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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13553/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 15/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO, in data 13/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

Al riguardo, deducono: [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati sotto il profilo psicologico. [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. per mancanza del nesso causale; mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello; vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

I ricorsi sono inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo dedotto è generico, in quanto non scandito a necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base delle decisione impugnata dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito declinati precisi indici probatori in forza dei quali ha ritenuto il concorso materiale dell'imputato in ragione della carica societaria ricoperta, dall'aver concorso a presentare la relativa domanda presso la camera di commercio e dalla comune disponibilità dei conti correnti su cui confluiva l'ingiusto profitto.

Il secondo motivo è reiterativo del motivo di appello, a fronte di una motivazione congrua con cui la Corte di merito ha escluso il vizio di apparenza della motivazione del primo giudice, essendosi evidenziato come gli ampi stralci delle prove riportate graficamente nella decisione rinvengano aspetti motivazionali ascrivibili alla valutazione propria del giudice, pienamente integrati dalla motivazione della sentenza impugnata, dovendosi riconoscere alla Corte territoriale stante l'effetto devolutivo del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio alla insufficienza di motivazione.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Ai fini della determinazione della pena, infatti, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904; Sez. 2, n. 933 delle:11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011).

Nel caso di specie, però, l'elemento di favore costituito dalla lieve entità del danno patrimoniale cagionato è stato dal giudice del merito apprezzato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, di tal ché detto elemento ha già esaurito, in punto di valutazione del disvalore del fatto, la sua funzione di carattere circostanziale attenuante.

Né poi può censurarsi il diniego espresso dalla Corte di merito a rivalutare tale medesimo elemento agli stessi fini circostanziali sul rilievo che quello stesso giudice avrebbe potuto prendersi in considerazione altri indici positivi, trattandosi di compito riservato al giudice del merito e dovendo in questa sede dimostrarsi di avere introdotto tale elemento di valutazione nella competente sede di appello, posto che la sentenza impugnata (vedi pag. 2) precisa che tanto le invocate attenuanti generiche che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. vennero fondate sull'esiguità delle somme lucrate.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività concretamente svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di assistenza e difesa nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessive C 2.000 ,0 O oltre accessori di legge.

Così deciso il 02/03/2022 «.•Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] I r.\ L Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 15/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO, in data 13/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Al riguardo, deducono: [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati sotto il profilo psicologico. [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. per mancanza del nesso causale; mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello; vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. I ricorsi sono inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo dedotto è generico, in quanto non scandito a necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base delle decisione impugnata dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito declinati precisi indici probatori in forza dei quali ha ritenuto il concorso materiale dell'imputato in ragione della carica societaria ricoperta, dall'aver concorso a presentare la relativa domanda presso la camera di commercio e dalla comune disponibilità dei conti correnti su cui confluiva l'ingiusto profitto. Il secondo motivo è reiterativo del motivo di appello, a fronte di una motivazione congrua con cui la Corte di merito ha escluso il vizio di apparenza della motivazione del primo giudice, essendosi evidenziato come gli ampi stralci delle prove riportate graficamente nella decisione rinvengano aspetti motivazionali ascrivibili alla valutazione propria del giudice, pienamente integrati dalla motivazione della sentenza impugnata, dovendosi riconoscere alla Corte territoriale stante l'effetto devolutivo del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio alla insufficienza di motivazione. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della determinazione della pena, infatti, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904; Sez. 2, n. 933 delle:11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011). Nel caso di specie, però, l'elemento di favore costituito dalla lieve entità del danno patrimoniale cagionato è stato dal giudice del merito apprezzato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, di tal ché detto elemento ha già esaurito, in punto di valutazione del disvalore del fatto, la sua funzione di carattere circostanziale attenuante. Né poi può censurarsi il diniego espresso dalla Corte di merito a rivalutare tale medesimo elemento agli stessi fini circostanziali sul rilievo che quello stesso giudice avrebbe potuto prendersi in considerazione altri indici positivi, trattandosi di compito riservato al giudice del merito e dovendo in questa sede dimostrarsi di avere introdotto tale elemento di valutazione nella competente sede di appello, posto che la sentenza impugnata (vedi pag. 2) precisa che tanto le invocate attenuanti generiche che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. vennero fondate sull'esiguità delle somme lucrate. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività concretamente svolta. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di assistenza e difesa nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessive C 2.000 ,0 O oltre accessori di legge. Così deciso il 02/03/2022 «.•Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] I r.\ L Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13553/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris