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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 36592/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043E1QD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 108,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043E1QD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 108,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36592/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris