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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14129/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ct-P Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in un unico motivo con il quale si contesta la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze risultano riproduttive delle stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte distrettuale senza che ad essi segua alcuna confutazione specifica delle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata; rilevato invero che, come osservano coerentemente i giudici di appello, le problematiche personali dell'imputato all'epoca dei fatti, pur avendo determinato una gestione convulsa della propria attività imprenditoriale, non gli hanno impedito di emettere le fatture in contestazione, recuperate nel corso dell'ispezione presso i vari clienti, avvalorandone la contestata distruzione o occultamento; rilevato che la sussistenza del dolo specifico, costituito secondo quanto previsto dall'art. 10 d.

Igs. 74/2000 dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è stata logicamente desunta dalla stessa condotta dell'imputato che, attraverso la mancata presentazione della documentazione richiestagli nel corso della verifica tributaria eseguita dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, avvalora definitivamente l'indubbia coscienza e volontà dell'azione, comprensiva della direzione finalistica normativamente richiesta, ove si consideri che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo è integrato nel reato in esame dalla prova della produzione di reddito e del volume di affari, indipendentemente dalla sua consistenza, da parte di un soggetto, qual è l'impresa "2R Sabbiature" da costui personalmente gestita, esercente un'attività commerciale (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ct-P Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in un unico motivo con il quale si contesta la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze risultano riproduttive delle stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte distrettuale senza che ad essi segua alcuna confutazione specifica delle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata; rilevato invero che, come osservano coerentemente i giudici di appello, le problematiche personali dell'imputato all'epoca dei fatti, pur avendo determinato una gestione convulsa della propria attività imprenditoriale, non gli hanno impedito di emettere le fatture in contestazione, recuperate nel corso dell'ispezione presso i vari clienti, avvalorandone la contestata distruzione o occultamento; rilevato che la sussistenza del dolo specifico, costituito secondo quanto previsto dall'art. 10 d. Igs. 74/2000 dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è stata logicamente desunta dalla stessa condotta dell'imputato che, attraverso la mancata presentazione della documentazione richiestagli nel corso della verifica tributaria eseguita dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, avvalora definitivamente l'indubbia coscienza e volontà dell'azione, comprensiva della direzione finalistica normativamente richiesta, ove si consideri che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo è integrato nel reato in esame dalla prova della produzione di reddito e del volume di affari, indipendentemente dalla sua consistenza, da parte di un soggetto, qual è l'impresa "2R Sabbiature" da costui personalmente gestita, esercente un'attività commerciale (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore
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