CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 13826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29581/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1908 SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1908 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]2di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO BARI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1730/2019 depositata il 26.8.2019, n.1730/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] 1908 SPA (società sportiva calcistica) impugna – con esplicita azionedi revocazione ordinaria ai sensi dell’art.395 co.1 n.4 c.p.c.(pag.3) - la sentenza di CORTE D'APPELLO BARI n. 1730/2019 depositata il 26.8.2019, n.235/2019, cheneha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione del proprio fallimento, già resa da Tr i b. Bari il 14.1.2019 , n.7/ 2019, su richiesta della localeProcura della Repubblica e di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'AUCELLIPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e contestualmentealla inammissibilità della proposta di concordato preventivo , ritenutanon fattibile ; 2. la corte ha ritenuto, anteponendo l’esame delle censure avverso la sentenzadi fallimento , che : a) l’intervento in giudizio dei dipendenti lavoratori dicui in epigrafe, con autonome istanze di fallimento fondate su crediti esigibili (da CUD) rendeva assorbita la contestazione della legittimazione di TDS Groupscarl, dubitata per via di una transazione che ne avrebbe reso inesigibile ilcredito, ma in realtà der ivante da un titolo diverso, un decreto ingiuntivo azionatoper via dell’inadempimento della transazione, passato in giudicato e, nelcumulo con gli altri crediti da lavoro, esorbitante il limite dei 30mila euro ; b)piena era anche la legittimazione del P. M., per aver questi attinto la notitia decoctionis da l procedimento penale, per omesso versamento di ritenute, Pagina3di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro precisamente indicato a carico del l egale rappresentante della società; c) l’insolvenzaderivava dallo sbilancio tra attivo e passivo, senza che tale criterio –desunto per dati del concordato – risultasse smentito dalla debitrice , per differente estimazione dell’attivo e dei suoi tempi di liquidazione , anzi essendoneemersa l’incapienza; 3. quanto al giudizio d’inammissibilità del concordato, la co rte ha ritenuto che:a) il giudizio dell’attestatore non era ispirat o a criteri di corrispondenza alvero, in particolare incidendo il ridimensionamento di alcune voci dell’attivo sulmargine di procedibilità (per una diminuzione da 8 a 6 milioni euro circa delvalore stimato) ridotto a poco più di 200mila euro (rispetto all’iniziale 2,8 mlno al rettificato in reclamo 1,7 mln) , in co llisione con il potenziale passivo dei tesserati della società calcistica, sbrigativamente escluso ma senza più puntuale indicazione d ei periodi rilevanti e dei titoli prospettabili a fondamento dei crediti ; b) non era accertata la solvibilità della fidej ubente società Kreare , concorrendo il relativo impegno a misurare la serietà della proposta di soddisfo , già per prededucibili e privilegiati imperniata sul pagamento a 60 giorni dalla definitività dell’omologa per 1,34 0 mln euro , somma di gran lunga super iore alla disponibilità bancaria della garante (rilevata a poco più di 60.000 euro) ; c) non vi era analitica spiegazione del passivo pubblicistico, per crediti erariali e previdenziali di cui era solo affermata la possibile rateazione , tanto più per i vi ncoli a favore di quelli privilegiati;d) la sussistenza di contestazione su alcuni debiti non esime va il ricorrentedal relativo classamento ; e) ricorreva infine abuso dello strumento concordatario, tenuto conto della progressiva e consistente diversità della situazioneeconomico - finanziaria esposta , nel contesto del passaggio da un primo ricorso ritirato ad un secondo ed in pochi giorni dall’11 al 14 al 17 dicembre 2018 , con valori dell’attivo e del passivo ‘ secondo importi sempre differenti’(pag.13); 4. la ricorrente ha avversato la sentenza con ricorso in tre motivi , dedicatialla questione dell’inammissibilità della domanda di concordato pieno di cui all’art.161 co.1 l.f., cui si oppone la procedura costituitasi con controricorso,illustrato poi da memoria . Pagina4di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. la ricorrente espone che i fatti di revocatoria ai sensi dell’art.395 co.1 n.4c.p.c. sono riferiti al la conoscenza de l curatore fallimentare, nella persona del professionista già nominato commissario giudiziale nella fase prefallimentare;tanto premesso, con il primo motivo , il ricorrente contesta in realtà l ’errata applicazione degli artt. 160 - 162, 175 - 176 e 18 l.f., olt re che 115-116c.p.c., ove la sentenza ha escluso la fattibilità giuridica ed economica del concordato , in contraddizione con le risultanze processuali e gli stessi orientamenti di legittimità , per : a) i limiti di interven to del giudice nella prima fasedel concordato e in vero la sussistenza di un credito verso la Lega calcio SerieB pari a oltre 2 mln euro all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ascesi a € 2.748.660attestati al 14.12.2018;b) il mancato esercizio dei poteri d’istruttoria - da condursi verso ilcuratore fallimentare – in punto di azioni proseguite e attivo della società , alla luce di fatti inesistenti come il commissariamento della società dal 1.2.2018e la esclusione dal campionato sin dal maggio del 2018 ; c) i crediti dei tesserati giocatori , non dichia rati dalla società per via della tutela già offerta dall’apposito Fondo di solidarietà cui erano ricorsi e delle somme a risarcimento danni che la società avrebbe oppost o in compensazione per l’eccedenza;d) l’acritica dipendenza della sentenza dalle valut azioni riduttive estimatorie formulate dall’attestatore su rimanenze di magazzino, immobilizzazioni materiali , solvibilità a breve della garante Kreare , non tenendo conto che però il professionista concludeva enunciando ancora un margine di procedibilità d el concordato e che, quanto a i creditori contestati (fornitori),essi non erano stati omessi ma se ne proponeva la non ammissione alvoto; 2. con il secondo m o tivo , s’invoc a la nullità della sentenza, motivata su fattiinesistenti – i citat i commissariamento sin dal 1.2.2018 e l’esclusione dal campionatosin dal maggio 2018 - tra cui la carenza di liquidità, dovendosi considerarel’ingente credito vantato verso Lega calcio di ser ie B ; 3. con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione, avendo omesso la corte di considerare il ridetto credito della società verso la Le g a calcio , in Pagina5di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro relazioneal momento di effettiva esclusione della debitrice dal campionato di serieB 2018 - 19 ; 4. i motivi, da trattarsi unitariamente per l’intima connessione, sono complessivamente in ammissibil i , secondo plurimi profili ; va in primo luogo osservatala obiettiva mescolanza di mezzi introdotti con il ricorso, intestato qualerevocatoria ordinaria ai sensi dell’art.395 co.1 n.4 c.p.c. (pag. 3 ,17) e peraltro sviluppato nei tre motivi secondo censure tutte condotte all’altezza dei vizi di cui all’art.360 co.1 c.p.c. , per molteplici violazioni, per lo più di normeafferenti al procedimento di concordato; tale disin voltura redazionale contrasta con il principio per cui i l ricorso per revocazione è soggetto al dispostodell'art. 366 c.p.c., secondo il quale la formulazione del motivo deve risolversi«nell'indicazione specifica , chiara e immediatamente intellegibile del fattoche si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegueche il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettivatutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito d ei principi delgiusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui»(Cass. 26161/2021); 5. le censure elevate dal ricorrente sono in oltre imperniate sull’omessa considerazione,da parte della corte, di un credito della società verso la Lega calcioserie B, nonché del valore di beni costituenti attivo della società, anche comeimmobilizzazioni materiali , della solvibilità di un garante , dei d ebiti verso fornitorie calciatori, all’interno di un contesto riflettente un assetto sportivo dellasocietà indicato con er r ori nelle circostanze temporali; nessuna di queste fattispecie, in realtà, appare isolatamente esaminabile, posto che , per un verso, il giudizio di inammissibilità del concordato ha innanzitutto investito un iterdi abuso nell’utilizzo di tale istituto, stigmatizzato a pag.2 - 3 e poi 12 - 13 e non colpito da una adeguata e specifica censura; laddove la sentenza ha evidenziato la diversità delle situazioni economico - finanziarie esposte in Pagina6di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro rapida sequenza dalla società (dall’11 al 14 al 17 dicembre 2018) , con l’abbandono di una prima domanda di concordato e poi la riproposizione in altraforma, il giudice di merito ha così da to conto di una ‘ incredibile diversità ’ contabile, minante alla base la at t endibilità di un corretto approccio concorsuale, secondo una ratio decidendi priva di adeguato e specifico investimentocritico; 6. per altro verso, il giudizio di inammissibilità ha mostrato di avvalersi direttamentedelle risultanze dell’attestatore, in questa sede contestate dalla società debitrice e con richiamo siccome prevalenti invece de lle illustrazioni del debitore proprie del l’attivo e del passivo ; il ricorso così invoca, nella sostanza,un diverso e inammissibile apprezzamento , alternativo a quello cui ègiunto il giudice di merito; tale limite attraversa sia i vizi di motivazione chele violazioni di legge, apparendo piutt osto le prospettazioni del patrimonio, nonchédella liquidità e solvibilità di terzi , meramente non condivise sulla base digiudizi che s’infrangono sul perimetro ora as s egnat o all’art.360 co.1 n.5 c.p.c.,per cui rileva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali ; essa si esauri sce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque ri levanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014); 7. non colgono poi nel segno i motivi afferenti al mancato classamento dei creditori (calciatori recedenti dal rapporto sportivo) , apparendo errato averne eluso la sussistenza contrapponendo la mera informazione sulla rispettiva condizione e una unilaterale prospettiva compensatoria ; la scelta concordataria, per come correttamente riesaminata dalla corte, non riflette inveroil principio per cui la sussiste nza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, Pagina7di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio; tale omissione, come spiegato da Cass. 5689/2017 (conf . , 13284/2012) «pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto»; 8. va poi soggiunto che l’apprezzamento del ridotto margine di procedibilità del concordato, per come ricostruito dall’attestatore, de l tutto coerentemente è stato riferito alla specificità della proposta in continuità aziendale e, soprattutto, ai suoi tem p i di soddisfacimento dei creditori (innanzituttoi prededotti e i privilegiati) ; denunciando al contempo un limite dicapienza dell’attivo e di sicurezza adempitiva del terzo chiamato a fornire, in brevissimo tempo dal l’omologa, la provvista necessaria ai pagamenti, la sentenzaha motivatamente dato conto di un rischio giuridico del concordato , nei termini di infattibilità, già per carenza di prova di viabilità finanziaria dell’assetto in tal modo allestito dalla debitr ice; va così ripetuto che la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunaleriferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili,mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa f allimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (Cass.11522/2020,9061/2017) ; Pagina8di 8 - RGN 2 9581 /201 9 estensore cons. m.ferro 9. sul punto dei limiti delle attestazioni del profess ionista, infine, appare immuneda censura il giudizio di difetto di specifica indicazione dei creditori , anchecon riguardo ai diversi titoli e per via dell ’inglobamento in masse passive indistinte,risolvendosi tale operato in una condotta sindacabile sulla corretta predisposizionedell'elaborato asseverativo ai sensi dell'art. 161, co . 2, l.f., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati ; tale attività rientra nella verifica della regolarità della proceduraindispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori(Cass.5653/2019,5825/2018); neconsegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e più precisa liquidazione in dispositivo ; va riconosciutala sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 2