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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 36000/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3740-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80021670585, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 900/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità delle trattenute effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti sul trattamento pensionistico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà e l’ha condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2013 per il suddetto titolo, oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al saldo;

2. per la cassaz ione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: “[OSCURATO:PERSONA] CHE E’ [OSCURATO:PERSONA] PARTI, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 5, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] A PENSIONE A [OSCURATO:PERSONA] 01.01.2013 E, DUNQUE, [OSCURATO:PERSONA]’INTRODUZIONE DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 296/2006, DELL’ART. 3, CO. 12, LEGGE N. 335/1995” (primo motivo); “VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]. 1 e 2 DEL D. LGS.

N. 509/1994, ART. 3, CO. 12, L. N. 335/1995, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1, CO. 763, L. N. 296/2006 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1, CO. 488, L. N. 147/2013, DELL’ART. 24, CO. 24, D.L. N. 201/2011, CONV.

IN L. 214/2011, DEGLI ARTT. 2, 3 E 23 COST., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 2, 9 E 32 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4/2008, 3/2013 E 10/2017, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.M. 14.07.2004, NONCHE’ DELL’ART. 115 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

CAMERLENGO” (secondo motivo); “[OSCURATO:PERSONA].

VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 24, CO. 24, LETT.

B), D.L. N. 201/2011, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2012-2013.” (terzo motivo); “[OSCURATO:PERSONA].

VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 19, CO. 3, L. N. 21/1986, DELL’ART. 2948, N. 4, C.C., DELL’ART. 2943 C.C., DELL’ART. 47BIS D.P.R. N. 639/1947, [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] TRATTENUTE” (quarto motivo); “[OSCURATO:PERSONA].

VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 16, CO. 6, L. N. 412/1991 [OSCURATO:PERSONA]. 1224 C.C.

E 2033 C.C.” (quinto motivo); 2.il primo, il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -5- gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazioneeffettivamente nuovi o non considerati in occasione delle Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -6- molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 7155 del 2017);

3. allo stesso modo risulta infondato il quarto mezzo di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, per le ragioni recentemente esposte da questa Corte all’esito di una pubblica udienza (Cass. n. 31527 del 2022; Cass. n. 31641 del 2022; Cass. n. 31642 del 2022; Cass. n. 32812 del 2022); ragioni alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con la conclusione che la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazionepensionistica a cui pretendeva di applicarsi, per cui il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale;

4. parimenti non è meritevole di accoglimento il quinto motivo di ricorso riguardo alla decorrenza degli interessi legali, come già statuito da questa Corte (da ultimo Cass. n. 31642 del 2022); al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -7- credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf.

Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.

Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto d elle sezioni unite (Cass.

SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]»;

5. pertanto, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge, con distrazione.

Ric. 2022 n. 03740 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -8- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3740-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80021670585, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 900/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità delle trattenute effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti sul trattamento pensionistico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà e l’ha condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2013 per il suddetto titolo, oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al saldo; 2. per la cassaz ione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: “[OSCURATO:PERSONA] CHE E’ [OSCURATO:PERSONA] PARTI, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 5, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] A PENSIONE A [OSCURATO:PERSONA] 01.01.2013 E, DUNQUE, [OSCURATO:PERSONA]’INTRODUZIONE DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 296/2006, DELL’ART. 3, CO. 12, LEGGE N. 335/1995” (primo motivo); “VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]. 1 e 2 DEL D. LGS. N. 509/1994, ART. 3, CO. 12, L. N. 335/1995, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1, CO. 763, L. N. 296/2006 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1, CO. 488, L. N. 147/2013, DELL’ART. 24, CO. 24, D.L. N. 201/2011, CONV. IN L. 214/2011, DEGLI ARTT. 2, 3 E 23 COST., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 2, 9 E 32 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4/2008, 3/2013 E 10/2017, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.M. 14.07.2004, NONCHE’ DELL’ART. 115 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. CAMERLENGO” (secondo motivo); “[OSCURATO:PERSONA]. VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 24, CO. 24, LETT. B), D.L. N. 201/2011, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2012-2013.” (terzo motivo); “[OSCURATO:PERSONA]. VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 19, CO. 3, L. N. 21/1986, DELL’ART. 2948, N. 4, C.C., DELL’ART. 2943 C.C., DELL’ART. 47BIS D.P.R. N. 639/1947, [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] TRATTENUTE” (quarto motivo); “[OSCURATO:PERSONA]. VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 16, CO. 6, L. N. 412/1991 [OSCURATO:PERSONA]. 1224 C.C. E 2033 C.C.” (quinto motivo); 2.il primo, il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazioneeffettivamente nuovi o non considerati in occasione delle Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -6- molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017); 3. allo stesso modo risulta infondato il quarto mezzo di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, per le ragioni recentemente esposte da questa Corte all’esito di una pubblica udienza (Cass. n. 31527 del 2022; Cass. n. 31641 del 2022; Cass. n. 31642 del 2022; Cass. n. 32812 del 2022); ragioni alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con la conclusione che la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazionepensionistica a cui pretendeva di applicarsi, per cui il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; 4. parimenti non è meritevole di accoglimento il quinto motivo di ricorso riguardo alla decorrenza degli interessi legali, come già statuito da questa Corte (da ultimo Cass. n. 31642 del 2022); al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -7- credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto d elle sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]»; 5. pertanto, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge, con distrazione. Ric. 2022 n. 03740 sez. ML -ud. 04-10-2022 -8- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 36000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris