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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:261
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0149_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-149/91 e C-150/91, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal Tribunal de grande instance di Pau (Francia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:PERSONA]' h [OSCURATO:PERSONA] animale SA e Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 12, 92 e 95 del [OSCURATO:PERSONA] CEE nonché delle norme sulla politica agricola comune con riguardo alla riscossione di una tassa parafiscale sui cereali, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G.

Kapteyn, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.A.

Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]' h, dalla [OSCURATO:SOCIETA], del foro di Pau, e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, - per il governo francese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], direttore aggiunto degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Géraud de Bergues, segretario aggiunto principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' h e della Commissione, presentate all' udienza del 27 febbraio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con due sentenze 28 maggio 1991, pervenute in cancelleria il 3 giugno seguente, il Tribunal de grande instance di Pau ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 92 e 95 del [OSCURATO:PERSONA] CEE nonché delle norme della politica agricola comune con riguardo alla riscossione di una tassa parafiscale sui cereali. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie fra le società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e [OSCURATO:PERSONA]' h [OSCURATO:PERSONA] animale SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]' h"), da un lato, e il Direttore dei servizi fiscali dei [OSCURATO:PERSONA], dall' altro, riguardanti le domande di restituzione di somme riscosse in forza di una tassa parafiscale sui cereali, istituita col decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, relativo all' organizzazione del mercato dei cereali e dell' Office national interprofessionnel des céréales (in prosieguo: l' "ONIC", Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 1 ottobre 1953, pag. 8635). 3 Più volte prorogata e modificata in seguito, detta tassa è attualmente disciplinata dal decreto 17 agosto 1987, n. 87-676, relativo alla tassa parafiscale sull' ammasso del settore cerealicolo (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 19 agosto 1987, pag. 9520), e la sua riscossione è autorizzata ogni anno dalla legge finanziaria.

Le modalità di applicazione di detto decreto sono state stabilite col regolamento 14 marzo 1988, relativo alla tassa sull' ammasso e alla tassa destinata al bilancio accessorio delle prestazioni sociali agricole in materia d' importazione e d' esportazione di cereali e di prodotti derivati. 4 A norma dell' art. 1 del decreto n. 87-676, la tassa di cui trattasi viene pagata dai collettori autorizzati e dai produttori di sementi su tutti i quantitativi di grano tenero, di grano duro, di orzo o di granoturco rivenduti a terzi o impiegati, nonché dagli importatori sui quantitativi importati di tali cereali.

La tassa grava totalmente sugli utenti e il suo gettito è assegnato all' ONIC.

Dalla tassa sono esentati in particolare i cereali esportati, mentre la tassa viene rimborsata quanto ai cereali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti che fruiscono delle restituzioni alla produzione contemplate dall' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1). 5 I prodotti derivati dai cereali nonché i prodotti trasformati e le merci non appartenenti all' allegato II del [OSCURATO:PERSONA] derivate dai cereali tassati danno luogo, rispettivamente, all' importazione o all' esportazione, alla riscossione o, al rimborso della tassa, tenuto conto dei corrispondenti quantitativi di cereali previsti dai regolamenti comunitari. 6 L' aliquota della tassa era stabilita in 3 FF per tonnellata d' orzo, di grano o di granoturco all' epoca dei fatti che hanno dato origine alla causa principale. 7 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]' h fabbricano mangimi per animali utilizzando cereali.

Essendo state assoggettate, al momento dell' acquisto di tali cereali, alla tassa che ritengono in contrasto col diritto comunitario, esse ne chiedevano il rimborso per il periodo 1 luglio 1986 - 31 marzo 1988.

Non avendo ricevuto risposta, le stesse citavano l' amministrazione delle imposte dinanzi al Tribunal de grande instance di Pau, onde impugnare la decisione implicita di rigetto del loro reclamo ed ottenere la restituzione degli importi versati. 8 L' organo giurisdizionale nazionale ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "- Se la tassa sull' ammasso stabilita dai decreti 23 agosto 1982, n. 82-732, e 17 agosto 1987, n. 87-676, possa essere qualificata tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale o, in alternativa, imposizione interna discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA] istitutivo della CEE; - se possa essere ritenuta in contrasto con le norme della politica agricola comune, poiché il suo gettito serve a coprire spese nazionali d' ammasso; - se possa essere qualificata, a causa della destinazione del suo gettito e dei meccanismi di rimborso, aiuto pubblico vietato dall' art. 92 del medesimo [OSCURATO:PERSONA]". 9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla competenza della Corte 10 In limine, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale col diritto comunitario.

La Corte può tuttavia ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto degli elementi esposti da quest' ultimo, gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario, onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X., Racc. pag. 2545).

Sulla seconda questione 11 Per quanto riguarda la seconda questione, si deve ricordare del pari che, risolvendo una questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunal de grande instance di Morlaix, riguardo alla stessa tassa parafiscale di cui si discute nella causa principale, la Corte, con sentenza 19 novembre 1991, causa C-235/90, Morvan (Racc. pag.

I-5419), si è già pronunciata sull' interpretazione delle norme della politica agricola comune.

Essa ha quindi affermato quanto segue: "Il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo.

Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti". 12 Poiché gli elementi di fatto e di diritto relativi alla presente causa sono identici a quelli della precitata causa C-235/90, si deve risolvere nello stesso modo la seconda questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale di rinvio.

Sulla prima questione 13 Con la prima questione il giudice nazionale chiede chiarimenti sulla nozione di tassa d' effetto equivalente a dazi doganali, contemplata dagli artt. 12 e seguenti del [OSCURATO:PERSONA] CEE nonché su quella d' imposizione interna discriminatoria di cui all' art. 95 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla tassa parafiscale di cui trattasi, applicata ai prodotti importati, onde verificarne la compatibilità con detti articoli. 14 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Société commerciale de l' Ouest e a., Racc. pag.

I-1847), le disposizioni relative alle tasse d' effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che nel sistema del [OSCURATO:PERSONA] una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie. 15 Per quanto riguarda le tasse d' effetto equivalente, la Corte ha più volte precisato (v. menzionata sentenza 11 marzo 1992, Société commerciale de l' Ouest e a.) che il divieto di cui trattasi riguarda qualsiasi tassa riscossa in occasione o a causa dell' importazione, che si applichi specificamente a un prodotto importato con esclusione del prodotto nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l' attività di un ente di diritto pubblico possono costituire tasse d' effetto equivalente. 16 Occorre precisare che la nozione di tassa d' effetto equivalente comprende del pari la situazione in cui un onere, gravante tanto sul prodotto importato quanto sul prodotto nazionale, viene rimborsato quando esso si applica a quest' ultimo, per esempio, in occasione della sua trasformazione.

Ciò varrebbe per una tassa rimborsata per cereali impiegati nella fabbricazione di prodotti derivati nazionali, mentre alcun rimborso è previsto per i cereali contenuti nei prodotti derivati importati, in quanto l' onere fiscale in definitiva grava solo su questi ultimi. 17 Un onere pecuniario non rientra tuttavia nella qualificazione di tassa d' effetto equivalente qualora esso sia riscosso a causa di controlli effettuati per conformarsi ad obblighi imposti dal diritto comunitario (v. sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5), o qualora esso costituisca la contropartita di un servizio effettivamente reso all' operatore, di un ammontare proporzionato a detto servizio (v. sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 3573), o ancora qualora esso appartenga ad un regime generale di tributi interni, che gravi sistematicamente sui prodotti nazionali e su quelli importati in base agli stessi criteri (v. stessa sentenza).

Questa situazione implica tuttavia che l' imposta colpisca le due categorie di prodotti nella stessa fase di smercio e che il fatto generatore d' imposta sia identico per i due prodotti (v. sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit/Francia, Racc. pag. 1923). 18 Per quanto concerne l' obbligo relativo all' identità del fatto generatore dell' imposta, occorre precisare che, in un caso come quello della fattispecie, non si può individuare una differenza nel fatto che il prodotto importato è tassato al momento dell' importazione e il prodotto nazionale al momento della sua cessione a terzi o del suo impiego, poiché risulta che nella realtà economica la fase di smercio è la stessa, in quanto entrambe le operazioni vengono effettuate per l' utilizzazione del prodotto. 19 Nel caso di un regime generale di tributi interni che gravi sistematicamente sui prodotti nazionali e sui prodotti importati in base a criteri identici, si applicano le disposizioni dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA].

Queste disposizioni vietano ad uno Stato membro di tassare direttamente o indirettamente le merci degli altri Stati membri con imposizioni interne superiori a quelle che gravano sui prodotti nazionali similari o tali da proteggere altre produzioni nazionali; di conseguenza, il criterio di applicazione dell' art. 95 è il carattere discriminatorio o protezionistico di dette imposizioni. 20 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, può essere necessario tener conto della destinazione del gettito della tassa, tanto nell' ambito degli artt. 12 e seguenti, quanto in quello dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, qualora detto gettito sia esclusivamente destinato a promuovere attività di cui si avvantaggiano specificamente i prodotti nazionali tassati e che compensano integralmente l' onere su di essi gravante, detta imposizione costituisce comunque una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, in contrasto con gli artt. 12 e seguenti del [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, qualora i vantaggi che comporta la destinazione del gettito dell' imposizione compensino solo una parte dell' onere gravante sul prodotto nazionale, la tassa di cui trattasi è disciplinata dall' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA].

In quest' ultimo caso il tributo è incompatibile con questo articolo qualora sfavorisca il prodotto importato compensando parzialmente l' onere gravante sul prodotto nazionale tassato (v. summenzionata sentenza 11 marzo 1992, Société commerciale de l' Ouest e a.). 21 In un caso come quello di specie, il fatto che le merci di cui trattasi possano essere fornite all' ente d' intervento non costituisce un vantaggio ai sensi di detta giurisprudenza, poiché questo diritto discende direttamente dalla normativa comunitaria.

Spetta al giudice nazionale valutare se vi siano altri vantaggi, finanziati con gli introiti provenienti dalla tassa di cui trattasi, tenendo conto del loro regime. 22 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione sollevata dal giudice nazionale come segue: una tassa parafiscale costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] CEE qualora la tassa sia definitivamente riscossa all' importazione di taluni prodotti, mentre essa viene rimborsata in caso di fabbricazione delle stesse merci sul territorio nazionale, o qualora i suoi introiti siano totalmente destinati a finanziare vantaggi di cui fruiscono esclusivamente i prodotti nazionali, compensando quindi integralmente l' onere gravante su questi ultimi.

Qualora detti introiti siano parzialmente destinati a detti vantaggi, che compensano quindi soltanto una parte dell' onere sostenuto dai prodotti nazionali, la tassa di cui trattasi costituisce un' imposta discriminatoria vietata dall' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA].

Sulla terza questione 23 Con la terza questione il giudice nazionale s' interroga sulla compatibilità di una tassa quale quella di cui trattasi con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sugli aiuti statali. 24 A questo proposito occorre rilevare che, anche se detta tassa, sotto taluni profili, rientra nella sfera d' applicazione dell' art. 12 o dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA], la destinazione del suo gettito o i meccanismi del suo rimborso possono comunque costituire un aiuto statale, eventualmente incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell' art. 92 del [OSCURATO:PERSONA], come interpretati dalla giurisprudenza della Corte. 25 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, l' incompatibilità degli aiuti statali col mercato comune non è né assoluta né incondizionata. [OSCURATO:PERSONA], istituendo con l' art. 93 l' esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, mira a che l' accertamento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune risulti, sotto il sindacato della Corte, da un adeguato procedimento che spetta alla Commissione avviare.

I singoli non possono quindi, invocando il solo art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali, né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su un' eventuale incompatibilità (v., da ultimo, sentenza 11 marzo 1992, Société commerciale de l' Ouest e a., già citata). 26 E' compito tuttavia dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, che è sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del [OSCURATO:PERSONA] e che ha efficacia diretta.

Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere e accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure d' aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti.

Detti giudici, qualora adottino una decisione al riguardo, non si pronunciano per questo sulla compatibilità delle misure di aiuto col mercato comune, in quanto per questa valutazione finale è competente esclusivamente la Commissione, sotto il sindacato della Corte di giustizia (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur, Racc. pag.

I-5505). 27 Si deve pertanto risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che il rimborso di una tassa parafiscale quale quella della fattispecie o la destinazione del suo gettito possono costituire un aiuto statale incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell' art. 92, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto al riguardo dall' art. 93 del [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Pau con sentenze 28 maggio 1991, dichiara: 1) Il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo.

Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti. 2) Una tassa parafiscale costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] CEE qualora la tassa sia definitivamente riscossa all' importazione di taluni prodotti, mentre essa viene rimborsata in caso di fabbricazione delle stesse merci sul territorio nazionale, o qualora i suoi introiti siano totalmente destinati a finanziare vantaggi di cui fruiscono esclusivamente i prodotti nazionali, compensando quindi integralmente l' onere gravante su questi ultimi.

Qualora detti introiti siano parzialmente destinati a detti vantaggi, che compensano quindi soltanto una parte dell' onere sostenuto dai prodotti nazionali, la tassa di cui trattasi costituisce un' imposta discriminatoria vietata dall' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il rimborso di una tassa parafiscale quale quella della fattispecie o la destinazione del suo gettito possono costituire un aiuto statale incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell' art. 92 del [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto al riguardo dall' art. 93 del [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0149_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-149/91 e C-150/91, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal Tribunal de grande instance di Pau (Francia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]' h [OSCURATO:PERSONA] animale SA e Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 12, 92 e 95 del [OSCURATO:PERSONA] CEE nonché delle norme sulla politica agricola comune con riguardo alla riscossione di una tassa parafiscale sui cereali, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]' h, dalla [OSCURATO:SOCIETA], del foro di Pau, e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, - per il governo francese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], direttore aggiunto degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Géraud de Bergues, segretario aggiunto principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' h e della Commissione, presentate all' udienza del 27 febbraio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con due sentenze 28 maggio 1991, pervenute in cancelleria il 3 giugno seguente, il Tribunal de grande instance di Pau ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 92 e 95 del [OSCURATO:PERSONA] CEE nonché delle norme della politica agricola comune con riguardo alla riscossione di una tassa parafiscale sui cereali. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie fra le società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e [OSCURATO:PERSONA]' h [OSCURATO:PERSONA] animale SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]' h"), da un lato, e il Direttore dei servizi fiscali dei [OSCURATO:PERSONA], dall' altro, riguardanti le domande di restituzione di somme riscosse in forza di una tassa parafiscale sui cereali, istituita col decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, relativo all' organizzazione del mercato dei cereali e dell' Office national interprofessionnel des céréales (in prosieguo: l' "ONIC", Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 1 ottobre 1953, pag. 8635). 3 Più volte prorogata e modificata in seguito, detta tassa è attualmente disciplinata dal decreto 17 agosto 1987, n. 87-676, relativo alla tassa parafiscale sull' ammasso del settore cerealicolo (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 19 agosto 1987, pag. 9520), e la sua riscossione è autorizzata ogni anno dalla legge finanziaria. Le modalità di applicazione di detto decreto sono state stabilite col regolamento 14 marzo 1988, relativo alla tassa sull' ammasso e alla tassa destinata al bilancio accessorio delle prestazioni sociali agricole in materia d' importazione e d' esportazione di cereali e di prodotti derivati. 4 A norma dell' art. 1 del decreto n. 87-676, la tassa di cui trattasi viene pagata dai collettori autorizzati e dai produttori di sementi su tutti i quantitativi di grano tenero, di grano duro, di orzo o di granoturco rivenduti a terzi o impiegati, nonché dagli importatori sui quantitativi importati di tali cereali. La tassa grava totalmente sugli utenti e il suo gettito è assegnato all' ONIC. Dalla tassa sono esentati in particolare i cereali esportati, mentre la tassa viene rimborsata quanto ai cereali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti che fruiscono delle restituzioni alla produzione contemplate dall' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1). 5 I prodotti derivati dai cereali nonché i prodotti trasformati e le merci non appartenenti all' allegato II del [OSCURATO:PERSONA] derivate dai cereali tassati danno luogo, rispettivamente, all' importazione o all' esportazione, alla riscossione o, al rimborso della tassa, tenuto conto dei corrispondenti quantitativi di cereali previsti dai regolamenti comunitari. 6 L' aliquota della tassa era stabilita in 3 FF per tonnellata d' orzo, di grano o di granoturco all' epoca dei fatti che hanno dato origine alla causa principale. 7 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]' h fabbricano mangimi per animali utilizzando cereali. Essendo state assoggettate, al momento dell' acquisto di tali cereali, alla tassa che ritengono in contrasto col diritto comunitario, esse ne chiedevano il rimborso per il periodo 1 luglio 1986 - 31 marzo 1988. Non avendo ricevuto risposta, le stesse citavano l' amministrazione delle imposte dinanzi al Tribunal de grande instance di Pau, onde impugnare la decisione implicita di rigetto del loro reclamo ed ottenere la restituzione degli importi versati. 8 L' organo giurisdizionale nazionale ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "- Se la tassa sull' ammasso stabilita dai decreti 23 agosto 1982, n. 82-732, e 17 agosto 1987, n. 87-676, possa essere qualificata tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale o, in alternativa, imposizione interna discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA] istitutivo della CEE; - se possa essere ritenuta in contrasto con le norme della politica agricola comune, poiché il suo gettito serve a coprire spese nazionali d' ammasso; - se possa essere qualificata, a causa della destinazione del suo gettito e dei meccanismi di rimborso, aiuto pubblico vietato dall' art. 92 del medesimo [OSCURATO:PERSONA]". 9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla competenza della Corte 10 In limine, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale col diritto comunitario. La Corte può tuttavia ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto degli elementi esposti da quest' ultimo, gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario, onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X., Racc. pag. 2545). Sulla seconda questione 11 Per quanto riguarda la seconda questione, si deve ricordare del pari che, risolvendo una questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunal de grande instance di Morlaix, riguardo alla stessa tassa parafiscale di cui si discute nella causa principale, la Corte, con sentenza 19 novembre 1991, causa C-235/90, Morvan (Racc. pag. I-5419), si è già pronunciata sull' interpretazione delle norme della politica agricola comune. Essa ha quindi affermato quanto segue: "Il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti". 12 Poiché gli elementi di fatto e di diritto relativi alla presente causa sono identici a quelli della precitata causa C-235/90, si deve risolvere nello stesso modo la seconda questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale di rinvio. Sulla prima questione 13 Con la prima questione il giudice nazionale chiede chiarimenti sulla nozione di tassa d' effetto equivalente a dazi doganali, contemplata dagli artt. 12 e seguenti del [OSCURATO:PERSONA] CEE nonché su quella d' imposizione interna discriminatoria di cui all' art. 95 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla tassa parafiscale di cui trattasi, applicata ai prodotti importati, onde verificarne la compatibilità con detti articoli. 14 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Société commerciale de l' Ouest e a., Racc. pag. I-1847), le disposizioni relative alle tasse d' effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che nel sistema del [OSCURATO:PERSONA] una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie. 15 Per quanto riguarda le tasse d' effetto equivalente, la Corte ha più volte precisato (v. menzionata sentenza 11 marzo 1992, Société commerciale de l' Ouest e a.) che il divieto di cui trattasi riguarda qualsiasi tassa riscossa in occasione o a causa dell' importazione, che si applichi specificamente a un prodotto importato con esclusione del prodotto nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l' attività di un ente di diritto pubblico possono costituire tasse d' effetto equivalente. 16 Occorre precisare che la nozione di tassa d' effetto equivalente comprende del pari la situazione in cui un onere, gravante tanto sul prodotto importato quanto sul prodotto nazionale, viene rimborsato quando esso si applica a quest' ultimo, per esempio, in occasione della sua trasformazione. Ciò varrebbe per una tassa rimborsata per cereali impiegati nella fabbricazione di prodotti derivati nazionali, mentre alcun rimborso è previsto per i cereali contenuti nei prodotti derivati importati, in quanto l' onere fiscale in definitiva grava solo su questi ultimi. 17 Un onere pecuniario non rientra tuttavia nella qualificazione di tassa d' effetto equivalente qualora esso sia riscosso a causa di controlli effettuati per conformarsi ad obblighi imposti dal diritto comunitario (v. sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5), o qualora esso costituisca la contropartita di un servizio effettivamente reso all' operatore, di un ammontare proporzionato a detto servizio (v. sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 3573), o ancora qualora esso appartenga ad un regime generale di tributi interni, che gravi sistematicamente sui prodotti nazionali e su quelli importati in base agli stessi criteri (v. stessa sentenza). Questa situazione implica tuttavia che l' imposta colpisca le due categorie di prodotti nella stessa fase di smercio e che il fatto generatore d' imposta sia identico per i due prodotti (v. sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit/Francia, Racc. pag. 1923). 18 Per quanto concerne l' obbligo relativo all' identità del fatto generatore dell' imposta, occorre precisare che, in un caso come quello della fattispecie, non si può individuare una differenza nel fatto che il prodotto importato è tassato al momento dell' importazione e il prodotto nazionale al momento della sua cessione a terzi o del suo impiego, poiché risulta che nella realtà economica la fase di smercio è la stessa, in quanto entrambe le operazioni vengono effettuate per l' utilizzazione del prodotto. 19 Nel caso di un regime generale di tributi interni che gravi sistematicamente sui prodotti nazionali e sui prodotti importati in base a criteri identici, si applicano le disposizioni dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA]. Queste disposizioni vietano ad uno Stato membro di tassare direttamente o indirettamente le merci degli altri Stati membri con imposizioni interne superiori a quelle che gravano sui prodotti nazionali similari o tali da proteggere altre produzioni nazionali; di conseguenza, il criterio di applicazione dell' art. 95 è il carattere discriminatorio o protezionistico di dette imposizioni. 20 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, può essere necessario tener conto della destinazione del gettito della tassa, tanto nell' ambito degli artt. 12 e seguenti, quanto in quello dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, qualora detto gettito sia esclusivamente destinato a promuovere attività di cui si avvantaggiano specificamente i prodotti nazionali tassati e che compensano integralmente l' onere su di essi gravante, detta imposizione costituisce comunque una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, in contrasto con gli artt. 12 e seguenti del [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, qualora i vantaggi che comporta la destinazione del gettito dell' imposizione compensino solo una parte dell' onere gravante sul prodotto nazionale, la tassa di cui trattasi è disciplinata dall' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA]. In quest' ultimo caso il tributo è incompatibile con questo articolo qualora sfavorisca il prodotto importato compensando parzialmente l' onere gravante sul prodotto nazionale tassato (v. summenzionata sentenza 11 marzo 1992, Société commerciale de l' Ouest e a.). 21 In un caso come quello di specie, il fatto che le merci di cui trattasi possano essere fornite all' ente d' intervento non costituisce un vantaggio ai sensi di detta giurisprudenza, poiché questo diritto discende direttamente dalla normativa comunitaria. Spetta al giudice nazionale valutare se vi siano altri vantaggi, finanziati con gli introiti provenienti dalla tassa di cui trattasi, tenendo conto del loro regime. 22 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione sollevata dal giudice nazionale come segue: una tassa parafiscale costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] CEE qualora la tassa sia definitivamente riscossa all' importazione di taluni prodotti, mentre essa viene rimborsata in caso di fabbricazione delle stesse merci sul territorio nazionale, o qualora i suoi introiti siano totalmente destinati a finanziare vantaggi di cui fruiscono esclusivamente i prodotti nazionali, compensando quindi integralmente l' onere gravante su questi ultimi. Qualora detti introiti siano parzialmente destinati a detti vantaggi, che compensano quindi soltanto una parte dell' onere sostenuto dai prodotti nazionali, la tassa di cui trattasi costituisce un' imposta discriminatoria vietata dall' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA]. Sulla terza questione 23 Con la terza questione il giudice nazionale s' interroga sulla compatibilità di una tassa quale quella di cui trattasi con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sugli aiuti statali. 24 A questo proposito occorre rilevare che, anche se detta tassa, sotto taluni profili, rientra nella sfera d' applicazione dell' art. 12 o dell' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA], la destinazione del suo gettito o i meccanismi del suo rimborso possono comunque costituire un aiuto statale, eventualmente incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell' art. 92 del [OSCURATO:PERSONA], come interpretati dalla giurisprudenza della Corte. 25 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, l' incompatibilità degli aiuti statali col mercato comune non è né assoluta né incondizionata. [OSCURATO:PERSONA], istituendo con l' art. 93 l' esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, mira a che l' accertamento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune risulti, sotto il sindacato della Corte, da un adeguato procedimento che spetta alla Commissione avviare. I singoli non possono quindi, invocando il solo art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali, né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su un' eventuale incompatibilità (v., da ultimo, sentenza 11 marzo 1992, Société commerciale de l' Ouest e a., già citata). 26 E' compito tuttavia dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, che è sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del [OSCURATO:PERSONA] e che ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere e accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure d' aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti. Detti giudici, qualora adottino una decisione al riguardo, non si pronunciano per questo sulla compatibilità delle misure di aiuto col mercato comune, in quanto per questa valutazione finale è competente esclusivamente la Commissione, sotto il sindacato della Corte di giustizia (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur, Racc. pag. I-5505). 27 Si deve pertanto risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che il rimborso di una tassa parafiscale quale quella della fattispecie o la destinazione del suo gettito possono costituire un aiuto statale incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell' art. 92, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto al riguardo dall' art. 93 del [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Pau con sentenze 28 maggio 1991, dichiara: 1) Il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti. 2) Una tassa parafiscale costituisce una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] CEE qualora la tassa sia definitivamente riscossa all' importazione di taluni prodotti, mentre essa viene rimborsata in caso di fabbricazione delle stesse merci sul territorio nazionale, o qualora i suoi introiti siano totalmente destinati a finanziare vantaggi di cui fruiscono esclusivamente i prodotti nazionali, compensando quindi integralmente l' onere gravante su questi ultimi. Qualora detti introiti siano parzialmente destinati a detti vantaggi, che compensano quindi soltanto una parte dell' onere sostenuto dai prodotti nazionali, la tassa di cui trattasi costituisce un' imposta discriminatoria vietata dall' art. 95 del [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il rimborso di una tassa parafiscale quale quella della fattispecie o la destinazione del suo gettito possono costituire un aiuto statale incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell' art. 92 del [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto al riguardo dall' art. 93 del [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris