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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 34721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva benevolmente concesso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché neppure chiariscono le ragioni poste a loro fondamento; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva benevolmente concesso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché neppure chiariscono le ragioni poste a loro fondamento; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 34721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris