CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 35690/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di detenzione e porto di pistola, in concorso (con esplosione di tre colpi per strada), commessi in occasione di un episodio di minacce aggravato dall'uso dell'arma e dalle più persone riunite. 1.1. Il Tribunale del riesame ritiene, al pari del primo Giudice, sussistenti sia i gravi indizi delle condotte suddette che le esigenze cautelari, in particolare i pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva. Considera, infine, proporzionata alla gravità dei fatti e al loro incidere pericolosamente sulla pubblica incolumità la misura di massimo rigore e inadeguata l'applicazione di misure più gradate. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione in ordine al ravvisato positivo accertamento, sebbene in termini di gravità indiziaria, del concorso dell'indagato nei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, nonché violazione degli artt. 110, 112, comma 1, cod. pen., 12 e 14 I. 14 ottobre 1974 n. 497. La difesa contesta la sussistenza del concorso di persone nel reato di porto dell'arma. Rileva a tale riguardo che: - le persone coinvolte nella presente vicenda facevano ingresso all'interno del bar ubicato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], in data 23 ottobre 2022, ove venivano compiute le minacce, esternate da [OSCURATO:PERSONA] con l'esibizione della pistola, poco dopo la mezzanotte, arrivando a bordo di auto diverse; - solo [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di un'arma (a suo dire a salve); - Selva era arrivato sul posto con un'autovettura diversa da quella di Moccia; - l'arma, contrariamente a quanto ritenuto in ordinanza, inizialmente non era visibile, ma occultata da Moccia dietro la propria figura, come da immagine riportata a foglio 8 dell'ordinanza applicativa della misura; - l'evidenza delle cinghie fungenti da alloggiamento della pistola emerge da un'immagine riportata a foglio 11 della stessa ordinanza, relativa ad un momento successivo, allorché tutte le persone coinvolte si trovavano già all'interno dell'esercizio commerciale; - non vi sono elementi per ritenere che Selva fosse a conoscenza della presenza dell'arma prima dell'ingresso nell'esercizio commerciale; - non vi sono elementi per ritenere che l'azione fosse stata premeditata; - il mancato intervento di Selva a dissuadere Moccia dal seguitare ad esibire l'arma, una volta estratta, non integra il concorso; - dal momento dell'uscita dal locale al momento dell'allontanamento dalla scena del crimine di tutti i partecipanti, immediatamente preceduto dallo sparo in aria esploso da Moccia, mentre era a bordo della t Panda su cui non si trovava Selva, risulta essere intercorso un lasso temporale di appena un minuto; - al momento dell'esplosione del secondo e terzo sparo Selva non era né sull'auto né sul posto (né l'ordinanza motiva circa la sua presenza sul posto). 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia carenza di motivazione in relazione alle valutazioni svolte in punto di esigenze cautelari, nonché in ordine al giudizio di proporzionalità e adeguatezza della sola misura di massimo rigore. Lamenta la difesa che le argomentazioni dell'ordinanza di riesame in punto di esigenze cautelari sono del tutto inconferenti rispetto al reato costituente titolo per l'applicazione della cautela. Invero, sia il pericolo di inquinamento probatorio che il pericolo di recidiva vengono desunti non già dalla pretesa compartecipazione a detto reato, ma dal concorso nella condotta di minacce, per cui non è applicata la misura (volendosi evitare il metus che favorirebbe il clima diffuso di omertà rilevato e prevenire il coinvolgimento dell'indagato in fatti di narcotraffico; reale movente, quest'ultimo, a parere dei Giudici della cautela, dell'azione delittuosa). Osservano, sempre i difensori, che nell'ordinanza di riesame si afferma ma non si spiega in alcun modo, perché misure di minor rigore, ivi inclusi gli arresti domiciliari, eventualmente rafforzati dal divieto di comunicazione, risulterebbero inadeguate a prevenire i rischi ravvisati. I difensori insistono alla luce di tali censure per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Infondati sono entrambi i motivi di ricorso. Invero, il