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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05197/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente C(2Alla configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - che non teneva conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 gennaio 2019, n. 25 -, della mancata applicazione dell'esimente dell'art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede dì legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Palermo evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dalla-Forze dell'Ordine - che si recavano presso l'abitazione del ricorrente senza trovarlo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali privi di rilievo appaiono i richiami ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 2019, che concernono l'ipotesi in cui le violazioni contestate al prevenuto riguardano la prescrizione di "vivere onestamente", che non appaiono rilevanti nel caso di specie.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale palermitana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore della condotta illecita di Bonura, che non consentiva l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore e il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva.

Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato.

La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione al ricorrente delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, infine, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali degli accadimenti criminosi, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, alla luce della sua personalità criminale e della sua condizione di recidivo, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente C(2Alla configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - che non teneva conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 gennaio 2019, n. 25 -, della mancata applicazione dell'esimente dell'art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede dì legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Palermo evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dalla-Forze dell'Ordine - che si recavano presso l'abitazione del ricorrente senza trovarlo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali privi di rilievo appaiono i richiami ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 2019, che concernono l'ipotesi in cui le violazioni contestate al prevenuto riguardano la prescrizione di "vivere onestamente", che non appaiono rilevanti nel caso di specie. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale palermitana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore della condotta illecita di Bonura, che non consentiva l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore e il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva. Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione al ricorrente delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, infine, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali degli accadimenti criminosi, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, alla luce della sua personalità criminale e della sua condizione di recidivo, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nf
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