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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17137/2026

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ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta-to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2580/2020depositata il 29/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026RILEVATO CHE1.

Con contratto del 26/05/2005 rep.

N. 57141 racc. n. 11447, regi-strato il 07/06/2025, [OSCURATO:SOCIETA]. affidava a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavorirelativi alla realizzazione del lotto n. 4, stralcio n. 1, della Variante di Por-togruaro S.S. n. 14, per l'importo netto di € 15.617.629,67.1.1 Nel corso della progettazione esecutiva, l'impresa appaltatrice ri-levava la necessità di adeguare l'opera alla nuova normativa antisismica dicui all'ordinanza n. 3274/2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri,con conseguente incremento dei lavori del 18,20%.

Constatata l'insuffi-cienza del finanziamento, [OSCURATO:PERSONA] disponeva la suddivisione dell'interventonei Tronchi A e B, affidando all'impresa Ricciardello il solo Tronco A.1.2 Durante l'esecuzione, Ricciardello lamentava l'esistenza di mag-giori oneri e danni derivanti da omissioni e inadempimenti propri di [OSCURATO:PERSONA],in ragione dei quali iscriveva nei registri contabili 58 riserve per un impor-to complessivo di Euro 23.129.125,11.2.

Attivata infruttuosamente la procedura di accordo bonario ex art.240 d.lgs. 163/2006, con atto di citazione notificato in data 22/01/2013,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. al fine divedersi riconosciuto il pagamento della somma richiesta con le riserve,ovvero, in via subordinata, a titolo del risarcimento del danno ex art. 2043cod. civ. o di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.2.1 Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'inammissibilità e l'in-fondatezza delle pretese.2.2 Il Tribunale, espletata prova testimoniale e ammessa CTU limita-tamente a tre riserve riguardanti la c.d. sorpresa geologica, con sentenzan. 15866/2018 rigettava la domanda attorea, condannava parte attrice al-la rifusione in favore della convenuta delle spese di lite e poneva integral-mente a carico dell'impresa le spese di C.T.U.Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/20263.

Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponevaappello finalizzato all'accoglimento della richiesta di riforma di tutti i capirelativi ai gruppi di riserva azionati in primo grado.3.1 Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto dell'av-verso gravame.3.2 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2580 del 2020, ri-gettava integralmente l'impugnazione, confermava quanto statuito dalGiudice di prime cure e condannava l'appellante al pagamento delle spesedi lite.4.

Avverso tale pronuncia, pubblicata il 29/5/2020, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione notificato il29/12/2020, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui ha resistitocon tempestivo controricorso [OSCURATO:SOCIETA]CONSIDERATO CHE5.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.per non avere la Corte territoriale inquadrato la nota [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]quale promessa di pagamento e ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988 cod. civ.5.1.

La censura è inammissibile sotto tutti i profili.Costituisce consolidato principio giurisprudenziale che in tema di ri-corso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilitàdella censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la vio-lazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le af-fermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoNumero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime con-trastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascen-de le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongo-no in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez.

Un., 23745/2020) .Ebbene, nel caso di specie la censura non assolve al suddetto oneree si risolve, sia con riguardo all'art. 1988 cod. civ. che all'art. 115 cod.proc. civ., in un'inammissibile contestazione della conclusione della Cortedi merito, che ha argomentato, esaminando la doglianza formulata con ilterzo motivo di gravame, che la proposta bonaria di accordo formulata aisensi dell'art. 240 d.lgs. 163/2006 era, per la omessa specifica indicazionedelle riserve ritenute fondate, priva di valenza probatoria.

Si tratta di unapprezzamento che per come contestato non è sindacabile in questa sede.6.

Con il secondo motivo di impugnazione, si censura la violazionedell'art. 112 d.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., nonché l'omessa motivazione, per avere la Corte d'appello con-fermato la sentenza di primo grado circa il rigetto della riserva n. 1, aven-te ad oggetto la domanda di maggiori oneri derivanti dalle carenze proget-tuali e dalla necessità di adeguamento del progetto medesimo alla norma-tiva sismica, ritenendo il motivo infondato e genericamente formulato.

