CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29@713/2018 R.G., proposto DA il Comune di Adro (BS), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA]."„ con sede in Corte Franca (BS), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 17 aprile 2018 n. 1750/26/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 5 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Adro (BS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 17 aprile 2018 n. 1750/26/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per VICI relativa all'anno 2009, in relazione a due fabbricati siti nel medesimo Comune, ha respinto l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia il 29 maggio 2015 n. 498/12/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. La "[OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, deducendo la sopravvenuta transazione della controversia, il Comune di Adro (BS) ha depositato rinuncia al ricorso, che è stata ritualmente notificata alla "[OSCURATO:SOCIETA].". [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettízio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il Venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5", 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5", 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5", 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2022, n. 12131). 3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nonché con l'art. 15, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali. Nella specie, quindi, considerando la relativa pattuizione in sede di transazione della controversia, si può disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così