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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21688/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33323/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocatoBelardo Bosco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.3, Roma; -ricorrente- contro ANSINI Carla, [OSCURATO:PERSONA] ARCIONECristiana, [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., i n persona il suo rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , TIBALDI Franca , [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del curatore pro tempore; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2108/2019,depositata i l 28 marzo 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 955/2010, rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di accertamento dell'acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), loc.tà Tavernelle, facenti parte dell'ex [OSCURATO:PERSONA], già di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e Figli s.n.c., dichiarata fallita unitamente ai soci [OSCURATO:PERSONA] sr, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponendo le spese di lite in capo all'attore.

2. –[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigettodell'impugnazione.

Si costituivano, altresì, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] jr chiedendo il rigetto dell'appello.

Rimanevano contumaci le restanti parti.

Nel corso del giudiziodi gravame veniva dichiarato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e i l procedimento veniva interrotto.

La parte appellante depositava ricorso in riassunzione, notificato agli eredi diDavide [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dava atto che la notifica al difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della parte appellata costituita- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] jr- non era andata a buon fine perché risultava trasferito dall'indirizzo del suo studio, ove era ancora domiciliato,come da scheda del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, né era reperibile un nuovo indirizzo, neppure di posta elettronica certificata ( PEC ) .

Dava atto della notifica negativa effettuata alla [OSCURATO:PERSONA] e Figli s.n.c.e del decesso di [OSCURATO:PERSONA] o sr; chiedeva un termine per il rinnovo della notifica.

La Corte concedeva il termine per la so la rinnovazione della notifica al difensore della parte appellata costituita, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante l'attestazione di decesso del legale rappresentante della società poiché, trattandosi di parte contumace , la notifica dell'atto di riassunzione nondoveva essere effettuata.

Le partiappellate ritualmente citate - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - non si costituivano.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2108/2019, depositata il 28 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello per avere il difensore dell’attore appellante rinnovato la notifica dell’atto di riassunzione al difensore degli appellati in cancelleria (stante il mutamento di studio non comunicato) piuttosto che al difensore personalmente.

Ha ritenuto applicabile nel caso in esame la disciplina dell’art. 331 cpc.

3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo.

Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione da parte della corte d’appello, degli artt.330, 331 e 170 cod. proc. civ., art. 16 , comma 7, d.l. 185/2008, nonché art. 16 , comma 6, d.l. 179/2012,in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

Il ricorrente evidenzia di avertentato una prima notifica dell’atto di riassunzionepresso lo studio professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( nella sua qualità di procuratore domiciliatario dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), indicato nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, nonché nella scheda professionale estratta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, non essendo stato presente in entrambe l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Rileva che, non essendo andata a buon fine la prima notifica, per essere risultato il destinatario trasferito per ignota destinazione, come da attestazione dell’agente postale, la Corte d’appello, preso atto della documentata circostanza, concedeva un nuovo termine per rinnovarla.

Permanendo nello stesso sito anche successivamente, come veniva documentato alla Corte d’appello, presso il Consiglio dell’Ordine lo Studio professionaledell’a vv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e in mancanza dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, il procuratore dell’appellante notificava entro il nuovo termine l'atto di riassunzione sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte d’appello, nonché direttamente alle parti dallo stesso rappresentate, come da documentazione fornita per via telematica in data 29ottobre 2018.

Parte ricorrenteritiene che il procuratore dell’appellante abbia agito correttamente e che il rinnovo della notificazione avrebbe dovuto ritenersi, oltre che tempestivo, legittimo e rituale.A tal fine richiama la disciplina vigente in tema di notifica degli atti processuali evidenziando come secondo l e Sezioni Unite (sent. 28 settembre 2018, n. 23620 ) , dopo l’introduzione del domicilio digitale tutte le notifiche degli atti devono essere effettuate tramite PEC, e ciò anche nel caso sia stata omessa l’elezione di domicilio presso il Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario di cui trattasi.

Infine, la parte rileva che laddove è controverso il luogo nel quale deve essere notificata l’impugnazione presso il procuratore, la Suprema Corte ha precisato, che questo è rappresentato dal domicilio effettivo dello stesso, quale risulta dall’albo professionale o altrimenti dagli atti processuali, e che in caso di irreperibilità del procuratore, l’impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art.330 u.c., cod. proc. civ.

1.1. –Il motivo è fondato.

In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd.

"domicilio digitale", prevista dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum(Cass., Sez.

VI - 3, 14 dicembre 2017 , n. 30139 ).

La disciplina, dunque, si applica al caso di specie (trattandosi di atti compiuti dopo il 2014) e quindi l'indirizzo PEC dell’avvocato costituiva pertanto il "domicilio digitale" presso cui effettuare la notifica.

Questa S.C. ha peraltro precisato che quando i soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non abbiano provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo ( come nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

II, 28 dicembre 2018 n. 33547 ; Cass., Sez.

II, 9agosto 2018 , n. 20698 ) .

Nel caso di specie, non è stato possibile disporre la notifica presso l'indirizzo PEC per causa certamente imputabile al destinatario, giacché il difensore si era trasferito senza comunicare alConsiglio dell'Ordine il luogo di trasferimento, né la PEC.

Correttamente, pertanto, l’attoè stato notificato all'avvocato in Cancelleria.

Fuori luogo, il richiamo alla disciplina dell’art. 331 cpc che, come è noto, riguarda tutt’altra fattispecie (integrazione del contraddittorio in appello in cause inscindibili).

2. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato,l’ error in procedendo è palese e, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai citati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33323/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocatoBelardo Bosco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.3, Roma; -ricorrente- contro ANSINI Carla, [OSCURATO:PERSONA] ARCIONECristiana, [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., i n persona il suo rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , TIBALDI Franca , [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del curatore pro tempore; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2108/2019,depositata i l 28 marzo 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 955/2010, rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di accertamento dell'acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), loc.tà Tavernelle, facenti parte dell'ex [OSCURATO:PERSONA], già di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e Figli s.n.c., dichiarata fallita unitamente ai soci [OSCURATO:PERSONA] sr, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ponendo le spese di lite in capo all'attore. 2. –[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigettodell'impugnazione. Si costituivano, altresì, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] jr chiedendo il rigetto dell'appello. Rimanevano contumaci le restanti parti. Nel corso del giudiziodi gravame veniva dichiarato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e i l procedimento veniva interrotto. La parte appellante depositava ricorso in riassunzione, notificato agli eredi diDavide [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dava atto che la notifica al difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della parte appellata costituita- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] jr- non era andata a buon fine perché risultava trasferito dall'indirizzo del suo studio, ove era ancora domiciliato,come da scheda del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, né era reperibile un nuovo indirizzo, neppure di posta elettronica certificata ( PEC ) . Dava atto della notifica negativa effettuata alla [OSCURATO:PERSONA] e Figli s.n.c.e del decesso di [OSCURATO:PERSONA] o sr; chiedeva un termine per il rinnovo della notifica. La Corte concedeva il termine per la so la rinnovazione della notifica al difensore della parte appellata costituita, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante l'attestazione di decesso del legale rappresentante della società poiché, trattandosi di parte contumace , la notifica dell'atto di riassunzione nondoveva essere effettuata. Le partiappellate ritualmente citate - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - non si costituivano. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2108/2019, depositata il 28 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello per avere il difensore dell’attore appellante rinnovato la notifica dell’atto di riassunzione al difensore degli appellati in cancelleria (stante il mutamento di studio non comunicato) piuttosto che al difensore personalmente. Ha ritenuto applicabile nel caso in esame la disciplina dell’art. 331 cpc. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo. Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione da parte della corte d’appello, degli artt.330, 331 e 170 cod. proc. civ., art. 16 , comma 7, d.l. 185/2008, nonché art. 16 , comma 6, d.l. 179/2012,in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente evidenzia di avertentato una prima notifica dell’atto di riassunzionepresso lo studio professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( nella sua qualità di procuratore domiciliatario dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), indicato nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, nonché nella scheda professionale estratta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, non essendo stato presente in entrambe l’indirizzo di posta elettronica certificata. Rileva che, non essendo andata a buon fine la prima notifica, per essere risultato il destinatario trasferito per ignota destinazione, come da attestazione dell’agente postale, la Corte d’appello, preso atto della documentata circostanza, concedeva un nuovo termine per rinnovarla. Permanendo nello stesso sito anche successivamente, come veniva documentato alla Corte d’appello, presso il Consiglio dell’Ordine lo Studio professionaledell’a vv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e in mancanza dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, il procuratore dell’appellante notificava entro il nuovo termine l'atto di riassunzione sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte d’appello, nonché direttamente alle parti dallo stesso rappresentate, come da documentazione fornita per via telematica in data 29ottobre 2018. Parte ricorrenteritiene che il procuratore dell’appellante abbia agito correttamente e che il rinnovo della notificazione avrebbe dovuto ritenersi, oltre che tempestivo, legittimo e rituale.A tal fine richiama la disciplina vigente in tema di notifica degli atti processuali evidenziando come secondo l e Sezioni Unite (sent. 28 settembre 2018, n. 23620 ) , dopo l’introduzione del domicilio digitale tutte le notifiche degli atti devono essere effettuate tramite PEC, e ciò anche nel caso sia stata omessa l’elezione di domicilio presso il Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario di cui trattasi. Infine, la parte rileva che laddove è controverso il luogo nel quale deve essere notificata l’impugnazione presso il procuratore, la Suprema Corte ha precisato, che questo è rappresentato dal domicilio effettivo dello stesso, quale risulta dall’albo professionale o altrimenti dagli atti processuali, e che in caso di irreperibilità del procuratore, l’impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art.330 u.c., cod. proc. civ. 1.1. –Il motivo è fondato. In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. "domicilio digitale", prevista dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum(Cass., Sez. VI - 3, 14 dicembre 2017 , n. 30139 ). La disciplina, dunque, si applica al caso di specie (trattandosi di atti compiuti dopo il 2014) e quindi l'indirizzo PEC dell’avvocato costituiva pertanto il "domicilio digitale" presso cui effettuare la notifica. Questa S.C. ha peraltro precisato che quando i soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non abbiano provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo ( come nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, 28 dicembre 2018 n. 33547 ; Cass., Sez. II, 9agosto 2018 , n. 20698 ) . Nel caso di specie, non è stato possibile disporre la notifica presso l'indirizzo PEC per causa certamente imputabile al destinatario, giacché il difensore si era trasferito senza comunicare alConsiglio dell'Ordine il luogo di trasferimento, né la PEC. Correttamente, pertanto, l’attoè stato notificato all'avvocato in Cancelleria. Fuori luogo, il richiamo alla disciplina dell’art. 331 cpc che, come è noto, riguarda tutt’altra fattispecie (integrazione del contraddittorio in appello in cause inscindibili). 2. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato,l’ error in procedendo è palese e, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai citati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugn
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