In-vero, il ricorrente assume che spettasse ad [OSCURATO:PERSONA] adeguare il progetto de-finitivo alla normativa antisismica (OPCM 3274/2003), tanto più conside-rato il lasso temporale intercorso tra bando, aggiudicazione e stipula delcontratto.6.1.

La censura ripropone il quinto motivo di appello, ed è inammis-sibile perché non si confronta con la ratio decidendi, fondata sull'afferma-zione che nell'appalto integrato, quale quello intervenuto fra le parti, l'ac-cordo si forma sul “progetto definitivo” e non su quello ”esecutivo”, il cuisviluppo è posto a carico dell'impresa aggiudicataria, sulla quale incombel'obbligo di svolgere le verifiche e gli adattamenti necessari per la regolareNumero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026esecuzione dei lavori, fra i quali va annoverato anche l'adeguamento allanormativa antisismica, cui fa riferimento la riserva n. 1.6.2.

La censura è altresì infondata in relazione alla dedotta violazio-ne e falsa applicazione dell'art. 112 d.lgs. 163/2006, in base al quale neicontratti aventi ad oggetto la esecuzione e la progettazione esecutiva,come nel caso di specie, la verifica del progetto definitivo a cura della sta-zione appaltante avviene prima dell'inizio della procedura di affidamento.6.3.

La decisione è infatti conforme al principio secondo cui in temadi appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizza-zione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compitirelativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente commit-tente l'obbligo di redigere il progetto definitivo, che deve raggiungere unlivello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazionedei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo svi-luppo del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la pre-disposizione, secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto defini-tivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative, di unprogetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori spe-cificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioninecessarie e del relativo costo (cfr. Cass. 11904/2024).6.4.

La Corte d'appello, in conforme applicazione di tale principio, haconfermato le statuizioni del Giudice di primo grado, laddove aveva affer-mato che nell'appalto integrato l'accordo delle parti si forma sul progettodefinitivo e che l'appaltatore si assume l'obbligo di sviluppare il progettoesecutivo verificando la fattibilità del progetto posto a base della gara eaccertando l'esistenza di eventuali ostacoli alla regolare esecuzione dei la-vori e la necessità di acquisire ulteriori nulla osta e autorizzazioni.

I giudicidel merito hanno pertanto rigettato correttamente la riserva n. 1 sulla ba-se non solo del disposto di cui all'art. 112 d.lgs. 163/2006, ma anche dellanorma di cui all'art. 7 del capitolato, che prevede che ”per quanto riguardaNumero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026l'analisi sismica il progetto dovrà essere sviluppato con le caratteristiche dizona sismica secondo la nuova classificazione della recente OPCM n. 3274del 20 marzo 2003 a semplice richiesta della stazione appaltante”.7.

Il terzo motivo censura la nullità della sentenza per violazionedell'art. 31 D.M. 145/2000 e dell'art. 165 d.P.R. 554/1999, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello repu-tato intempestive le riserve di cui al gruppo 3, relative all'indennizzo dacollocazione periferica del cantiere (conseguente al frazionamento dell'o-pera in Tronchi A e B).

Il ricorrente sostiene che, trattandosi di fatto dan-noso continuativo, la riserva doveva considerarsi tempestiva se iscritta nelprimo atto idoneo successivo alla percezione effettiva del pregiudizio (SALn. 1).7.1.

La censura ripropone il settimo motivo dell'appello, ed è inam-missibile perché, come per il primo motivo di ricorso per cassazione, nondel giudice del merito, che ha ritenuto non fondate le riserve di cui algruppo 3 in considerazione del diritto della stazione appaltante di procede-re alla suddivisione in due Tronchi A e B con conseguente dislocazione dimezzi, personale e strutture senza che ciò fondasse il diritto al ristoro dimaggiori oneri a favore dell'appaltatrice, alla quale restava affidato il soloTronco A.8.

Il quarto motivo deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per assenza di motivazione nella partein cui la Corte territoriale ha ravvisato la genericità e infondatezza del mo-tivo d'appello relativo al mancato riconoscimento da parte del Tribunaledei maggiori oneri derivanti dal ridotto tempo di esecuzione concesso daRFI rispetto al Programma dei Lavori, nonché dalle lavorazioni di rimozio-ne e ricollocamento dei binari, non previste nell'originario programma deilavori.

Il ricorrente deduce, altresì, la nullità, ex art. 360, comma 1, n. 3Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1362, 1363, 1370 e 1371 cod. civ.,con riferimento all'art. 20, comma 22, del C.S.A. (capitolato speciale d'ap-palto), sostenendo che la Corte d'appello ha errato nel valutare la doman-da di cui alla riserva n. 7 per lavorazioni extracontrattuali di rimozione ecollocamento dei binari, invocando, per il rigetto, la summenzionata di-sposizione capitolare, la quale, in realtà, concedeva a RFI il diritto di “im-partire tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere che es-sa riterrà opportune nell'interesse della regolarità del traffico ferroviario[…]”.

Sul punto, il ricorrente sottolinea la differente natura tra le anzidette“cautele, limitazioni, prescrizioni” e le lavorazioni extracontrattuali cui at-tengono i maggiori oneri e danni domandati in sede di riserva.

È, infine,dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., per errata percezione difonti di prova con riguardo alle deposizioni testimoniali dei sigg.ri Virecci eMaiolino, per avere la Corte distrettuale, nel confermare la statuizione diprime cure, affermato che da quanto asserito dai testi risultava che i lavoridi rimozione e collocamento dei binari non integrassero opere aggiuntive,ma lavori indispensabili per la realizzazione del sottopasso che, come tali,dovevano necessariamente gravare sull'esecutore dei lavori.9.

Con il quinto motivo di ricorso, è dedotta la nullità della sentenza,ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132, com-ma 2, n. 4 cod. proc. civ., per assenza di motivazione nella parte in cui laCorte d'appello ha confermato la statuizione di primo grado di rigetto delgruppo di riserve n. 6 uniformandosi a quanto detto dal Tribunale circa lagenericità della doglianza.Il ricorrente lamenta, altresì, la nullità della sentenza, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applica-zione dell'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994 e del D.P.R. n. 554/1999, per avere la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del gravame circale valutazioni del Tribunale sul gruppo di riserve n. 6, erroneamente inter-Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026pretato la disciplina relativa alla progettazione definitiva, asserendo chesarebbe gravato sull'impresa il compito di prevedere le prescrizioni impo-ste da RFI in tema di sovrappasso della linea ferroviaria.10.

Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiunta-mente, perché ripropongono le doglianze veicolate con l'ottavo motivo diappello, che la Corte distrettuale ha respinto in parte perché generiche edin parte perché infondate.10.1.

Ebbene, con riguardo alla valutazione di genericità la doglianzaqui in esame non aggiunge alcuna specificazione, limitandosi a ribadire lacontestazione.10.2.

Con riguardo alla ritenuta infondatezza, il motivo, sebbene de-dotto come violazione dei criteri interpretativi delle previsioni contrattuali(violazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e 1371 cod. civ., con riferimentoall'art. 20, comma 22, del C.S.A.), oltre ad essere formulato in terminiinammissibili, per quanto già evidenziato nel primo motivo, non inficia lavalutazione della prova cui è pervenuto il Giudice del merito, secondo ilquale i lavori oggetto della riserva n. 7 erano relativi a modalità di esecu-zione dei lavori di rimozione e ricollocamento dei binari, attività indispen-sabili per la realizzazione del sottopasso, che come tali dovevano necessa-riamente gravare sull'esecutore dei lavori.11.

Con il sesto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per assenzadi motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato il decimomotivo di gravame, finalizzato al riconoscimento del gruppo di riserve n.8, con cui la Ricciardello aveva avanzato una richiesta di risarcimento deldanno per essere stata costretta ad operare con un crescente aumento deiprezzi d'appalto a causa delle proroghe sul termine dei lavori imposte daANAS.11.1.

La censura ripropone le doglianze di cui al decimo motivo delgravame, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte distret-Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026tuale circa la mancata deduzione di specifiche ragioni a sostegno dell'im-putabilità alla stazione appaltante delle proroghe dell'appalto.

Si trattaall'evidenza di un apprezzamento del giudice di merito che rende idonea lamotivazione del rigetto e che conduce al rigetto del motivo in esame.12.

In definitiva, il ricorso va respinto.13.