Tribunale del riesame di Roma non è incorso in alcuna violazione di legge ovvero vizio motivazionale, dando vita ad un provvedimento compiutamente motivato in ordine sia ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo la ricostruzione effettuata dal Tribunale, con il supporto di quella riconducibile al provvedimento genetico, è analitica, logica e coerente con gli elementi investigativi raccolti. Si evidenzia che l'ordinanza applicativa ricostruisce interamente la vicenda e l'azione sinergica posta in essere dall'indagato e dai suoi complici all'interno del bar, nel quale [OSCURATO:PERSONA] arrivava con la pistola sostanzialmente già in vista, tenuta da apposite cinghie ben evidenti sulla cintola, costituenti una visibile duplice cintura. Si sottolinea come il bellicoso gruppo, che riferiva di essersi recato all'interno del bar per tutelare l'onore della figlia di [OSCURATO:PERSONA], avesse generato timore negli astanti, i quali dalle immagini estratte risultavano alzarsi improvvisamente all'ingresso dello stesso; come la pistola fosse stata puntata più volte verso le persone offese all'interno del bar e utilizzata all'uscita esplodendo tre colpi di arma da fuoco dalla vettura [OSCURATO:PERSONA] su cui era salito Moccia; come sussistesse una premeditata organizzazione dell'azione armata da parte di tutti, una perdurante adesione durante l'azione stessa dati la visibilità dell'arma a tutti i partecipi e l'uso della stessa durante l'aggressione a scopo di minaccia di morte, una perdurante adesione successiva manifestata da tutti i partecipi con il tornare in strada contornando un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che impugnava l'arma verso il basso, mostrandola a monito agli astanti; e come, quindi, debbano essere condivise le notazioni contenute nell'ordinanza circa il concorso di persone nel reato. A fronte di tale iter motivazionale non manifestamente illogico - oltre che conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (si veda per tutte Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364) - sulla azione predeterminata e sinergica del gruppo - come documentata dalle riprese video e dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti - seppure giunto sul posto a bordo di tre diverse autovetture e, quindi, sulla partecipazione concorsuale alla detenzione e al porto dell'arma nella disponibilità di Moccia, le censure di cui al primo motivo di ricorso che riconducono, nei termini sopra indicati, la vicenda ad una condotta estemporanea di quest'ultimo, alla quale non avrebbero contribuito gli altri, ivi compreso Selva, all'oscuro del possesso dell'arma ed estranei all'esplosione dei colpi, manifestano la loro infondatezza.Altrettanto infondate sono le censure sui pericula libertatis sopra riportate. E ciò a fronte di una valutazione organica e coerente con gli elementi di fatto emersi dalle indagini, quale quella dell'ordinanza di riesame. Nella quale, con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolinea come siano indubbi la pressione ed il metus esercitati in primo luogo verso le persone offese, rimaste omertose, e in secondo luogo su chi, anche solo incidentalmente, sia incorso nell'azione criminosa; e, con riguardo al pericolo di recidiva, si evidenziano a) la pericolosità di tutti i compartecipi ivi compreso Selva, che grazie ai rapporti interpersonali (Selva quale frequentatore del bar della famiglia Moccia) risultano essersi prontamente radunati per la spedizione punitiva, b) la gravità del fatto, commesso in ambito cittadino in totale dispregio del pericolo per l'incolumità pubblica, tale da non consentire l'applicazione di misure più gradate anche considerata l'inefficacia deterrente dei periodi di detenzione già subiti da Selva per altri fatti, c) i numerosi precedenti penali di quest'ultimo, d) le modalità dell'azione (il radunarsi di ben sei soggetti, di corporatura ed età tale da incutere timore, l'organizzazione posta in essere con l'entrata plateale ed armata in un esercizio aperto al pubblico, l'aggressione fisica verso almeno tre persone offese e l'uso dell'arma a scopo di intimidazione). 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Selva deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il suddetto si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti