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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07294/2026

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ORDINANZAsul ricorso 9695-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiENRICO CELLUPICA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controA.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE;4584 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3096/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 44/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Data pubblicazione 26/03/20261.

Con sentenza n. 6252/2015 il Tribunale di Napoli avevaaccolto la domanda di “monetizzazione” delle ferie e festivitànon fruite durante l’ultimo anno di servizio dall’attore PaesanoGiovanni, ed aveva condannato la convenuta A.N.M. – [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del suddetto,di € 3.257,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli accoglieva l’appello proposto dalla A.N.M. contro lasentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava ladomanda proposta con il ricorso di primo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite lecensure formulate dall’appellante, rilevava che la questione allabase del gravame era stata già affrontata e risolta dalla stessaCorte in senso favorevole all’azienda in sentenze (di cui eranomenzionati gli estremi) e riteneva di prestare adesione a talegiurisprudenza, condividendone l’interpretazione normativaprospettata.4.

Riteneva, quindi, fondato il primo motivo d’appello concui ANM censurava la statuizione con la quale il giudice di primecure aveva ritenuto di escludere detta azienda dall’ambito diapplicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 8, d.l.95/2012 all’ANM, considerando il divieto operante solo per lepubbliche amministrazioni.5.

In particolare, trascritto in sentenza il testo dell’art. 5,comma 8, cit., la Corte osservava che già la lettura della norma,che fa riferimento non solo alla p.a., ma alle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025dava conto della erroneità della interpretazione restrittivNau mdearot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026dal primo giudice, posto che “nel conto economico consolidato”sono pacificamente inseriti soggetti di natura formalmenteprivatistica ma operanti con capitali pubblici per ilperseguimento di fini istituzionali (come ad es. l’ANAS e la RAI).6.

Secondo la Corte, gli enti che, pur rivestendo la formagiuridica societaria, realizzino il perseguimento di bisogni diinteresse generale non aventi carattere industriale ocommerciale e siano sottoposti ad una influenza pubblicadominante, nell’attuale contesto giurisprudenziale, venivanoqualificati come società in house; e in tale ambito rientravapacificamente l’ANM, siccome partecipata al 100% dal [OSCURATO:PERSONA], sottoposta all’integrale controllo dello stesso (comeda art. 13 dello Statuto, doc. 3 della produzione della resistente)e costituita per esercitare il servizio di trasporto pubblico,costituente, all’evidenza, un servizio pubblico essenziale.7.

Per la Corte non poteva che concludersi per la operativitàdel divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5,comma 8, cit. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società inhouse providing del Comune di Napoli, pacificamente inseritonel conto economico consolidato della PubblicaAmministrazione.7.1.

Inoltre, premettendo che, in mancanza di richiamo allacontrattazione collettiva applicabile, non restava che farriferimento alle disposizioni legali, evidenziava che l’art. 10d.lgs. n. 66/2003 prevedeva che la monetizzazione delle ferienon godute nell’anno di maturazione può aver luogo solo nelcaso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alleNumero registro generale 9695/2021quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla leggeN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori.Data pubblicazione 26/03/20267.2.

Secondo la stessa, pertanto, era alla cessazione delrapporto di lavoro che bisognava far riferimento al fine dellaindividuazione del diritto alla monetizzazione – con conseguenteesclusione – dall’ambito applicativo della norma – dei solirapporti cessati alla data di entrata in vigore della stessa.8.

Nel caso in esame il rapporto di lavoro era cessato indata 1.9.2012 (dopo l’entrata in vigore della legge), a seguitodelle dimissioni presentate in data successiva all’entrata invigore della legge sul divieto di monetizzazione e dopo ilcomunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigore delcomma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava il personalealla fruizione delle ferie maturate”, stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva.8.1.

Secondo la Corte, quindi, il lavoratore, pur avendo altri45 giorni di ferie, avrebbe dovuto chiedere il godimento dellestesse e all’esito dimettersi stante il suddetto divieto,osservando che le dimissioni come atto volontario non eranodovute a responsabilità del datore di lavoro.8.2.

Se il lavoratore aveva presentato, legittimamente, leproprie dimissioni prima del godimento intero delle ferie, nonaveva però diritto alla monetizzazione delle stesse comeprevede la legge, poiché il mancato godimento delle ferie eradipeso da un atto della sua volontà non ascrivibile alla legge oal datore di lavoro.

Ne conseguiva la piena ascrivibilità allacondotta del lavoratore della omessa fruizione del periodoNumero registro generale 9695/2021feriale, siccome conseguente alla decisione di anticipare laN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026cessazione del rapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni.Data pubblicazione 26/03/2026Circostanza, quest’ultima, che escludeva, al contempo, laipotizzabilità di un indebito arricchimento della P.A., per laprestazione lavorativa scientemente resa in periodo di riposoferiale.9.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, e successivamemoria.10.

Resiste l’intimata con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360 co I° n. 3 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e dell’articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nullità della sentenzao del procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:10 comma secondo D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 nel combinatodisposto con gli articoli: 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 edall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008, (D.L. n. 112 del2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n.102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e comma 2) e L.30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5 in relazione all’art.97 Cost nel loro combinato disposto con la Carta fondamentale(art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzionedell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1981,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della CaNrtuame rdo edii r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio,concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario dilavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/CE, che interviene acodificare la materia) in particolare l’art. 7, paragrafo 2, delladirettiva 2003/88”.

Deduce, in sintesi, che la Corte d’appello “haerrato laddove a pag. 3 e seguenti ha ritenuto applicabile alricorrente la disciplina dettata dall’art. 5 comma 8 del D.L.95/2015”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art.

Art. 360 co.

I° n. 3, 5 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e nullità della sentenza odel procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:116 c.p.c., 2967 c.c., art. 11 Preleggi e 345 c.p.c. vizio dellasentenza ed errore di diritto, errore nel procedere, mancatapronuncia su una domanda – violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed eccesso dipronuncia su domanda mai proposta in primo grado – erroneitàdella motivazione, illogicità e illegittimità della stessa – eccessoe/o difetto di pronuncia.

Violazione degli artt. 7, paragrafo 1,dell’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88; violazione ofalsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 361 c.n. e art. 2109c.c., nonché dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell’art. 31,par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeariguardo alla retribuzione nel periodo di ferie, laddove lasentenza impugnata è nulla per aver escluso, dalla retribuzione,la somma dovuta di € 3.257,55 a titolo di indennità sostitutivaNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025di ferie non godute o in subordine a titolo di indebito oggNeumtetriov doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026o ancora a titolo di Arricchimento senza causa senza peraltroavere tenuto in alcun conto non soltanto il diritto interno maanche quello comunitario e, pertanto, ponendosi in contrastocon gli stessi”.3.

Il primo motivo è fondato.4.

Occorre sottolineare che questa Corte di recente, con lasent. 23.6.2025, n. 16772, si è occupata di fattispecie moltosimile a quella che ci occupa, che, tuttavia, vedeva qualericorrente per cassazione l’ANM, qui attuale controricorrente,nei confronti di diverso lavoratore.4.1.

In quel caso, difatti, la stessa Corte d’appello di Napoli,con la sentenza allora impugnata per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quella ora oggetto di ricorso da parte dell’ex-dipendente, aveva confermato il pronunciamento di prime cure,che aveva condannato detta società a pagare un importo a titolodi indennità per ferie non godute richiesta dal lavoratore alloraistante.5.

In particolare, questa Corte, nel respingere i tre motividi ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ha considerato quantosegue:

8. I primi due motivi del ricorso principale possono essereesaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sonoinfondati.9.

Occorre premettere che la Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha più volte esaminato la compatibilità con lanormativa europea ha più volte esaminato la compatibilità conNumero registro generale 9695/2021la normativa europea di discipline nazionali che pongano unN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026limite alla monetizzazione delle ferie non godute.Data pubblicazione 26/03/202610.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (CGUE del 6 novembre2018, C 684/16) la Corte ha affermato che l’art. 7, par. 2 dir.2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità economica per igiorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizionio pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento dellacessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcunaindennità per le ferie annuali retribuite non godute dallavoratore, che non possa più fruirne per essere ormai cessatoil rapporto.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentaledel lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quantofinalizzato a “una tutela efficace della sua sicurezza e della suasalute” (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno2001, in causa C-173/99, BECTU, punto 43 e 44; GrandeSezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10,Dolnigue – nonché la richiamata [OSCURATO:PERSONA]).11.

La Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 6 maggio2016, ha escluso, con una sentenza interpretativa di rigetto,l’illegittimità dell’art. 5 comma 8 del DL 95/12 soltanto oveinterpretata nel senso di consentire il divieto di corrisponderetrattamenti sostitutivi nei casi in cui la cessazione del rapportodi lavoro sia riconducibile a una scelta o a un comportamentodel lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità,pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delleferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelteNumero registro generale 9695/2021organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestateN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.Data pubblicazione 26/03/202612.

Sulla scia di queste pronunce, Cass. Sez.

Lav. sentenzan. 30558 del 2022 ha evidenziato che “la garanzia di un effettivogodimento delle ferie traspare, secondo prospettiveconvergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06,SchukHoff e Stringer ed altri)” e che il “diritto inderogabile” deilavoratori “è violato se la cessazione dal servizio vanifichi, senzaalcuna compensazione economica, il godimento delle feriecompromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile allavoratore”.13.

La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, hamutato parzialmente orientamento (confrontandosi con lagiurisprudenza espressa dalla CGUE) affermando che le ferieannuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale eirrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato ildiritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al terminedel rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo deldatore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare diavere adempiuto il proprio obbligo di concedere le feriemedesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, allacessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennitàsostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore dilavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delleferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempoavvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che leferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposoNumero registro generale 9695/2021ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026caso di mancata fruizione o di un periodo di riposo autorizzatoData pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n.17643 del 2023; Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass.n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo chequesta Corte ha ricondotto all’istituto della mora credendi dellavoratore (Cass. Sez.

L. – Sentenza n. 2496 del 01/02/2018).14.

Più di recente, la sentenza della Corte di Giustizia del18 gennaio 2024 nella Causa c-218/22, ha affermato chel’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31,paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea ostano a una normativa nazionale che, per esigenzeorganizzative e di contenimento della spesa pubblica, prevedail divieto di versare al lavoratore un’indennità economica per igiorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno diimpiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data dellacessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga finevolontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbiadimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di dettorapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.15.

In particolare, la sentenza ha affermato che “gli Statimembri non possono derogare al principio derivante dall’articolo7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31,paragrafo 2, della Carta, secondo il quale il diritto delle ferieannuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo diriferimento e/o del periodo di riporto fissato dal dirittoNumero registro generale 9695/2021nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione dNi umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026beneficiare delle sue ferie. … Se, invece, il lavoratore,Data pubblicazione 26/03/2026deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze chene sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annualiretribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare inmodo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso dicessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza diun’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite nongodute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre adetto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto16.

Dalla richiamata giurisprudenza emerge il chiaroriconoscimento dell’incomprimibilità del diritto del lavoratore:tali relativi principi sono stati recepiti nella giurisprudenzanazionale (da ultimo, Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 13691 del2025).17.

In quelli esaminati dalla Corte di Lussemburgo, sitrattava, peraltro, di caso in cui si discuteva della legittimità dieventuali limiti di riferimento ai datori di lavoro pubblici, per iquali operano esigenze inderogabili di contenimento della spesapubblica.18.

Nella vicenda in oggetto, la natura privatistica delladisciplina applicabile al rapporto tra le odierne parti esclude ognilimitazione al diritto del lavoratore.19.

Invero, rispetto alla società in house, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, per quanto intesa comearticolazione organizzativa dell’ente pubblico, ove posta in unasituazione di delegazione organica o addirittura diNumero registro generale 9695/2021subordinazione gerarchica, alla luce di una disamina materiale,N umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026si determina solo una responsabilità aggiuntiva (contabile)Data pubblicazione 26/03/2026rispetto a quella comune – secondo i dettami di Cass. s.u.26283/2013, poi ripresi dall’art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016 – masenza che ciò importi l’effetto di perdere l’applicazione dellostatuto dell’imprenditore.

Le norme speciali volte a regolare lacostituzione della società, la partecipazione pubblica al suocapitale e la designazione dei suoi organi, non possono dunqueincidere sul modo in cui essa opera nel mercato, né possonocomportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamentodi terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica.

Peraltro verso, la soggezione al potere di vigilanza e di controllopubblico, che consista nella verifica della correttezzadell’espletamento del servizio comunale svolto, riguarda lavigilanza sull’attività operativa della società nei suoi rapporticon l’ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi.20.

E’ dunque corretta l’impostazione seguita dalla Corte diappello di Napoli con la sentenza gravata, che – in sintesi – harispettato i principi di cui ai ricordati arresti di questa S.C., ossiache per le società a partecipazione pubblica vanno tenuti distintigli ambiti, di guisa che dette società vanno assoggettate aregole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici neisettori di attività in cui assume rilievo preminenterispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblicicoinvolti e la destinazione non privatistica della finanzad’intervento, mentre deve essere assoggettata alle normaliregole la gestione delle ferie dei dipendenti, con conseguenteesclusione del divieto di monetizzazione, così come affermatodalla Corte di merito.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202521.

In altri termini, la forma prescelta per la gestioNnuem erdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizio continua a essere privata né il controllo esercitatodall’ente pubblico è idoneo a modificare tale assetto che rimaneprivatistico, in assenza di una speciale disciplina in deroga allastessa, in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite;se ciò vale per la gestione, analogamente deve dirsi per irapporti di lavoro alle sue dipendenze che vanno gestiti secondole regole del diritto privato.22.

Il terzo motivo deve essere del pari rigettato.

L’oneredi dimostrare di aver sollecitato la fruizione delle ferie e di averconcretamente reso possibile la fruizione è a carico del datoredi lavoro, come precisato anche nei par. 49 e 50 della sentenzadella Corte di Giustizia su richiamata, ove detta Corte haaffermato:“49.

Il datore di lavoro è segnatamente tenuto, inconsiderazione del carattere imperativo del diritto alle ferieannuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e inpiena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente incondizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, senecessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo,in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie sianoancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.L’onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso,sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft zurNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202545 e 46).

50. Ne consegue che, qualora il datore di lavoNroum enroo dni r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenzanecessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizionedi fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto,circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deveritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine delperiodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, incaso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancatoversamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali nongodute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, el’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonchél’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenzadel 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zurpunti 46 e 55)”.23.

Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie lasocietà ricorrente non ha fornito alcuna prova, essendo emersosolo l’invio di una lettera generica al personale di sollecito afruire delle ferie, peraltro pervenuta al lavoratore quando nonvi erano più giorni disponibili per fruire dell’intero monte feriematurato e senza neppure l’avvertenza che, in mancanza discelta del lavoratore, l’azienda lo avrebbe posto d’ufficio in ferie.Né è stato provato tale collocamento d’ufficio in feriedell’odierno controricorrente” .6.

Rileva il Collegio che analogo ragionamento decisorio inbase ai medesimi principi di diritto è stato svolto nella coevasent. 23.6.2025, n. 16773, in cui questa Corte, in relazione adaltra fattispecie simile a quella che ci occupa, ha respinto ilNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pure sNoumceierot dài r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026in house providing (della Regione Lazio).7.

Rispetto a quanto considerato in tali due sentenze diquesta Sezione si devono aggiungere le seguenti considerazioni,rilevanti in relazione alla fattispecie concreta ora in esame.7.1.

La sopra richiamata sentenza della Corte di giustiziaUE del 18.1.2024 nella [OSCURATO:PERSONA]218/22, si è pronunciata sudomanda pregiudiziale nel corso di giudizio introdotto dinanzi alTribunale di Lecce da un dipendente del Comune di Copertino,il quale, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito di dimissionivolontarie, aveva cessato le sue funzioni per accedere alpensionamento anticipato, e riteneva di aver diritto adun’indennità finanziaria per 79 giorni di ferie annuali retribuitematurati nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, proponendouna domanda di monetizzazione di tali giorni di ferie non goduti.Il Comune di Copertino aveva contestato tale domandadinanzi al suddetto Tribunale, poi giudice del rinviopregiudiziale, richiamando quale disposizione ostativa appuntol’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (cfr. a riguardo i paragrafiiniziali della sentenza della Corte di giustizia UE).7.2.

Ergo, la ridetta sentenza della sentenza della Corte digiustizia UE concerneva caso nel quale, come in quello inesame, in fatto, si era in presenza di dimissioni volontarie dellavoratore (i quale, tuttavia, diversamente dalla fattispecie inesame, era pubblico impiegato), e, in diritto, era profilato comeapplicabile ratione temporis l’ora cit. art. 5, comma 8.8.

Ritiene allora il Collegio che la sentenza impugnata nonsia conforme ai principi di diritto sin qui illustrati.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/20259.

Come già riferito in narrativa (v. §§ 8.,

8.1. e 8.N2u.m)e,ro ldai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Corte distrettuale ha considerato applicabile l’art. 5, comma 8,d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 135, perché tale norma era entrata invigore prima che il rapporto di lavoro in questione cessasse indata 1.9.2012, a seguito delle dimissioni presentate in datasuccessiva all’entrata in vigore del divieto di monetizzazione edopo il comunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigoredel comma 8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava ilpersonale alla fruizione delle ferie maturate” stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva .Ha osservato, ancora, che: “Le dimissioni come attovolontario non erano dovute a responsabilità del datore dilavoro.Se il lavoratore ha presentato, legittimamente, le propriedimissioni prima del godimento intero delle ferie non ha peròdiritto alla monetizzazione delle stesse come prevede la leggepoiché il mancato godimento delle ferie è dipeso da un atto,ripetiamo legittimo, della sua volontà non ascrivibile alla leggeo al datore di lavoro.Ne consegue la piena ascrivibilità alla condotta dellavoratore della omessa fruizione del periodo feriale, siccomeconseguente alla decisione di anticipare la cessazione delrapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni”.10.

Ora, precisato che l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012(conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012, è entratoin vigore il 7.7.2012, erroneamente in primo luogo la Corte hacreduto applicabile il c.d. divieto di monetizzazione ivi introdottoa lavoratore dipendente, non da una pubblica amministrazione,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ma da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto società sì in house providiNnumge rdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Comune di Napoli, ma rispetto alla quale non era operante queldivieto, restando essa “assoggettata alle normali regole digestione delle ferie dei dipendenti”, come statuito in Cass. n.16772/2025, prima e dopo l’entrata in vigore della suddettanorma.11.

In ogni caso la Corte distrettuale sempre erroneamenteha annesso portata dirimente alle dimissioni presentate dallavoratore in data successiva all’entrata in vigore del divieto dimonetizzazione delle ferie non godute, recato da taledisposizione.Detta ipotesi delle “dimissioni” è sì espressamentecontemplata (tra altre di “cessazione dl rapporto di lavoro”) nelsecondo periodo del più volte cit. comma 8 dell’art. 5, ma èquest’ultimo, come già detto, a non essere applicabile al casoin esame.11.1.