In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispo-sitivo.14.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate in Euro10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rim-borso spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà at-to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta-to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2580/2020depositata il 29/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026RILEVATO CHE1. Con contratto del 26/05/2005 rep. N. 57141 racc. n. 11447, regi-strato il 07/06/2025, [OSCURATO:SOCIETA]. affidava a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavorirelativi alla realizzazione del lotto n. 4, stralcio n. 1, della Variante di Por-togruaro S.S. n. 14, per l'importo netto di € 15.617.629,67.1.1 Nel corso della progettazione esecutiva, l'impresa appaltatrice ri-levava la necessità di adeguare l'opera alla nuova normativa antisismica dicui all'ordinanza n. 3274/2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri,con conseguente incremento dei lavori del 18,20%. Constatata l'insuffi-cienza del finanziamento, [OSCURATO:PERSONA] disponeva la suddivisione dell'interventonei Tronchi A e B, affidando all'impresa Ricciardello il solo Tronco A.1.2 Durante l'esecuzione, Ricciardello lamentava l'esistenza di mag-giori oneri e danni derivanti da omissioni e inadempimenti propri di [OSCURATO:PERSONA],in ragione dei quali iscriveva nei registri contabili 58 riserve per un impor-to complessivo di Euro 23.129.125,11.2. Attivata infruttuosamente la procedura di accordo bonario ex art.240 d.lgs. 163/2006, con atto di citazione notificato in data 22/01/2013,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. al fine divedersi riconosciuto il pagamento della somma richiesta con le riserve,ovvero, in via subordinata, a titolo del risarcimento del danno ex art. 2043cod. civ. o di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.2.1 Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'inammissibilità e l'in-fondatezza delle pretese.2.2 Il Tribunale, espletata prova testimoniale e ammessa CTU limita-tamente a tre riserve riguardanti la c.d. sorpresa geologica, con sentenzan. 15866/2018 rigettava la domanda attorea, condannava parte attrice al-la rifusione in favore della convenuta delle spese di lite e poneva integral-mente a carico dell'impresa le spese di C.T.U.Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/20263. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponevaappello finalizzato all'accoglimento della richiesta di riforma di tutti i capirelativi ai gruppi di riserva azionati in primo grado.3.1 Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto dell'av-verso gravame.3.2 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2580 del 2020, ri-gettava integralmente l'impugnazione, confermava quanto statuito dalGiudice di prime cure e condannava l'appellante al pagamento delle spesedi lite.4. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 29/5/2020, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione notificato il29/12/2020, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui ha resistitocon tempestivo controricorso [OSCURATO:SOCIETA]CONSIDERATO CHE5. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.per non avere la Corte territoriale inquadrato la nota [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]quale promessa di pagamento e ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988 cod. civ.5.1. La censura è inammissibile sotto tutti i profili.Costituisce consolidato principio giurisprudenziale che in tema di ri-corso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilitàdella censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la vio-lazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le af-fermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoNumero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime con-trastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascen-de le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongo-no in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez. Un., 23745/2020) .Ebbene, nel caso di specie la censura non assolve al suddetto oneree si risolve, sia con riguardo all'art. 1988 cod. civ. che all'art. 115 cod.proc. civ., in un'inammissibile contestazione della conclusione della Cortedi merito, che ha argomentato, esaminando la doglianza formulata con ilterzo motivo di gravame, che la proposta bonaria di accordo formulata aisensi dell'art. 240 d.lgs. 163/2006 era, per la omessa specifica indicazionedelle riserve ritenute fondate, priva di valenza probatoria. Si tratta di unapprezzamento che per come contestato non è sindacabile in questa sede.6. Con il secondo motivo di impugnazione, si censura la violazionedell'art. 112 d.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., nonché l'omessa motivazione, per avere la Corte d'appello con-fermato la sentenza di primo grado circa il rigetto della riserva n. 1, aven-te ad oggetto la domanda di maggiori oneri derivanti dalle carenze proget-tuali e dalla necessità di adeguamento del progetto medesimo alla norma-tiva sismica, ritenendo il motivo infondato e genericamente formulato. In-vero, il ricorrente assume che spettasse ad [OSCURATO:PERSONA] adeguare il progetto de-finitivo alla normativa antisismica (OPCM 3274/2003), tanto più conside-rato il lasso temporale intercorso tra bando, aggiudicazione e stipula delcontratto.6.1. La censura ripropone il quinto motivo di appello, ed è inammis-sibile perché non si confronta con la ratio decidendi, fondata sull'afferma-zione che nell'appalto integrato, quale quello intervenuto fra le parti, l'ac-cordo si forma sul “progetto definitivo” e non su quello ”esecutivo”, il cuisviluppo è posto a carico dell'impresa aggiudicataria, sulla quale incombel'obbligo di svolgere le verifiche e gli adattamenti necessari per la regolareNumero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026esecuzione dei lavori, fra i quali va annoverato anche l'adeguamento allanormativa antisismica, cui fa riferimento la riserva n. 1.6.2. La censura è altresì infondata in relazione alla dedotta violazio-ne e falsa applicazione dell'art. 112 d.lgs. 163/2006, in base al quale neicontratti aventi ad oggetto la esecuzione e la progettazione esecutiva,come nel caso di specie, la verifica del progetto definitivo a cura della sta-zione appaltante avviene prima dell'inizio della procedura di affidamento.6.3. La decisione è infatti conforme al principio secondo cui in temadi appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizza-zione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compitirelativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente commit-tente l'obbligo di redigere il progetto definitivo, che deve raggiungere unlivello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazionedei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo svi-luppo del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la pre-disposizione, secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto defini-tivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative, di unprogetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori spe-cificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioninecessarie e del relativo costo (cfr. Cass. 11904/2024).6.4. La Corte d'appello, in conforme applicazione di tale principio, haconfermato le statuizioni del Giudice di primo grado, laddove aveva affer-mato che nell'appalto integrato l'accordo delle parti si forma sul progettodefinitivo e che l'appaltatore si assume l'obbligo di sviluppare il progettoesecutivo verificando la fattibilità del progetto posto a base della gara eaccertando l'esistenza di eventuali ostacoli alla regolare esecuzione dei la-vori e la necessità di acquisire ulteriori nulla osta e autorizzazioni. I giudicidel merito hanno pertanto rigettato correttamente la riserva n. 1 sulla ba-se non solo del disposto di cui all'art. 112 d.lgs. 163/2006, ma anche dellanorma di cui all'art. 7 del capitolato, che prevede che ”per quanto riguardaNumero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026l'analisi sismica il progetto dovrà essere sviluppato con le caratteristiche dizona sismica secondo la nuova classificazione della recente OPCM n. 3274del 20 marzo 2003 a semplice richiesta della stazione appaltante”.7. Il terzo motivo censura la nullità della sentenza per violazionedell'art. 31 D.M. 145/2000 e dell'art. 165 d.P.R. 554/1999, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello repu-tato intempestive le riserve di cui al gruppo 3, relative all'indennizzo dacollocazione periferica del cantiere (conseguente al frazionamento dell'o-pera in Tronchi A e B). Il ricorrente sostiene che, trattandosi di fatto dan-noso continuativo, la riserva doveva considerarsi tempestiva se iscritta nelprimo atto idoneo successivo alla percezione effettiva del pregiudizio (SALn. 1).7.1. La censura ripropone il settimo motivo dell'appello, ed è inam-missibile perché, come per il primo motivo di ricorso per cassazione, nondel giudice del merito, che ha ritenuto non fondate le riserve di cui algruppo 3 in considerazione del diritto della stazione appaltante di procede-re alla suddivisione in due Tronchi A e B con conseguente dislocazione dimezzi, personale e strutture senza che ciò fondasse il diritto al ristoro dimaggiori oneri a favore dell'appaltatrice, alla quale restava affidato il soloTronco A.8. Il quarto motivo deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per assenza di motivazione nella partein cui la Corte territoriale ha ravvisato la genericità e infondatezza del mo-tivo d'appello relativo al mancato riconoscimento da parte del Tribunaledei maggiori oneri derivanti dal ridotto tempo di esecuzione concesso daRFI rispetto al Programma dei Lavori, nonché dalle lavorazioni di rimozio-ne e ricollocamento dei binari, non previste nell'originario