CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 46337/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 02/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Palermo in data 20/05/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al provvedimento con il quale la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva dì concessione di un termine a difesa necessario per prendere cognizione degli atti ed informarsi sui fatti oggetto d'accusa, attesa l'imminenza della nomina (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio motivazionale per mancata pronuncia di sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansionì ed i tempi del processo (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5255 del 11/01/2017, D'Amico, Rv. 269415; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804). Il principio appena ricordato trovava senz'altro applicazione anche nel caso concreto, attesa la obiettiva semplicità della regiudicanda: la possibilità di consultare efficacemente gli atti è stata certamente garantita alla difesa dal fatto che la nomina è intervenuta quattro giorni prima dell'udienza, considerato altresì che l'imputato aveva sia il diritto che l'onere di recuperare il carteggio necessario presso il precedente difensore (né il ricorrente sostiene di essere stato a ciò impedito). Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. Il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è assistito da congrua motivazione che ha messo in luce l'impossibilità di ritenere il fatto di minima offensività, tenuto conto delle complessive modalità della condotta, sintomatiche di spregiudicatezza e di una certa professionalità a delinquere, anche tenuto conto dei numerosi e recenti precedenti penali specifici del reo ed il suo totale disinteresse per le prescrizioni dell'autorità giudiziaria, avendo lo stesso riportato condanne anche per il reato di evasione. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il fatto reato è del 22/04/2016. Il termine prescrizionale è di anni cinque considerati gli intervenuti eventi interruttivi. Il termine veniva a scadenza il 22/04/2021, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Come è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Níccoli, Rv. 239400). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/202