattidurante il precariato, in quanto l’assunzione a tempo indeterminato aveva comportato (per il periodo successivo al superamento dell’anno diprova) il riconoscimento (per il futuro) dell’anzianità ai fini della (sola) ricostruzione della carriera; 2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi; 3. il Ministero, la Presidenza del Consiglio - [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; 4. le ricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 83 cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale delle Amministrazioni per la cassazione della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ricorsoin appello in quanto l’avvocatura dello Stato, nell’unico contestuale atto di appello, aveva assunto per il MIUR una posizione in conflitto di interessi con la Presidenza del R.G.N. 31385/2018 Pag.Consiglio avendo chiesto la riforma della sentenza perché il Tribunale avrebbe dovuto condannare il Governo italiano, in quanto era stato lo stesso e non il MIUR a sottodimensionare gli organici di diritto e, conseguentemente, a precludere l’assunzione a tempo indeterminato delle attuali ricorrenti, così come sarebbe dovuta unicamente al Governo la discriminazione operata dal M IUR tra docenti di ruolo e docenti precari nella corresponsione degli scatti; 2. il motivo è infondato; il patrocinio delle amministrazioni dello Stato è per legge attribuito all’Avvocatura dello Stato che, pertanto, lo svolge in virtù di una legittimazione di apparato; di conseguenza, nell’ambito di un unico atto difensivo ben può l’Avvocatura argomentare diversamente con riguardo alle Amministrazioni che obbligatoriamente patrocinia; poi, nello specifico, neppure si rileva una posizione di totale contrapposizione tra Amministrazioni che si sono limitate a chiarire il meccanismo di determinazione dei contingenti del personale scolastico, contestando la sussistenza di qualsivoglia di illecito in capo ai diversi comparti di esse; 3. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 342, 414 e 434 cod. proc. civ.; lamentano la mancata declaratoria dell’inammissibilità del ricorso in appello per genericità ed assenza di specificità in riferimento alla motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna, in violazione degli artt. 342, 414 e 434 cod. proc. civ.; 4. il motivo è infondato; è, al riguardo, sufficiente rilevare che, come si evince dalla sentenza impugnata, le appellantiavevano specificamente censurato la pronuncia di prime cure e dedotto le ragioni per le quali si riteneva illegittima la sentenza impugnata, nella piena osservanza dell’art. 342 cod. proc. civ.; 5. con i motivi dal terzo al settimo (violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e mancata applicazione del principio di non contestazione; degli artt. 2697, 2724, 1362 e 1363 oltre che degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., dell’art. 1, commi 95, 131 e 132 della l. n. 107/2015 dell’art-11 disp. att. cod. proc. civ., della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE del consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001) le ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver esclusoil diritto al risarcimento dei danni per reiterata abusiva assunzione a termine a fronte della intervenuta stabilizzazione; sostengono che le immissioni in ruolo avvenute prima della legge n. 107/2015 – come appunto quelle per cui è causa -non fanno venir meno il diritto al risarcimento R.G.N. 31385/2018 Pag.per il danno conseguente alla reiterazione illecita dei contratti a termine avvenuta prima dell’immissione in ruolo; 6. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono inammissibili exart 360 bis, n. 1 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; 6.1. al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 28981/2022, Cas s. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; senza dire che la Corte territoriale ha, con ulteriore autonoma ratio decidendinon specificamente contrastata dalle ricorrenti, evidenziato che: “alla stregua della documentazione prodotta da parte appellata principale/appellante incidentale, non può ritenersi positivamente acquisito che tra le parti siano stati stipulati contratti a tempo determinato su organico di diritto per un arco di tempo superiore a 36 mesi”; il che già, a monte, escludeva l’abuso risarcibile; in ogni caso, con riguardo alle stabilizzazioni avvenute prima della legge n. 107/2015, va ribadito quanto da questa Corte affermato con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf. Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), e cioè che R.G.N. 31385/2018 Pag.nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 7. con l’ottavo motivo le ricorrenti denunciano la violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 485 l. n. 297/1994; censurano la sentenza impugnata per aver negato il diritto delle ricorrenti a mantenere durante il precariato le differenze retributive riconosciute dal Tribunale di Bologna a titolo di scatti contrattuali e “progressione economica”; sostengono di avere diritto alla medesima progressione stipendiale attribuita ai docenti di ruolo che svolgevano le stesse mansioni; rilevano che la Corte di Appello ha confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo - e a seguito del superamento del periodo di prova (che opera solo per il futuro), con la ben differente questione della progressione stipendiale rivendicata dai lavoratori assunti a tempo determinato, in virtù dell’anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati; 8. il motivo è fondato; vale, sul punto, l’ulteriore orientamento di questa S.C., secondo cui la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; R.G.N. 31385/2018 Pag.è stato anche precisato che tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 seguita da successive conformi, si veda Cass. 29 novembre 2021, n. 37272), sicché il calcolo dell’anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all’entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell’Unione ha acquisito efficacia nell’ordinamento interno; tale anzianità nulla ha a che vedere con la ricostruzione della carriera, disciplinata dall’art. 485 del TU. n. 297/94; 9. il nono motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è assorbito; 10. conclusivamente, va accolto l’ottavo motivo, rigettati il primo e il secondo, inammissibili i motivi dal terzo al settimo, assorbito il nono; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., va dichiarato il diritto dellericorrenti per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a corrispondere in loro favore le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale - v. quanto alla eccepita prescrizione, la sentenza di primo grado richiamata a pag. 6 del ricorsoper cassazione -(con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo); 11. la complessità della questione giuridica relativa a risarcimento e stabilizzazione, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica, la integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito; 12. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo in favore delle ricorrenti; 13. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002); P.Q.M. La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, inammissibili i motivi dal terzo al settimo, assorbito il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il MIUR a pagare alle ricorrenti le differenze retributive in ragione dell’anzianità di servizio maturata nei periodi di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo e nei limiti della prescrizione quinquennale; compensa le spese dei giudizi di merito e R.G.N. 31385/2018 Pag.condanna il MIURa rifondere alle ricorrenti le spese