programma deilavori. Il ricorrente deduce, altresì, la nullità, ex art. 360, comma 1, n. 3Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1362, 1363, 1370 e 1371 cod. civ.,con riferimento all'art. 20, comma 22, del C.S.A. (capitolato speciale d'ap-palto), sostenendo che la Corte d'appello ha errato nel valutare la doman-da di cui alla riserva n. 7 per lavorazioni extracontrattuali di rimozione ecollocamento dei binari, invocando, per il rigetto, la summenzionata di-sposizione capitolare, la quale, in realtà, concedeva a RFI il diritto di “im-partire tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere che es-sa riterrà opportune nell'interesse della regolarità del traffico ferroviario[…]”. Sul punto, il ricorrente sottolinea la differente natura tra le anzidette“cautele, limitazioni, prescrizioni” e le lavorazioni extracontrattuali cui at-tengono i maggiori oneri e danni domandati in sede di riserva. È, infine,dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., per errata percezione difonti di prova con riguardo alle deposizioni testimoniali dei sigg.ri Virecci eMaiolino, per avere la Corte distrettuale, nel confermare la statuizione diprime cure, affermato che da quanto asserito dai testi risultava che i lavoridi rimozione e collocamento dei binari non integrassero opere aggiuntive,ma lavori indispensabili per la realizzazione del sottopasso che, come tali,dovevano necessariamente gravare sull'esecutore dei lavori.9. Con il quinto motivo di ricorso, è dedotta la nullità della sentenza,ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132, com-ma 2, n. 4 cod. proc. civ., per assenza di motivazione nella parte in cui laCorte d'appello ha confermato la statuizione di primo grado di rigetto delgruppo di riserve n. 6 uniformandosi a quanto detto dal Tribunale circa lagenericità della doglianza.Il ricorrente lamenta, altresì, la nullità della sentenza, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applica-zione dell'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994 e del D.P.R. n. 554/1999, per avere la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del gravame circale valutazioni del Tribunale sul gruppo di riserve n. 6, erroneamente inter-Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026pretato la disciplina relativa alla progettazione definitiva, asserendo chesarebbe gravato sull'impresa il compito di prevedere le prescrizioni impo-ste da RFI in tema di sovrappasso della linea ferroviaria.10. Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiunta-mente, perché ripropongono le doglianze veicolate con l'ottavo motivo diappello, che la Corte distrettuale ha respinto in parte perché generiche edin parte perché infondate.10.1. Ebbene, con riguardo alla valutazione di genericità la doglianzaqui in esame non aggiunge alcuna specificazione, limitandosi a ribadire lacontestazione.10.2. Con riguardo alla ritenuta infondatezza, il motivo, sebbene de-dotto come violazione dei criteri interpretativi delle previsioni contrattuali(violazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e 1371 cod. civ., con riferimentoall'art. 20, comma 22, del C.S.A.), oltre ad essere formulato in terminiinammissibili, per quanto già evidenziato nel primo motivo, non inficia lavalutazione della prova cui è pervenuto il Giudice del merito, secondo ilquale i lavori oggetto della riserva n. 7 erano relativi a modalità di esecu-zione dei lavori di rimozione e ricollocamento dei binari, attività indispen-sabili per la realizzazione del sottopasso, che come tali dovevano necessa-riamente gravare sull'esecutore dei lavori.11. Con il sesto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per assenzadi motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato il decimomotivo di gravame, finalizzato al riconoscimento del gruppo di riserve n.8, con cui la Ricciardello aveva avanzato una richiesta di risarcimento deldanno per essere stata costretta ad operare con un crescente aumento deiprezzi d'appalto a causa delle proroghe sul termine dei lavori imposte daANAS.11.1. La censura ripropone le doglianze di cui al decimo motivo delgravame, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte distret-Numero registro generale 1304/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 17137/2026Data pubblicazione 31/05/2026tuale circa la mancata deduzione di specifiche ragioni a sostegno dell'im-putabilità alla stazione appaltante delle proroghe dell'appalto. Si trattaall'evidenza di un apprezzamento del giudice di merito che rende idonea lamotivazione del rigetto e che conduce al rigetto del motivo in esame.12. In definitiva, il ricorso va respinto.13. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispo-sitivo.14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate in Euro10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rim-borso spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà at-to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris