CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6384/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1255/2018 pubblicata il 29 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la ASL Lecce presso il Tribunale di Lecce per vedersi riconoscere: il diritto al superiore inquadramento in categoria BS (in subordine B); il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3840/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1255/2018, ha accolto. L’ASL Lecce ha presentato ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria del 28 aprile 2022 le parti hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e di chiedere la definizione del giudizio. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza dell’accordo intervenuto fra le parti, con conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass., SU, n. 8980 dell’11 aprile 2018). Le spese del giudizio sono compensate, attesa la concorde richiesta delle parti sul punto. Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato, considerata la ragione della decisione. P.Q.M. La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti determinativo del venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata; -compensa le spese del giudizio. Così deciso in R