Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 21204/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ari, cheha indicato indirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sez.VI, n. 403/2020, depositata il 13 gennaio 2020, non notificata;udita la relazione svolta nell’udienza del 6 maggio 2026 dal Consigliere Relatore,Numero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/20261.

Con avviso di accertamento n.

TF501AC04444/2017 l’AmministrazioneData pubblicazione 22/06/2026finanziaria ha accertato, nei confronti del contribuente, maggiori imposte ai finiIRPEF, IRAP e IVA, relative all’anno d’imposta 2011.

Avverso tale atto ilcontribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli, lamentando l’illegittimità della pretesa erariale sotto vari profili, che ilgiudice di primo grado ha disatteso, rigettando il ricorso.Il contribuente ha quindi impugnato la decisione innanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, deducendo l’erroneità della sentenza diprimo grado e insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, sezione sesta, con sentenza n. 403/2020,depositata il 13 gennaio 2020, ha rigettato l’appello, confermando la decisionedella Commissione provinciale e ritenendo infondate le censure mosse dalcontribuente avverso l’atto impositivo.Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafeaffidato a quattro motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato duplice memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la secondadelle quali, in data 10 marzo 2026, con allegati, ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio stante l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n.197/2022 e documentando l’avvenuto pagamento della prima rata e di quellesuccessive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art.36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnataper omessa motivazione, assumendo che la Commissione tributaria regionale sisarebbe limitata a richiamare per relationem una precedente decisione dellaNumero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/2026medesima Commissione senza riprodurne o richiamarne il contenuto, così daData pubblicazione 22/06/2026rendere incomprensibile l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparentenella parte in cui la CTR ha affermato che la documentazione prodotta nonsarebbe stata sufficiente a dimostrare la regolarità delle operazioni e l’effettivitàdelle prestazioni di sponsorizzazione, nonché la sussistenza di un collegamentotra l’attività pubblicitaria e l’incremento della clientela, ritenendo cosìinsussistente l’utilità economica dell’investimento.3.

Con il terzo e quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degliartt. 53, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 2697 cod. civ., l’erronea esclusione della deducibilità e delladetraibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno d’imposta 2011,assumendo che la Commissione tributaria regionale abbia frainteso il correttoconcetto di inerenza e abbia illegittimamente ancorato il giudizio sulladeducibilità dei costi a valutazioni di congruità economica e di ritornocommerciale dell’investimento, in contrasto con il regime normativo specialeapplicabile alla fattispecie.4.

Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizio, avanzatadal ricorrente alla luce della definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente dellariscossione, di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (cd.rottamazione quater).4.1.

L’istanza va accolta nei termini che seguono.4.2 Il comma 236 del già menzionato art. 1 prevede che:«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno arinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia delladichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dalgiudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento dellaNumero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/2026Data pubblicazione 22/06/2026definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti».In proposito, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5889del 15/03/2026, hanno statuito che, in forza della norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, come conv. dalla legge n.108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n.202/2024, conv., con modif., dalla legge n. 15/2025, l'effettivo perfezionamentodella definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossioneche sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della legge n.197/2022 e della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 241, dellamedesima legge n. 197/2022 o dall'art. 3 bis, comma 2, lett. c), del citato d.l.n. 202/2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata.4.3 Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, condichiarazione di adesione del 29/06/2023 (prot. n.

W-2023062908523960), hadomandato di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi all’ambito provinciale di Napoli, come emerge dallacomunicazione delle somme dovute n.

AT - 07190202302019127181 del28/07/2023.Da tale comunicazione risulta un debito residuo, alla data del 21/07/2023, paria euro 271.745,41, integralmente oggetto di definizione agevolata, con unimporto da pagare per la definizione pari a euro 131.810,24, da corrispondersiin 18 rate, l’ultima delle quali con scadenza al 30/11/2027.Numero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il ricorrente ha altresì prodotto la documentazione attestante l’avvenutopagamento della prima rata e di quelle successive fino al 27/11/2025.Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del presentegiudizio, avendo il ricorrente documentato l’intervenuta adesione alla definizioneagevolata, la comunicazione delle somme dovute e il versamento della primarata, cui la disciplina in esame, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite,ricollega l’effettivo perfezionamento della definizione ai soli fini processuali.Non ricorrono, invece, i presupposti per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere, la quale postula il definitivo venir meno della rescontroversa sul piano sostanziale, qui non ravvisabile, non risultando ancoraintegralmente eseguito il piano di pagamento, la cui scadenza finale è fissata al30/11/2027.5.

In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico dellaparte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, deld.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ari, cheha indicato indirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sez.VI, n. 403/2020, depositata il 13 gennaio 2020, non notificata;udita la relazione svolta nell’udienza del 6 maggio 2026 dal Consigliere Relatore,Numero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/20261. Con avviso di accertamento n. TF501AC04444/2017 l’AmministrazioneData pubblicazione 22/06/2026finanziaria ha accertato, nei confronti del contribuente, maggiori imposte ai finiIRPEF, IRAP e IVA, relative all’anno d’imposta 2011. Avverso tale atto ilcontribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli, lamentando l’illegittimità della pretesa erariale sotto vari profili, che ilgiudice di primo grado ha disatteso, rigettando il ricorso.Il contribuente ha quindi impugnato la decisione innanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, deducendo l’erroneità della sentenza diprimo grado e insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, sezione sesta, con sentenza n. 403/2020,depositata il 13 gennaio 2020, ha rigettato l’appello, confermando la decisionedella Commissione provinciale e ritenendo infondate le censure mosse dalcontribuente avverso l’atto impositivo.Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafeaffidato a quattro motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato duplice memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la secondadelle quali, in data 10 marzo 2026, con allegati, ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio stante l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n.197/2022 e documentando l’avvenuto pagamento della prima rata e di quellesuccessive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art.36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnataper omessa motivazione, assumendo che la Commissione tributaria regionale sisarebbe limitata a richiamare per relationem una precedente decisione dellaNumero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/2026medesima Commissione senza riprodurne o richiamarne il contenuto, così daData pubblicazione 22/06/2026rendere incomprensibile l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione.2. Con il secondo motivo il ricorrente, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparentenella parte in cui la CTR ha affermato che la documentazione prodotta nonsarebbe stata sufficiente a dimostrare la regolarità delle operazioni e l’effettivitàdelle prestazioni di sponsorizzazione, nonché la sussistenza di un collegamentotra l’attività pubblicitaria e l’incremento della clientela, ritenendo cosìinsussistente l’utilità economica dell’investimento.3. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degliartt. 53, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 2697 cod. civ., l’erronea esclusione della deducibilità e delladetraibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno d’imposta 2011,assumendo che la Commissione tributaria regionale abbia frainteso il correttoconcetto di inerenza e abbia illegittimamente ancorato il giudizio sulladeducibilità dei costi a valutazioni di congruità economica e di ritornocommerciale dell’investimento, in contrasto con il regime normativo specialeapplicabile alla fattispecie.4. Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizio, avanzatadal ricorrente alla luce della definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente dellariscossione, di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (cd.rottamazione quater).4.1. L’istanza va accolta nei termini che seguono.4.2 Il comma 236 del già menzionato art. 1 prevede che:«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno arinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia delladichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dalgiudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento dellaNumero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/2026Data pubblicazione 22/06/2026definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti».In proposito, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5889del 15/03/2026, hanno statuito che, in forza della norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, come conv. dalla legge n.108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n.202/2024, conv., con modif., dalla legge n. 15/2025, l'effettivo perfezionamentodella definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossioneche sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della legge n.197/2022 e della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 241, dellamedesima legge n. 197/2022 o dall'art. 3 bis, comma 2, lett. c), del citato d.l.n. 202/2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata.4.3 Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, condichiarazione di adesione del 29/06/2023 (prot. n. W-2023062908523960), hadomandato di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi all’ambito provinciale di Napoli, come emerge dallacomunicazione delle somme dovute n. AT - 07190202302019127181 del28/07/2023.Da tale comunicazione risulta un debito residuo, alla data del 21/07/2023, paria euro 271.745,41, integralmente oggetto di definizione agevolata, con unimporto da pagare per la definizione pari a euro 131.810,24, da corrispondersiin 18 rate, l’ultima delle quali con scadenza al 30/11/2027.Numero registro generale 24074/2020Numero sezionale 3820/2026Numero di raccolta generale 21204/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il ricorrente ha altresì prodotto la documentazione attestante l’avvenutopagamento della prima rata e di quelle successive fino al 27/11/2025.Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del presentegiudizio, avendo il ricorrente documentato l’intervenuta adesione alla definizioneagevolata, la comunicazione delle somme dovute e il versamento della primarata, cui la disciplina in esame, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite,ricollega l’effettivo perfezionamento della definizione ai soli fini processuali.Non ricorrono, invece, i presupposti per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere, la quale postula il definitivo venir meno della rescontroversa sul piano sostanziale, qui non ravvisabile, non risultando ancoraintegralmente eseguito il piano di pagamento, la cui scadenza finale è fissata al30/11/2027.5. In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico dellaparte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, deld.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 21204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris