Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23577/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità, con riguardo alla identificazione dell'odierna ricorrente, persona nota agli agenti operanti, in entrambe gli episodi in cui veniva notata nel piazzala antistante all'immobile.

Il precedente per evasione e i reiterati precedenti penali hanno ragionevolmente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché ritenuti elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità, con riguardo alla identificazione dell'odierna ricorrente, persona nota agli agenti operanti, in entrambe gli episodi in cui veniva notata nel piazzala antistante all'immobile. Il precedente per evasione e i reiterati precedenti penali hanno ragionevolmente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché ritenuti elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 23577/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris