Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34212/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6546/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: l'unico motivo di ricorso è generico, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e poiché risulta altresì manifestamente infondato: con motivazione congrua - e tutt'altro che manifestamente illogica - la Corte territoriale ha qualificato come minatorie le frasi formulate dall'imputato e ha ritenuto che le stesse, per il loro chiaro tenore letterale, fossero funzionali a costringere i pubblici ufficiali dal compimento dell'atto di ufficio (essendo il ricorrente accusato di essersi rivolto agli agenti di pubblica sicurezza che volevano identificarlo con minacce di danni fisici, esplicitando, nel medesimo contesto, di non avere intenzione di consegnare loro i documenti richiesti; attività quest'ultima comunque legittima, quand'anche fosse provato che gli operanti avevano conoscenza personale della persona da identificare; Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884 - 01; v. sentenza impugnata, pag. 1-2) ; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6546/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: l'unico motivo di ricorso è generico, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e poiché risulta altresì manifestamente infondato: con motivazione congrua - e tutt'altro che manifestamente illogica - la Corte territoriale ha qualificato come minatorie le frasi formulate dall'imputato e ha ritenuto che le stesse, per il loro chiaro tenore letterale, fossero funzionali a costringere i pubblici ufficiali dal compimento dell'atto di ufficio (essendo il ricorrente accusato di essersi rivolto agli agenti di pubblica sicurezza che volevano identificarlo con minacce di danni fisici, esplicitando, nel medesimo contesto, di non avere intenzione di consegnare loro i documenti richiesti; attività quest'ultima comunque legittima, quand'anche fosse provato che gli operanti avevano conoscenza personale della persona da identificare; Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884 - 01; v. sentenza impugnata, pag. 1-2) ; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris