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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08623/2022

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ISTRO GENERALE SENTENZA n. 37522 del 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH) il 21 febbraio 1963; avverso la ordinanza n. 1399/21 RGA della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sulla richiesta di scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per decorso deo termini massimi di custodia cautelare o, comunque, di richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale attualmente in atto, ha rilevato, quanto al primo aspetto della richiesta formulata dall'istante che il termine massimo di custodia cautelare a quello relativo, pari a sei anni, sarebbe decorso, tenuto conto nel momento in cui lo stato di detenzione è iniziato, cioè il 18 settembre 2014, alla data del 17 settembre 2020;che, tuttavia, ad esso debbono essere aggiunti i periodi in cui il predetto termine massimo è rimasto sospeso, la cui sommatoria differisce la scadenza del termine in questione di ulteriori 704 giorni, portandola, di conseguenza in avanti sino al 23 agosto 2022, mentre, con riferimento alla richiesta di sostituzione della misura con altra misura meno afflittiva, ha rilevato che la mancanza di modifiche del quadro cautelare a carico del Bellucci, attinto dalla intervenuta condanna in sede di gravame alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 160.000,00 di multa in relazione ad imputazioni afferenti a reati, anche di tipo associativo, riguardanti le sostanze stupefacenti, non avrebbe giustificato la adozione di misura di diversa natura rispetto a quella custodiale intramuraria.

Ha, pertanto, rigettato la richiesta.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Bellucci, lamentando I fatto che il calcolo del termine massimo di custodia cautelare applicata all'imputato fosse errrato in quanto le sospensioni dei termini di custodia cautelare non erano state comunicate nei termini di legge all'attuale ricorrente ed al suo difensore; esse non inciderebbero, comunque, sui termini di legge, come stabilito dalla recentissima legge n. 147 del 2021 in tema di riforma della Giustizia.

Ha, altresì, rilevato il ricorrente che il procedimento a carico del Bellucci ha ampiamente superato i termini per la sua procedibilità e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato nullo e l'imputato deve essere rimesso in libertà. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, quanto al primo aspetto lamentato dal ricorrente, che la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare, essendo stato previsto unitamente alla adozione della sentenza a carico del Bellucci è stato comunicato, diversamente da quanto affermato da parte del ricorrente, agli interessati contestualmente alla comunicazione del provvedimento giurisdizionale in questione.

Quanto alla non incidenza di detti eventi sospensivi per effetto della entrata in vigore della legge n. 147 del 2021, non è dato riscontrare, né essa è stata in alcun modo indicata dalla ricorrente difesa, in detta disposizione normativa alcuna disposizione che immediatamente abbia previsto la non computabilità degli eventi sospensivi richiamati dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del termine massimo di custodia cautelare.

Quanto da ultimo alla entrata in vigore della disciplina avente ad oggetto la introduzione di termini per la procedibilità dei giudizi impugnatori di cui alla legge n. 134 del 2021, è sufficiente rilevare, per affermare la non pertinenza della censura formulata dal ricorrente, che, a mente della previsione contenuta nel comma 3, dell'art. 2 della legge citata, le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 2 (comma che, prevedendo la introduzione nel codice di procedura penale dell'art. 344-bis disciplina i termini perentori per la celebrazione dei giudizi impugnatori: ndr) si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.

Trattasi, pertanto, di normativa, a prescindere da ogni altra considerazione, la cui applicazione è estranea alla presente fattispecie essendo i reati contestati al Bellucci risalenti ad epoca ampiamente anteriore alla indicazione cronologica danzi riportata.

Il ricorso deve, conclusivamente essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Considerato il perdurante stato di detenzione derivante a carico del Bellucci dalla adozione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., di essa deve essere data comunicazione, a cura della Cancelleria di questa Corte, alle autorità normativamente indicate.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISTRO GENERALE SENTENZA n. 37522 del 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH) il 21 febbraio 1963; avverso la ordinanza n. 1399/21 RGA della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sulla richiesta di scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per decorso deo termini massimi di custodia cautelare o, comunque, di richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale attualmente in atto, ha rilevato, quanto al primo aspetto della richiesta formulata dall'istante che il termine massimo di custodia cautelare a quello relativo, pari a sei anni, sarebbe decorso, tenuto conto nel momento in cui lo stato di detenzione è iniziato, cioè il 18 settembre 2014, alla data del 17 settembre 2020;che, tuttavia, ad esso debbono essere aggiunti i periodi in cui il predetto termine massimo è rimasto sospeso, la cui sommatoria differisce la scadenza del termine in questione di ulteriori 704 giorni, portandola, di conseguenza in avanti sino al 23 agosto 2022, mentre, con riferimento alla richiesta di sostituzione della misura con altra misura meno afflittiva, ha rilevato che la mancanza di modifiche del quadro cautelare a carico del Bellucci, attinto dalla intervenuta condanna in sede di gravame alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 160.000,00 di multa in relazione ad imputazioni afferenti a reati, anche di tipo associativo, riguardanti le sostanze stupefacenti, non avrebbe giustificato la adozione di misura di diversa natura rispetto a quella custodiale intramuraria. Ha, pertanto, rigettato la richiesta. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Bellucci, lamentando I fatto che il calcolo del termine massimo di custodia cautelare applicata all'imputato fosse errrato in quanto le sospensioni dei termini di custodia cautelare non erano state comunicate nei termini di legge all'attuale ricorrente ed al suo difensore; esse non inciderebbero, comunque, sui termini di legge, come stabilito dalla recentissima legge n. 147 del 2021 in tema di riforma della Giustizia. Ha, altresì, rilevato il ricorrente che il procedimento a carico del Bellucci ha ampiamente superato i termini per la sua procedibilità e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato nullo e l'imputato deve essere rimesso in libertà. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Si osserva, quanto al primo aspetto lamentato dal ricorrente, che la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare, essendo stato previsto unitamente alla adozione della sentenza a carico del Bellucci è stato comunicato, diversamente da quanto affermato da parte del ricorrente, agli interessati contestualmente alla comunicazione del provvedimento giurisdizionale in questione. Quanto alla non incidenza di detti eventi sospensivi per effetto della entrata in vigore della legge n. 147 del 2021, non è dato riscontrare, né essa è stata in alcun modo indicata dalla ricorrente difesa, in detta disposizione normativa alcuna disposizione che immediatamente abbia previsto la non computabilità degli eventi sospensivi richiamati dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del termine massimo di custodia cautelare. Quanto da ultimo alla entrata in vigore della disciplina avente ad oggetto la introduzione di termini per la procedibilità dei giudizi impugnatori di cui alla legge n. 134 del 2021, è sufficiente rilevare, per affermare la non pertinenza della censura formulata dal ricorrente, che, a mente della previsione contenuta nel comma 3, dell'art. 2 della legge citata, le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 2 (comma che, prevedendo la introduzione nel codice di procedura penale dell'art. 344-bis disciplina i termini perentori per la celebrazione dei giudizi impugnatori: ndr) si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020. Trattasi, pertanto, di normativa, a prescindere da ogni altra considerazione, la cui applicazione è estranea alla presente fattispecie essendo i reati contestati al Bellucci risalenti ad epoca ampiamente anteriore alla indicazione cronologica danzi riportata. Il ricorso deve, conclusivamente essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Considerato il perdurante stato di detenzione derivante a carico del Bellucci dalla adozione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., di essa deve essere data comunicazione, a cura della Cancelleria di questa Corte, alle autorità normativamente indicate. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10
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