Inoltre, in termini generali occorre sottolineare cheal punto 40 della sentenza 18.1.2024 in C-218/22, la Corte digiustizia europea ha premesso che “il motivo della cessazionedel rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del dirittoall’indennità finanziaria previsto dall’articolo 7, paragrafo 2,della direttiva 2003/88 (v. in tal senso, sentenza del 25novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti32 e 34)”; principio, questo, come si è visto, richiamato perdecidere questione pregiudiziale che era stata sollevata (inordine al medesimo “diritto italiano” vigente ratione temporis inordine alla fattispecie in esame: cfr. sempre le premesse dellasentenza della Corte di giustizia), con precipuo riferimento acaso relativo a dimissioni di un pubblico dipendente, intervenuteNumero registro generale 9695/2021(a partire dal 1° ottobre 2016) ampiamente dopo l’entrata inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026vigore della norma in ipotesi ostativa alla monetizzazione deiData pubblicazione 26/03/2026giorni di ferie non goduti.Come pure si è visto, anche la soluzione conclusivamentefornita dalla Corte europea è esplicitamente riferita all’ipotesiche il lavoratore “ponga fine volontariamente a tale rapporto dilavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nelcorso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dallasua volontà”.A sua volta quest’ultima parte della conclusione raggiuntadalla Corte UE (“e non abbia dimostrato …”) è da leggersiovviamente alla luce delle considerazioni in punto didistribuzione degli oneri probatori di cui ai punti 49 e 50 dellamotivazione della sua sentenza, già evidenziati in Cass. n.16772 e n. 16773 del 2025.11.2.

Ebbene, anche la dilatata valenza sostanziale che laCorte di merito ha annesso alle dimissioni del lavoratore,profilando a suo carico l’onere di chiedere lo smaltimento dei 45giorni di ferie non godute e all’esito “dimettersi stante il divietodi monetizzazione delle ferie”, si pone in contrasto con i principienucleati dalla Corte di giustizia, già recepiti da questa Cortenelle suddette sentenze.11.3.

La Corte d’appello, infatti, non ha accertato che ladatrice di lavoro avesse assolto ai rigorosi oneri probatoricomunque incombenti sulla stessa in subiecta materia, comespecificamente delineati ai punti 49 e 50 della più volte cit.sentenza della Corte di giustizia.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Tali oneri della prova in giudizio, invero, afferiscono,N aum eloror doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026volta, all’adempimento di precisi ed altrettanto rilevanti obblighilegali a carico del datore di lavoro nel corso del rapporto e adpersonam in favore del lavoratore interessato; dei qualiobblighi, in relazione alla fattispecie concreta in esame,dev’essere sottolineato quello di invitare il lavoratore, non solo“in modo accurato”, ma “in tempo utile a garantire che tali feriesiano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”(sottolineature di questa Corte).11.4.

Pervero, i giudici di secondo grado, in disparte la nonapplicabilità ad [OSCURATO:SOCIETA]. del divieto di monetizzazionesancito dall’art. 5, comma 8, cit., su questo piano fattuale eprobatorio si sono limitati ad accennare ad un comunicatoaziendale del quale non sono stati specificati la data, le modalitàdi diffusione e il completo contenuto, ma che si trae essereintervenuto solo all’indomani dell’ “entrata in vigore del comma8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, tanto che il rapportocessò l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, poco dopo tale entrata in vigorein virtù di dimissioni del lavoratore successive a quelcomunicato.Nulla dice la Corte d’appello sulla condotta della datrice ariguardo per tutto il periodo anteriore all’introduzione di undivieto non operante per la stessa e, segnatamente, circa ilperiodo in cui erano maturate ferie non godute pari a ben 45giorni.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202512.

L’accoglimento del primo motivo comNupmoerrot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’assorbimento del secondo che, al netto della sovrabbondanzadi vizi che vi sono denunciati in base a plurimi e disparatiparametri normativi, s’incentra essenzialmente sulla tesidell’irretroattività della norma di cui all’art. 5 d.l. cit. (cfr. pagg.27-28 del ricorso per cassazione).Difatti, per quanto sopra chiarito, segnatamente il divietodi monetizzazione delle ferie non godute ivi sancito in radicenon era comunque applicabile ai rapporti di lavoro con A.N.M.s.p.a.13.

In conclusione, dichiarato assorbito il secondo motivodi ricorso, in accoglimento del primo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, oltre a regolare lespese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione,dovrà riesaminare il caso conformandosi a tutti i principi didiritto in motivazione illustrati e segnatamente al seguente: “Ilgiudice del rinvio, esclusa l’applicabilità alla fattispecie di cui ècausa della disciplina contenuta nell’art. 5, comma 8, d.l. n.95/2012, conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012,e in applicazione invece delle diverse norme di diritto valevoli evigenti nel periodo che rileva in causa fino alle dimissioni dellavoratore ai fini della gestione delle ferie, dovrà riesaminare ilcaso, tenendo conto che il datore di lavoro è segnatamentetenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alleferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utiledell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore siaeffettivamente in condizione di fruire delle ferie annualiretribuite, invitandolo, se necessario, formalmente a farlo, e nelNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025contempo informandolo, in modo accurato e in tempo Nuutmileero dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportareall’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte acontribuire, del fatto che se egli non ne fruisce, tali ferieandranno perse al termine del periodo di riferimento o di unperiodo di riporto autorizzato, o non potranno più esseresostituite da un’indennità finanziaria, e che l’onere della provaa riguardo incombe al datore di lavoro”.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Monetizzazionedelle ferie nonSEZIONE LAVOROgoduteComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 9695/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 9695-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiENRICO CELLUPICA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controA.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE;4584 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3096/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 44/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Data pubblicazione 26/03/20261.

Con sentenza n. 6252/2015 il Tribunale di Napoli avevaaccolto la domanda di “monetizzazione” delle ferie e festivitànon fruite durante l’ultimo anno di servizio dall’attore PaesanoGiovanni, ed aveva condannato la convenuta A.N.M. – [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del suddetto,di € 3.257,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli accoglieva l’appello proposto dalla A.N.M. contro lasentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava ladomanda proposta con il ricorso di primo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite lecensure formulate dall’appellante, rilevava che la questione allabase del gravame era stata già affrontata e risolta dalla stessaCorte in senso favorevole all’azienda in sentenze (di cui eranomenzionati gli estremi) e riteneva di prestare adesione a talegiurisprudenza, condividendone l’interpretazione normativaprospettata.4.

Riteneva, quindi, fondato il primo motivo d’appello concui ANM censurava la statuizione con la quale il giudice di primecure aveva ritenuto di escludere detta azienda dall’ambito diapplicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 8, d.l.95/2012 all’ANM, considerando il divieto operante solo per lepubbliche amministrazioni.5.

In particolare, trascritto in sentenza il testo dell’art. 5,comma 8, cit., la Corte osservava che già la lettura della norma,che fa riferimento non solo alla p.a., ma alle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025dava conto della erroneità della interpretazione restrittivNau mdearot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026dal primo giudice, posto che “nel conto economico consolidato”sono pacificamente inseriti soggetti di natura formalmenteprivatistica ma operanti con capitali pubblici per ilperseguimento di fini istituzionali (come ad es. l’ANAS e la RAI).6.

Secondo la Corte, gli enti che, pur rivestendo la formagiuridica societaria, realizzino il perseguimento di bisogni diinteresse generale non aventi carattere industriale ocommerciale e siano sottoposti ad una influenza pubblicadominante, nell’attuale contesto giurisprudenziale, venivanoqualificati come società in house; e in tale ambito rientravapacificamente l’ANM, siccome partecipata al 100% dal [OSCURATO:PERSONA], sottoposta all’integrale controllo dello stesso (comeda art. 13 dello Statuto, doc. 3 della produzione della resistente)e costituita per esercitare il servizio di trasporto pubblico,costituente, all’evidenza, un servizio pubblico essenziale.7.

Per la Corte non poteva che concludersi per la operativitàdel divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5,comma 8, cit. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società inhouse providing del Comune di Napoli, pacificamente inseritonel conto economico consolidato della PubblicaAmministrazione.7.1.

Inoltre, premettendo che, in mancanza di richiamo allacontrattazione collettiva applicabile, non restava che farriferimento alle disposizioni legali, evidenziava che l’art. 10d.lgs. n. 66/2003 prevedeva che la monetizzazione delle ferienon godute nell’anno di maturazione può aver luogo solo nelcaso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alleNumero registro generale 9695/2021quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla leggeN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori.Data pubblicazione 26/03/20267.2.

Secondo la stessa, pertanto, era alla cessazione delrapporto di lavoro che bisognava far riferimento al fine dellaindividuazione del diritto alla monetizzazione – con conseguenteesclusione – dall’ambito applicativo della norma – dei solirapporti cessati alla data di entrata in vigore della stessa.8.

Nel caso in esame il rapporto di lavoro era cessato indata 1.9.2012 (dopo l’entrata in vigore della legge), a seguitodelle dimissioni presentate in data successiva all’entrata invigore della legge sul divieto di monetizzazione e dopo ilcomunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigore delcomma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava il personalealla fruizione delle ferie maturate”, stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva.8.1.

Secondo la Corte, quindi, il lavoratore, pur avendo altri45 giorni di ferie, avrebbe dovuto chiedere il godimento dellestesse e all’esito dimettersi stante il suddetto divieto,osservando che le dimissioni come atto volontario non eranodovute a responsabilità del datore di lavoro.8.2.

Se il lavoratore aveva presentato, legittimamente, leproprie dimissioni prima del godimento intero delle ferie, nonaveva però diritto alla monetizzazione delle stesse comeprevede la legge, poiché il mancato godimento delle ferie eradipeso da un atto della sua volontà non ascrivibile alla legge oal datore di lavoro.

Ne conseguiva la piena ascrivibilità allacondotta del lavoratore della omessa fruizione del periodoNumero registro generale 9695/2021feriale, siccome conseguente alla decisione di anticipare laN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026cessazione del rapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni.Data pubblicazione 26/03/2026Circostanza, quest’ultima, che escludeva, al contempo, laipotizzabilità di un indebito arricchimento della P.A., per laprestazione lavorativa scientemente resa in periodo di riposoferiale.9.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, e successivamemoria.10.

Resiste l’intimata con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360 co I° n. 3 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e dell’articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nullità della sentenzao del procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:10 comma secondo D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 nel combinatodisposto con gli articoli: 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 edall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008, (D.L. n. 112 del2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n.102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e comma 2) e L.30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5 in relazione all’art.97 Cost nel loro combinato disposto con la Carta fondamentale(art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzionedell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1981,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della CaNrtuame rdo edii r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio,concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario dilavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/CE, che interviene acodificare la materia) in particolare l’art. 7, paragrafo 2, delladirettiva 2003/88”.

Deduce, in sintesi, che la Corte d’appello “haerrato laddove a pag. 3 e seguenti ha ritenuto applicabile alricorrente la disciplina dettata dall’art. 5 comma 8 del D.L.95/2015”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art.

Art. 360 co.

I° n. 3, 5 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e nullità della sentenza odel procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:116 c.p.c., 2967 c.c., art. 11 Preleggi e 345 c.p.c. vizio dellasentenza ed errore di diritto, errore nel procedere, mancatapronuncia su una domanda – violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed eccesso dipronuncia su domanda mai proposta in primo grado – erroneitàdella motivazione, illogicità e illegittimità della stessa – eccessoe/o difetto di pronuncia.

Violazione degli artt. 7, paragrafo 1,dell’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88; violazione ofalsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 361 c.n. e art. 2109c.c., nonché dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell’art. 31,par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeariguardo alla retribuzione nel periodo di ferie, laddove lasentenza impugnata è nulla per aver escluso, dalla retribuzione,la somma dovuta di € 3.257,55 a titolo di indennità sostitutivaNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025di ferie non godute o in subordine a titolo di indebito oggNeumtetriov doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026o ancora a titolo di Arricchimento senza causa senza peraltroavere tenuto in alcun conto non soltanto il diritto interno maanche quello comunitario e, pertanto, ponendosi in contrastocon gli stessi”.3.

Il primo motivo è fondato.4.

Occorre sottolineare che questa Corte di recente, con lasent. 23.6.2025, n. 16772, si è occupata di fattispecie moltosimile a quella che ci occupa, che, tuttavia, vedeva qualericorrente per cassazione l’ANM, qui attuale controricorrente,nei confronti di diverso lavoratore.4.1.

In quel caso, difatti, la stessa Corte d’appello di Napoli,con la sentenza allora impugnata per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quella ora oggetto di ricorso da parte dell’ex-dipendente, aveva confermato il pronunciamento di prime cure,che aveva condannato detta società a pagare un importo a titolodi indennità per ferie non godute richiesta dal lavoratore alloraistante.5.

In particolare, questa Corte, nel respingere i tre motividi ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ha considerato quantosegue:

8. I primi due motivi del ricorso principale possono essereesaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sonoinfondati.9.

Occorre premettere che la Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha più volte esaminato la compatibilità con lanormativa europea ha più volte esaminato la compatibilità conNumero registro generale 9695/2021la normativa europea di discipline nazionali che pongano unN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026limite alla monetizzazione delle ferie non godute.Data pubblicazione 26/03/202610.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (CGUE del 6 novembre2018, C 684/16) la Corte ha affermato che l’art. 7, par. 2 dir.2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità economica per igiorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizionio pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento dellacessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcunaindennità per le ferie annuali retribuite non godute dallavoratore, che non possa più fruirne per essere ormai cessatoil rapporto.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentaledel lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quantofinalizzato a “una tutela efficace della sua sicurezza e della suasalute” (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno2001, in causa C-173/99, BECTU, punto 43 e 44; GrandeSezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10,Dolnigue – nonché la richiamata [OSCURATO:PERSONA]).11.

La Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 6 maggio2016, ha escluso, con una sentenza interpretativa di rigetto,l’illegittimità dell’art. 5 comma 8 del DL 95/12 soltanto oveinterpretata nel senso di consentire il divieto di corrisponderetrattamenti sostitutivi nei casi in cui la cessazione del rapportodi lavoro sia riconducibile a una scelta o a un comportamentodel lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità,pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delleferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelteNumero registro generale 9695/2021organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestateN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.Data pubblicazione 26/03/202612.

Sulla scia di queste pronunce, Cass. Sez.

Lav. sentenzan. 30558 del 2022 ha evidenziato che “la garanzia di un effettivogodimento delle ferie traspare, secondo prospettiveconvergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06,SchukHoff e Stringer ed altri)” e che il “diritto inderogabile” deilavoratori “è violato se la cessazione dal servizio vanifichi, senzaalcuna compensazione economica, il godimento delle feriecompromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile allavoratore”.13.

La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, hamutato parzialmente orientamento (confrontandosi con lagiurisprudenza espressa dalla CGUE) affermando che le ferieannuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale eirrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato ildiritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al terminedel rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo deldatore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare diavere adempiuto il proprio obbligo di concedere le feriemedesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, allacessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennitàsostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore dilavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delleferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempoavvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che leferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposoNumero registro generale 9695/2021ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026caso di mancata fruizione o di un periodo di riposo autorizzatoData pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n.17643 del 2023; Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass.n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo chequesta Corte ha ricondotto all’istituto della mora credendi dellavoratore (Cass. Sez.

L. – Sentenza n. 2496 del 01/02/2018).14.

Più di recente, la sentenza della Corte di Giustizia del18 gennaio 2024 nella Causa c-218/22, ha affermato chel’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31,paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea ostano a una normativa nazionale che, per esigenzeorganizzative e di contenimento della spesa pubblica, prevedail divieto di versare al lavoratore un’indennità economica per igiorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno diimpiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data dellacessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga finevolontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbiadimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di dettorapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.15.

In particolare, la sentenza ha affermato che “gli Statimembri non possono derogare al principio derivante dall’articolo7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31,paragrafo 2, della Carta, secondo il quale il diritto delle ferieannuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo diriferimento e/o del periodo di riporto fissato dal dirittoNumero registro generale 9695/2021nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione dNi umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026beneficiare delle sue ferie. … Se, invece, il lavoratore,Data pubblicazione 26/03/2026deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze chene sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annualiretribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare inmodo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso dicessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza diun’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite nongodute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre adetto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto16.

Dalla richiamata giurisprudenza emerge il chiaroriconoscimento dell’incomprimibilità del diritto del lavoratore:tali relativi principi sono stati recepiti nella giurisprudenzanazionale (da ultimo, Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 13691 del2025).17.

In quelli esaminati dalla Corte di Lussemburgo, sitrattava, peraltro, di caso in cui si discuteva della legittimità dieventuali limiti di riferimento ai datori di lavoro pubblici, per iquali operano esigenze inderogabili di contenimento della spesapubblica.18.

Nella vicenda in oggetto, la natura privatistica delladisciplina applicabile al rapporto tra le odierne parti esclude ognilimitazione al diritto del lavoratore.19.

Invero, rispetto alla società in house, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, per quanto intesa comearticolazione organizzativa dell’ente pubblico, ove posta in unasituazione di delegazione organica o addirittura diNumero registro generale 9695/2021subordinazione gerarchica, alla luce di una disamina materiale,N umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026si determina solo una responsabilità aggiuntiva (contabile)Data pubblicazione 26/03/2026rispetto a quella comune – secondo i dettami di Cass. s.u.26283/2013, poi ripresi dall’art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016 – masenza che ciò importi l’effetto di perdere l’applicazione dellostatuto dell’imprenditore.

Le norme speciali volte a regolare lacostituzione della società, la partecipazione pubblica al suocapitale e la designazione dei suoi organi, non possono dunqueincidere sul modo in cui essa opera nel mercato, né possonocomportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamentodi terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica.

Peraltro verso, la soggezione al potere di vigilanza e di controllopubblico, che consista nella verifica della correttezzadell’espletamento del servizio comunale svolto, riguarda lavigilanza sull’attività operativa della società nei suoi rapporticon l’ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi.20.

E’ dunque corretta l’impostazione seguita dalla Corte diappello di Napoli con la sentenza gravata, che – in sintesi – harispettato i principi di cui ai ricordati arresti di questa S.C., ossiache per le società a partecipazione pubblica vanno tenuti distintigli ambiti, di guisa che dette società vanno assoggettate aregole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici neisettori di attività in cui assume rilievo preminenterispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblicicoinvolti e la destinazione non privatistica della finanzad’intervento, mentre deve essere assoggettata alle normaliregole la gestione delle ferie dei dipendenti, con conseguenteesclusione del divieto di monetizzazione, così come affermatodalla Corte di merito.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202521.

In altri termini, la forma prescelta per la gestioNnuem erdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizio continua a essere privata né il controllo esercitatodall’ente pubblico è idoneo a modificare tale assetto che rimaneprivatistico, in assenza di una speciale disciplina in deroga allastessa, in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite;se ciò vale per la gestione, analogamente deve dirsi per irapporti di lavoro alle sue dipendenze che vanno gestiti secondole regole del diritto privato.22.

Il terzo motivo deve essere del pari rigettato.

L’oneredi dimostrare di aver sollecitato la fruizione delle ferie e di averconcretamente reso possibile la fruizione è a carico del datoredi lavoro, come precisato anche nei par. 49 e 50 della sentenzadella Corte di Giustizia su richiamata, ove detta Corte haaffermato:“49.

Il datore di lavoro è segnatamente tenuto, inconsiderazione del carattere imperativo del diritto alle ferieannuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e inpiena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente incondizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, senecessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo,in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie sianoancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.L’onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso,sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft zurNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202545 e 46).

50. Ne consegue che, qualora il datore di lavoNroum enroo dni r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenzanecessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizionedi fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto,circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deveritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine delperiodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, incaso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancatoversamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali nongodute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, el’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonchél’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenzadel 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zurpunti 46 e 55)”.23.

Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie lasocietà ricorrente non ha fornito alcuna prova, essendo emersosolo l’invio di una lettera generica al personale di sollecito afruire delle ferie, peraltro pervenuta al lavoratore quando nonvi erano più giorni disponibili per fruire dell’intero monte feriematurato e senza neppure l’avvertenza che, in mancanza discelta del lavoratore, l’azienda lo avrebbe posto d’ufficio in ferie.Né è stato provato tale collocamento d’ufficio in feriedell’odierno controricorrente” .6.

Rileva il Collegio che analogo ragionamento decisorio inbase ai medesimi principi di diritto è stato svolto nella coevasent. 23.6.2025, n. 16773, in cui questa Corte, in relazione adaltra fattispecie simile a quella che ci occupa, ha respinto ilNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pure sNoumceierot dài r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026in house providing (della Regione Lazio).7.

Rispetto a quanto considerato in tali due sentenze diquesta Sezione si devono aggiungere le seguenti considerazioni,rilevanti in relazione alla fattispecie concreta ora in esame.7.1.

La sopra richiamata sentenza della Corte di giustiziaUE del 18.1.2024 nella [OSCURATO:PERSONA]218/22, si è pronunciata sudomanda pregiudiziale nel corso di giudizio introdotto dinanzi alTribunale di Lecce da un dipendente del Comune di Copertino,il quale, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito di dimissionivolontarie, aveva cessato le sue funzioni per accedere alpensionamento anticipato, e riteneva di aver diritto adun’indennità finanziaria per 79 giorni di ferie annuali retribuitematurati nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, proponendouna domanda di monetizzazione di tali giorni di ferie non goduti.Il Comune di Copertino aveva contestato tale domandadinanzi al suddetto Tribunale, poi giudice del rinviopregiudiziale, richiamando quale disposizione ostativa appuntol’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (cfr. a riguardo i paragrafiiniziali della sentenza della Corte di giustizia UE).7.2.

Ergo, la ridetta sentenza della sentenza della Corte digiustizia UE concerneva caso nel quale, come in quello inesame, in fatto, si era in presenza di dimissioni volontarie dellavoratore (i quale, tuttavia, diversamente dalla fattispecie inesame, era pubblico impiegato), e, in diritto, era profilato comeapplicabile ratione temporis l’ora cit. art. 5, comma 8.8.

Ritiene allora il Collegio che la sentenza impugnata nonsia conforme ai principi di diritto sin qui illustrati.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/20259.

Come già riferito in narrativa (v. §§ 8.,

8.1. e 8.N2u.m)e,ro ldai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Corte distrettuale ha considerato applicabile l’art. 5, comma 8,d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 135, perché tale norma era entrata invigore prima che il rapporto di lavoro in questione cessasse indata 1.9.2012, a seguito delle dimissioni presentate in datasuccessiva all’entrata in vigore del divieto di monetizzazione edopo il comunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigoredel comma 8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava ilpersonale alla fruizione delle ferie maturate” stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva .Ha osservato, ancora, che: “Le dimissioni come attovolontario non erano dovute a responsabilità del datore dilavoro.Se il lavoratore ha presentato, legittimamente, le propriedimissioni prima del godimento intero delle ferie non ha peròdiritto alla monetizzazione delle stesse come prevede la leggepoiché il mancato godimento delle ferie è dipeso da un atto,ripetiamo legittimo, della sua volontà non ascrivibile alla leggeo al datore di lavoro.Ne consegue la piena ascrivibilità alla condotta dellavoratore della omessa fruizione del periodo feriale, siccomeconseguente alla decisione di anticipare la cessazione delrapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni”.10.

Ora, precisato che l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012(conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012, è entratoin vigore il 7.7.2012, erroneamente in primo luogo la Corte hacreduto applicabile il c.d. divieto di monetizzazione ivi introdottoa lavoratore dipendente, non da una pubblica amministrazione,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ma da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto società sì in house providiNnumge rdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Comune di Napoli, ma rispetto alla quale non era operante queldivieto, restando essa “assoggettata alle normali regole digestione delle ferie dei dipendenti”, come statuito in Cass. n.16772/2025, prima e dopo l’entrata in vigore della suddettanorma.11.

In ogni caso la Corte distrettuale sempre erroneamenteha annesso portata dirimente alle dimissioni presentate dallavoratore in data successiva all’entrata in vigore del divieto dimonetizzazione delle ferie non godute, recato da taledisposizione.Detta ipotesi delle “dimissioni” è sì espressamentecontemplata (tra altre di “cessazione dl rapporto di lavoro”) nelsecondo periodo del più volte cit. comma 8 dell’art. 5, ma èquest’ultimo, come già detto, a non essere applicabile al casoin esame.11.1.

Inoltre, in termini generali occorre sottolineare cheal punto 40 della sentenza 18.1.2024 in C-218/22, la Corte digiustizia europea ha premesso che “il motivo della cessazionedel rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del dirittoall’indennità finanziaria previsto dall’articolo 7, paragrafo 2,della direttiva 2003/88 (v. in tal senso, sentenza del 25novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti32 e 34)”; principio, questo, come si è visto, richiamato perdecidere questione pregiudiziale che era stata sollevata (inordine al medesimo “diritto italiano” vigente ratione temporis inordine alla fattispecie in esame: cfr. sempre le premesse dellasentenza della Corte di giustizia), con precipuo riferimento acaso relativo a dimissioni di un pubblico dipendente, intervenuteNumero registro generale 9695/2021(a partire dal 1° ottobre 2016) ampiamente dopo l’entrata inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026vigore della norma in ipotesi ostativa alla monetizzazione deiData pubblicazione 26/03/2026giorni di ferie non goduti.Come pure si è visto, anche la soluzione conclusivamentefornita dalla Corte europea è esplicitamente riferita all’ipotesiche il lavoratore “ponga fine volontariamente a tale rapporto dilavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nelcorso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dallasua volontà”.A sua volta quest’ultima parte della conclusione raggiuntadalla Corte UE (“e non abbia dimostrato …”) è da leggersiovviamente alla luce delle considerazioni in punto didistribuzione degli oneri probatori di cui ai punti 49 e 50 dellamotivazione della sua sentenza, già evidenziati in Cass. n.16772 e n. 16773 del 2025.11.2.

Ebbene, anche la dilatata valenza sostanziale che laCorte di merito ha annesso alle dimissioni del lavoratore,profilando a suo carico l’onere di chiedere lo smaltimento dei 45giorni di ferie non godute e all’esito “dimettersi stante il divietodi monetizzazione delle ferie”, si pone in contrasto con i principienucleati dalla Corte di giustizia, già recepiti da questa Cortenelle suddette sentenze.11.3.

La Corte d’appello, infatti, non ha accertato che ladatrice di lavoro avesse assolto ai rigorosi oneri probatoricomunque incombenti sulla stessa in subiecta materia, comespecificamente delineati ai punti 49 e 50 della più volte cit.sentenza della Corte di giustizia.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Tali oneri della prova in giudizio, invero, afferiscono,N aum eloror doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026volta, all’adempimento di precisi ed altrettanto rilevanti obblighilegali a carico del datore di lavoro nel corso del rapporto e adpersonam in favore del lavoratore interessato; dei qualiobblighi, in relazione alla fattispecie concreta in esame,dev’essere sottolineato quello di invitare il lavoratore, non solo“in modo accurato”, ma “in tempo utile a garantire che tali feriesiano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”(sottolineature di questa Corte).11.4.

Pervero, i giudici di secondo grado, in disparte la nonapplicabilità ad [OSCURATO:SOCIETA]. del divieto di monetizzazionesancito dall’art. 5, comma 8, cit., su questo piano fattuale eprobatorio si sono limitati ad accennare ad un comunicatoaziendale del quale non sono stati specificati la data, le modalitàdi diffusione e il completo contenuto, ma che si trae essereintervenuto solo all’indomani dell’ “entrata in vigore del comma8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, tanto che il rapportocessò l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, poco dopo tale entrata in vigorein virtù di dimissioni del lavoratore successive a quelcomunicato.Nulla dice la Corte d’appello sulla condotta della datrice ariguardo per tutto il periodo anteriore all’introduzione di undivieto non operante per la stessa e, segnatamente, circa ilperiodo in cui erano maturate ferie non godute pari a ben 45giorni.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202512.

L’accoglimento del primo motivo comNupmoerrot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’assorbimento del secondo che, al netto della sovrabbondanzadi vizi che vi sono denunciati in base a plurimi e disparatiparametri normativi, s’incentra essenzialmente sulla tesidell’irretroattività della norma di cui all’art. 5 d.l. cit. (cfr. pagg.27-28 del ricorso per cassazione).Difatti, per quanto sopra chiarito, segnatamente il divietodi monetizzazione delle ferie non godute ivi sancito in radicenon era comunque applicabile ai rapporti di lavoro con A.N.M.s.p.a.13.

In conclusione, dichiarato assorbito il secondo motivodi ricorso, in accoglimento del primo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, oltre a regolare lespese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione,dovrà riesaminare il caso conformandosi a tutti i principi didiritto in motivazione illustrati e segnatamente al seguente: “Ilgiudice del rinvio, esclusa l’applicabilità alla fattispecie di cui ècausa della disciplina contenuta nell’art. 5, comma 8, d.l. n.95/2012, conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012,e in applicazione invece delle diverse norme di diritto valevoli evigenti nel periodo che rileva in causa fino alle dimissioni dellavoratore ai fini della gestione delle ferie, dovrà riesaminare ilcaso, tenendo conto che il datore di lavoro è segnatamentetenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alleferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utiledell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore siaeffettivamente in condizione di fruire delle ferie annualiretribuite, invitandolo, se necessario, formalmente a farlo, e nelNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025contempo informandolo, in modo accurato e in tempo Nuutmileero dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportareall’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte acontribuire, del fatto che se egli non ne fruisce, tali ferieandranno perse al termine del periodo di riferimento o di unperiodo di riporto autorizzato, o non potranno più esseresostituite da un’indennità finanziaria, e che l’onere della provaa riguardo incombe al datore di lavoro”.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle speseprocessuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle speseprocessuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 9695-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiENRICO CELLUPICA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controA.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025      dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE;4584 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3096/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 44/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 6252/2015 il Tribunale di Napoli avevaaccolto la domanda di “monetizzazione” delle ferie e festivitànon fruite durante l’ultimo anno di servizio dall’attore PaesanoGiovanni, ed aveva condannato la convenuta A.N.M. – [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del suddetto,di € 3.257,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli accoglieva l’appello proposto dalla A.N.M. contro lasentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava ladomanda proposta con il ricorso di primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite lecensure formulate dall’appellante, rilevava che la questione allabase del gravame era stata già affrontata e risolta dalla stessaCorte in senso favorevole all’azienda in sentenze (di cui eranomenzionati gli estremi) e riteneva di prestare adesione a talegiurisprudenza, condividendone l’interpretazione normativaprospettata.4. Riteneva, quindi, fondato il primo motivo d’appello concui ANM censurava la statuizione con la quale il giudice di primecure aveva ritenuto di escludere detta azienda dall’ambito diapplicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 8, d.l.95/2012 all’ANM, considerando il divieto operante solo per lepubbliche amministrazioni.5. In particolare, trascritto in sentenza il testo dell’art. 5,comma 8, cit., la Corte osservava che già la lettura della norma,che fa riferimento non solo alla p.a., ma alle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025dava conto della erroneità della interpretazione restrittivNau mdearot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026dal primo giudice, posto che “nel conto economico consolidato”sono pacificamente inseriti soggetti di natura formalmenteprivatistica ma operanti con capitali pubblici per ilperseguimento di fini istituzionali (come ad es. l’ANAS e la RAI).6. Secondo la Corte, gli enti che, pur rivestendo la formagiuridica societaria, realizzino il perseguimento di bisogni diinteresse generale non aventi carattere industriale ocommerciale e siano sottoposti ad una influenza pubblicadominante, nell’attuale contesto giurisprudenziale, venivanoqualificati come società in house; e in tale ambito rientravapacificamente l’ANM, siccome partecipata al 100% dal [OSCURATO:PERSONA], sottoposta all’integrale controllo dello stesso (comeda art. 13 dello Statuto, doc. 3 della produzione della resistente)e costituita per esercitare il servizio di trasporto pubblico,costituente, all’evidenza, un servizio pubblico essenziale.7. Per la Corte non poteva che concludersi per la operativitàdel divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5,comma 8, cit. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società inhouse providing del Comune di Napoli, pacificamente inseritonel conto economico consolidato della PubblicaAmministrazione.7.1. Inoltre, premettendo che, in mancanza di richiamo allacontrattazione collettiva applicabile, non restava che farriferimento alle disposizioni legali, evidenziava che l’art. 10d.lgs. n. 66/2003 prevedeva che la monetizzazione delle ferienon godute nell’anno di maturazione può aver luogo solo nelcaso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alleNumero registro generale 9695/2021quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla leggeN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori.Data pubblicazione 26/03/20267.2. Secondo la stessa, pertanto, era alla cessazione delrapporto di lavoro che bisognava far riferimento al fine dellaindividuazione del diritto alla monetizzazione – con conseguenteesclusione – dall’ambito applicativo della norma – dei solirapporti cessati alla data di entrata in vigore della stessa.8. Nel caso in esame il rapporto di lavoro era cessato indata 1.9.2012 (dopo l’entrata in vigore della legge), a seguitodelle dimissioni presentate in data successiva all’entrata invigore della legge sul divieto di monetizzazione e dopo ilcomunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigore delcomma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava il personalealla fruizione delle ferie maturate”, stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva.8.1. Secondo la Corte, quindi, il lavoratore, pur avendo altri45 giorni di ferie, avrebbe dovuto chiedere il godimento dellestesse e all’esito dimettersi stante il suddetto divieto,osservando che le dimissioni come atto volontario non eranodovute a responsabilità del datore di lavoro.8.2. Se il lavoratore aveva presentato, legittimamente, leproprie dimissioni prima del godimento intero delle ferie, nonaveva però diritto alla monetizzazione delle stesse comeprevede la legge, poiché il mancato godimento delle ferie eradipeso da un atto della sua volontà non ascrivibile alla legge oal datore di lavoro. Ne conseguiva la piena ascrivibilità allacondotta del lavoratore della omessa fruizione del periodoNumero registro generale 9695/2021feriale, siccome conseguente alla decisione di anticipare laN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026cessazione del rapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni.Data pubblicazione 26/03/2026Circostanza, quest’ultima, che escludeva, al contempo, laipotizzabilità di un indebito arricchimento della P.A., per laprestazione lavorativa scientemente resa in periodo di riposoferiale.9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, e successivamemoria.10. Resiste l’intimata con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360 co I° n. 3 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e dell’articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nullità della sentenzao del procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:10 comma secondo D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 nel combinatodisposto con gli articoli: 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 edall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008, (D.L. n. 112 del2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n.102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e comma 2) e L.30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5 in relazione all’art.97 Cost nel loro combinato disposto con la Carta fondamentale(art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzionedell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1981,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della CaNrtuame rdo edii r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adottata a Strasburgo  il 12 dicembre 2007;direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio,concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario dilavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/CE, che interviene acodificare la materia) in particolare l’art. 7, paragrafo 2, delladirettiva 2003/88”. Deduce, in sintesi, che la Corte d’appello “haerrato laddove a pag. 3 e seguenti ha ritenuto applicabile alricorrente la disciplina dettata dall’art. 5 comma 8 del D.L.95/2015”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. Art. 360 co. I° n. 3, 5 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e nullità della sentenza odel procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:116 c.p.c., 2967 c.c., art. 11 Preleggi e 345 c.p.c. vizio dellasentenza ed errore di diritto, errore nel procedere, mancatapronuncia su una domanda – violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed eccesso dipronuncia su domanda mai proposta in primo grado – erroneitàdella motivazione, illogicità e illegittimità della stessa – eccessoe/o difetto di pronuncia. Violazione degli artt. 7, paragrafo 1,dell’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88; violazione ofalsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 361 c.n. e art. 2109c.c., nonché dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell’art. 31,par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeariguardo alla retribuzione nel periodo di ferie, laddove lasentenza impugnata è nulla per aver escluso, dalla retribuzione,la somma dovuta di € 3.257,55 a titolo di indennità sostitutivaNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025di ferie non godute o in subordine a titolo di indebito oggNeumtetriov doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026o ancora a titolo di Arricchimento senza causa senza peraltroavere tenuto in alcun conto non soltanto il diritto interno maanche quello comunitario e, pertanto, ponendosi in contrastocon gli stessi”.3. Il primo motivo è fondato.4. Occorre sottolineare che questa Corte di recente, con lasent. 23.6.2025, n. 16772, si è occupata di fattispecie moltosimile a quella che ci occupa, che, tuttavia, vedeva qualericorrente per cassazione l’ANM, qui attuale controricorrente,nei confronti di diverso lavoratore.4.1. In quel caso, difatti, la stessa Corte d’appello di Napoli,con la sentenza allora impugnata per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quella ora oggetto di ricorso da parte dell’ex-dipendente, aveva confermato il pronunciamento di prime cure,che aveva condannato detta società a pagare un importo a titolodi indennità per ferie non godute richiesta dal lavoratore alloraistante.5. In particolare, questa Corte, nel respingere i tre motividi ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ha considerato quantosegue: 8. I primi due motivi del ricorso principale possono essereesaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sonoinfondati.9. Occorre premettere che la Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha più volte esaminato la compatibilità con lanormativa europea ha più volte esaminato la compatibilità conNumero registro generale 9695/2021la normativa europea di discipline nazionali che pongano unN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026limite alla monetizzazione delle ferie non godute.Data pubblicazione 26/03/202610. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (CGUE del 6 novembre2018, C 684/16) la Corte ha affermato che l’art. 7, par. 2 dir.2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità economica per igiorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizionio pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento dellacessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcunaindennità per le ferie annuali retribuite non godute dallavoratore, che non possa più fruirne per essere ormai cessatoil rapporto. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentaledel lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quantofinalizzato a “una tutela efficace della sua sicurezza e della suasalute” (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno2001, in causa C-173/99, BECTU, punto 43 e 44; GrandeSezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10,Dolnigue – nonché la richiamata [OSCURATO:PERSONA]).11. La Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 6 maggio2016, ha escluso, con una sentenza interpretativa di rigetto,l’illegittimità dell’art. 5 comma 8 del DL 95/12 soltanto oveinterpretata nel senso di consentire il divieto di corrisponderetrattamenti sostitutivi nei casi in cui la cessazione del rapportodi lavoro sia riconducibile a una scelta o a un comportamentodel lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità,pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delleferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelteNumero registro generale 9695/2021organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestateN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.Data pubblicazione 26/03/202612. Sulla scia di queste pronunce, Cass. Sez. Lav. sentenzan. 30558 del 2022 ha evidenziato che “la garanzia di un effettivogodimento delle ferie traspare, secondo prospettiveconvergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06,SchukHoff e Stringer ed altri)” e che il “diritto inderogabile” deilavoratori “è violato se la cessazione dal servizio vanifichi, senzaalcuna compensazione economica, il godimento delle feriecompromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile allavoratore”.13. La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, hamutato parzialmente orientamento (confrontandosi con lagiurisprudenza espressa dalla CGUE) affermando che le ferieannuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale eirrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato ildiritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al terminedel rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo deldatore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare diavere adempiuto il proprio obbligo di concedere le feriemedesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, allacessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennitàsostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore dilavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delleferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempoavvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che leferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposoNumero registro generale 9695/2021ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026caso di mancata fruizione o di un periodo di riposo autorizzatoData pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n.17643 del 2023; Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass.n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo chequesta Corte ha ricondotto all’istituto della mora credendi dellavoratore (Cass. Sez. L. – Sentenza n. 2496 del 01/02/2018).14. Più di recente, la sentenza della Corte di Giustizia del18 gennaio 2024 nella Causa c-218/22, ha affermato chel’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31,paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea ostano a una normativa nazionale che, per esigenzeorganizzative e di contenimento della spesa pubblica, prevedail divieto di versare al lavoratore un’indennità economica per igiorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno diimpiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data dellacessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga finevolontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbiadimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di dettorapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.15. In particolare, la sentenza ha affermato che “gli Statimembri non possono derogare al principio derivante dall’articolo7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31,paragrafo 2, della Carta, secondo il quale il diritto delle ferieannuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo diriferimento e/o del periodo di riporto fissato dal dirittoNumero registro generale 9695/2021nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione dNi umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026beneficiare delle sue ferie. … Se, invece, il lavoratore,Data pubblicazione 26/03/2026deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze chene sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annualiretribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare inmodo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso dicessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza diun’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite nongodute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre adetto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto16. Dalla richiamata giurisprudenza emerge il chiaroriconoscimento dell’incomprimibilità del diritto del lavoratore:tali relativi principi sono stati recepiti nella giurisprudenzanazionale (da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13691 del2025).17. In quelli esaminati dalla Corte di Lussemburgo, sitrattava, peraltro, di caso in cui si discuteva della legittimità dieventuali limiti di riferimento ai datori di lavoro pubblici, per iquali operano esigenze inderogabili di contenimento della spesapubblica.18. Nella vicenda in oggetto, la natura privatistica delladisciplina applicabile al rapporto tra le odierne parti esclude ognilimitazione al diritto del lavoratore.19. Invero, rispetto alla società in house, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, per quanto intesa comearticolazione organizzativa dell’ente pubblico, ove posta in unasituazione di delegazione organica o addirittura diNumero registro generale 9695/2021subordinazione gerarchica, alla luce di una disamina materiale,N umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026si determina solo una responsabilità aggiuntiva (contabile)Data pubblicazione 26/03/2026rispetto a quella comune – secondo i dettami di Cass. s.u.26283/2013, poi ripresi dall’art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016 – masenza che ciò importi l’effetto di perdere l’applicazione dellostatuto dell’imprenditore. Le norme speciali volte a regolare lacostituzione della società, la partecipazione pubblica al suocapitale e la designazione dei suoi organi, non possono dunqueincidere sul modo in cui essa opera nel mercato, né possonocomportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamentodi terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica. Peraltro verso, la soggezione al potere di vigilanza e di controllopubblico, che consista nella verifica della correttezzadell’espletamento del servizio comunale svolto, riguarda lavigilanza sull’attività operativa della società nei suoi rapporticon l’ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi.20. E’ dunque corretta l’impostazione seguita dalla Corte diappello di Napoli con la sentenza gravata, che – in sintesi – harispettato i principi di cui ai ricordati arresti di questa S.C., ossiache per le società a partecipazione pubblica vanno tenuti distintigli ambiti, di guisa che dette società vanno assoggettate aregole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici neisettori di attività in cui assume rilievo preminenterispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblicicoinvolti e la destinazione non privatistica della finanzad’intervento, mentre deve essere assoggettata alle normaliregole la gestione delle ferie dei dipendenti, con conseguenteesclusione del divieto di monetizzazione, così come affermatodalla Corte di merito.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202521. In altri termini, la forma prescelta per la gestioNnuem erdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizio continua a essere privata né il controllo esercitatodall’ente pubblico è idoneo a modificare tale assetto che rimaneprivatistico, in assenza di una speciale disciplina in deroga allastessa, in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite;se ciò vale per la gestione, analogamente deve dirsi per irapporti di lavoro alle sue dipendenze che vanno gestiti secondole regole del diritto privato.22. Il terzo motivo deve essere del pari rigettato. L’oneredi dimostrare di aver sollecitato la fruizione delle ferie e di averconcretamente reso possibile la fruizione è a carico del datoredi lavoro, come precisato anche nei par. 49 e 50 della sentenzadella Corte di Giustizia su richiamata, ove detta Corte haaffermato:“49. Il datore di lavoro è segnatamente tenuto, inconsiderazione del carattere imperativo del diritto alle ferieannuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e inpiena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente incondizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, senecessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo,in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie sianoancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.L’onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso,sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft zurNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202545 e 46). 50. Ne consegue che, qualora il datore di lavoNroum enroo dni r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenzanecessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizionedi fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto,circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deveritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine delperiodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, incaso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancatoversamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali nongodute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, el’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonchél’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenzadel 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zurpunti 46 e 55)”.23. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie lasocietà ricorrente non ha fornito alcuna prova, essendo emersosolo l’invio di una lettera generica al personale di sollecito afruire delle ferie, peraltro pervenuta al lavoratore quando nonvi erano più giorni disponibili per fruire dell’intero monte feriematurato e senza neppure l’avvertenza che, in mancanza discelta del lavoratore, l’azienda lo avrebbe posto d’ufficio in ferie.Né è stato provato tale collocamento d’ufficio in feriedell’odierno controricorrente” .6. Rileva il Collegio che analogo ragionamento decisorio inbase ai medesimi principi di diritto è stato svolto nella coevasent. 23.6.2025, n. 16773, in cui questa Corte, in relazione adaltra fattispecie simile a quella che ci occupa, ha respinto ilNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pure sNoumceierot dài r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026in house providing (della Regione Lazio).7. Rispetto a quanto considerato in tali due sentenze diquesta Sezione si devono aggiungere le seguenti considerazioni,rilevanti in relazione alla fattispecie concreta ora in esame.7.1. La sopra richiamata sentenza della Corte di giustiziaUE del 18.1.2024 nella [OSCURATO:PERSONA]218/22, si è pronunciata sudomanda pregiudiziale nel corso di giudizio introdotto dinanzi alTribunale di Lecce da un dipendente del Comune di Copertino,il quale, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito di dimissionivolontarie, aveva cessato le sue funzioni per accedere alpensionamento anticipato, e riteneva di aver diritto adun’indennità finanziaria per 79 giorni di ferie annuali retribuitematurati nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, proponendouna domanda di monetizzazione di tali giorni di ferie non goduti.Il Comune di Copertino aveva contestato tale domandadinanzi al suddetto Tribunale, poi giudice del rinviopregiudiziale, richiamando quale disposizione ostativa appuntol’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (cfr. a riguardo i paragrafiiniziali della sentenza della Corte di giustizia UE).7.2. Ergo, la ridetta sentenza della sentenza della Corte digiustizia UE concerneva caso nel quale, come in quello inesame, in fatto, si era in presenza di dimissioni volontarie dellavoratore (i quale, tuttavia, diversamente dalla fattispecie inesame, era pubblico impiegato), e, in diritto, era profilato comeapplicabile ratione temporis l’ora cit. art. 5, comma 8.8. Ritiene allora il Collegio che la sentenza impugnata nonsia conforme ai principi di diritto sin qui illustrati.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/20259. Come già riferito in narrativa (v. §§ 8., 8.1. e 8.N2u.m)e,ro  ldai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Corte distrettuale ha considerato applicabile l’art. 5, comma 8,d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 135, perché tale norma era entrata invigore prima che il rapporto di lavoro in questione cessasse indata 1.9.2012,  a seguito delle dimissioni presentate in datasuccessiva all’entrata in vigore del divieto di monetizzazione edopo il comunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigoredel comma 8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava ilpersonale alla fruizione delle ferie maturate” stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva .Ha osservato, ancora, che: “Le dimissioni come attovolontario non erano dovute a responsabilità del datore dilavoro.Se il lavoratore ha presentato, legittimamente, le propriedimissioni prima del godimento intero delle ferie non ha peròdiritto alla monetizzazione delle stesse come prevede la leggepoiché il mancato godimento delle ferie è dipeso da un atto,ripetiamo legittimo, della sua volontà non ascrivibile alla leggeo al datore di lavoro.Ne consegue la piena ascrivibilità alla condotta dellavoratore della omessa fruizione del periodo feriale, siccomeconseguente alla decisione di anticipare la cessazione delrapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni”.10. Ora, precisato che l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012(conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012, è entratoin vigore il 7.7.2012, erroneamente in primo luogo la Corte hacreduto applicabile il c.d. divieto di monetizzazione ivi introdottoa lavoratore dipendente, non da una pubblica amministrazione,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ma da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto società sì in house providiNnumge rdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Comune di Napoli, ma rispetto alla quale non era operante queldivieto, restando essa “assoggettata alle normali regole digestione delle ferie dei dipendenti”, come statuito in Cass. n.16772/2025, prima e dopo l’entrata in vigore della suddettanorma.11. In ogni caso la Corte distrettuale sempre erroneamenteha annesso portata dirimente alle dimissioni presentate dallavoratore in data successiva all’entrata in vigore del divieto dimonetizzazione delle ferie non godute, recato da taledisposizione.Detta ipotesi delle “dimissioni” è sì espressamentecontemplata (tra altre di “cessazione dl rapporto di lavoro”) nelsecondo periodo del più volte cit. comma 8 dell’art. 5, ma èquest’ultimo, come già detto, a non essere applicabile al casoin esame.11.1. Inoltre, in termini generali occorre sottolineare cheal punto 40 della sentenza 18.1.2024 in C-218/22, la Corte digiustizia europea ha premesso che “il motivo della cessazionedel rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del dirittoall’indennità finanziaria previsto dall’articolo 7, paragrafo 2,della direttiva 2003/88 (v. in tal senso, sentenza del 25novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti32 e 34)”; principio, questo, come si è visto, richiamato perdecidere questione pregiudiziale che era stata sollevata (inordine al medesimo “diritto italiano” vigente ratione temporis inordine alla fattispecie in esame: cfr. sempre le premesse dellasentenza della Corte di giustizia), con precipuo riferimento acaso relativo a dimissioni di un pubblico dipendente, intervenuteNumero registro generale 9695/2021(a partire dal 1° ottobre 2016) ampiamente dopo l’entrata inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026vigore della norma in ipotesi ostativa alla monetizzazione deiData pubblicazione 26/03/2026giorni di ferie non goduti.Come pure si è visto, anche la soluzione conclusivamentefornita dalla Corte europea è esplicitamente riferita all’ipotesiche il lavoratore “ponga fine volontariamente a tale rapporto dilavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nelcorso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dallasua volontà”.A sua volta quest’ultima parte della conclusione raggiuntadalla Corte UE (“e non abbia dimostrato …”) è da leggersiovviamente alla luce delle considerazioni in punto didistribuzione degli oneri probatori di cui ai punti 49 e 50 dellamotivazione della sua sentenza, già evidenziati in Cass. n.16772 e n. 16773 del 2025.11.2. Ebbene, anche la dilatata valenza sostanziale che laCorte di merito ha annesso alle dimissioni del lavoratore,profilando a suo carico l’onere di chiedere lo smaltimento dei 45giorni di ferie non godute e all’esito “dimettersi stante il divietodi monetizzazione delle ferie”, si pone in contrasto con i principienucleati dalla Corte di giustizia, già recepiti da questa Cortenelle suddette sentenze.11.3. La Corte d’appello, infatti, non ha accertato che ladatrice di lavoro avesse assolto ai rigorosi oneri probatoricomunque incombenti sulla stessa in subiecta materia, comespecificamente delineati ai punti 49 e 50 della più volte cit.sentenza della Corte di giustizia.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Tali oneri della prova in giudizio, invero, afferiscono,N aum eloror doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026volta, all’adempimento di precisi ed altrettanto rilevanti obblighilegali a carico del datore di lavoro nel corso del rapporto e adpersonam in favore del lavoratore interessato; dei qualiobblighi, in relazione alla fattispecie concreta in esame,dev’essere sottolineato quello di invitare il lavoratore, non solo“in modo accurato”, ma “in tempo utile a garantire che tali feriesiano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”(sottolineature di questa Corte).11.4. Pervero, i giudici di secondo grado, in disparte la nonapplicabilità ad [OSCURATO:SOCIETA]. del divieto di monetizzazionesancito dall’art. 5, comma 8, cit., su questo piano fattuale eprobatorio si sono limitati ad accennare ad un comunicatoaziendale del quale non sono stati specificati la data, le modalitàdi diffusione e il completo contenuto, ma che si trae essereintervenuto solo all’indomani dell’ “entrata in vigore del comma8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, tanto che  il rapportocessò l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, poco dopo tale entrata in vigorein virtù di dimissioni del lavoratore successive a quelcomunicato.Nulla dice la Corte d’appello sulla condotta della datrice ariguardo per tutto il periodo anteriore all’introduzione di undivieto non operante per la stessa e, segnatamente, circa ilperiodo in cui erano maturate ferie non godute pari a ben 45giorni.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202512. L’accoglimento del primo motivo comNupmoerrot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’assorbimento del secondo che, al netto della sovrabbondanzadi vizi che vi sono denunciati in base a plurimi e disparatiparametri normativi, s’incentra essenzialmente sulla tesidell’irretroattività della norma di cui all’art. 5 d.l. cit. (cfr. pagg.27-28 del ricorso per cassazione).Difatti, per quanto sopra chiarito, segnatamente il divietodi monetizzazione delle ferie non godute ivi sancito in radicenon era comunque applicabile ai rapporti di lavoro con A.N.M.s.p.a.13. In conclusione, dichiarato assorbito il secondo motivodi ricorso, in accoglimento del primo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, oltre a regolare lespese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione,dovrà riesaminare il caso conformandosi a tutti i principi didiritto in motivazione illustrati e segnatamente al seguente: “Ilgiudice del rinvio, esclusa l’applicabilità alla fattispecie di cui ècausa della disciplina contenuta nell’art. 5, comma 8, d.l. n.95/2012, conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012,e in applicazione invece delle diverse norme di diritto valevoli evigenti nel periodo che rileva in causa fino alle dimissioni dellavoratore ai fini della gestione delle ferie, dovrà riesaminare ilcaso, tenendo conto che il datore di lavoro è segnatamentetenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alleferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utiledell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore siaeffettivamente in condizione di fruire delle ferie annualiretribuite, invitandolo, se necessario, formalmente a farlo, e nelNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025contempo informandolo, in modo accurato e in tempo Nuutmileero  dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportareall’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte acontribuire, del fatto che se egli non ne fruisce, tali ferieandranno perse al termine del periodo di riferimento o di unperiodo di riporto autorizzato, o non potranno più esseresostituite da un’indennità finanziaria, e che l’onere della provaa riguardo incombe al datore di lavoro”.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Monetizzazionedelle ferie nonSEZIONE LAVOROgoduteComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 9695/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 9695-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiENRICO CELLUPICA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controA.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2025      dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE;4584 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3096/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 44/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 6252/2015 il Tribunale di Napoli avevaaccolto la domanda di “monetizzazione” delle ferie e festivitànon fruite durante l’ultimo anno di servizio dall’attore PaesanoGiovanni, ed aveva condannato la convenuta A.N.M. – [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del suddetto,di € 3.257,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli accoglieva l’appello proposto dalla A.N.M. contro lasentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava ladomanda proposta con il ricorso di primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferite lecensure formulate dall’appellante, rilevava che la questione allabase del gravame era stata già affrontata e risolta dalla stessaCorte in senso favorevole all’azienda in sentenze (di cui eranomenzionati gli estremi) e riteneva di prestare adesione a talegiurisprudenza, condividendone l’interpretazione normativaprospettata.4. Riteneva, quindi, fondato il primo motivo d’appello concui ANM censurava la statuizione con la quale il giudice di primecure aveva ritenuto di escludere detta azienda dall’ambito diapplicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 8, d.l.95/2012 all’ANM, considerando il divieto operante solo per lepubbliche amministrazioni.5. In particolare, trascritto in sentenza il testo dell’art. 5,comma 8, cit., la Corte osservava che già la lettura della norma,che fa riferimento non solo alla p.a., ma alle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025dava conto della erroneità della interpretazione restrittivNau mdearot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026dal primo giudice, posto che “nel conto economico consolidato”sono pacificamente inseriti soggetti di natura formalmenteprivatistica ma operanti con capitali pubblici per ilperseguimento di fini istituzionali (come ad es. l’ANAS e la RAI).6. Secondo la Corte, gli enti che, pur rivestendo la formagiuridica societaria, realizzino il perseguimento di bisogni diinteresse generale non aventi carattere industriale ocommerciale e siano sottoposti ad una influenza pubblicadominante, nell’attuale contesto giurisprudenziale, venivanoqualificati come società in house; e in tale ambito rientravapacificamente l’ANM, siccome partecipata al 100% dal [OSCURATO:PERSONA], sottoposta all’integrale controllo dello stesso (comeda art. 13 dello Statuto, doc. 3 della produzione della resistente)e costituita per esercitare il servizio di trasporto pubblico,costituente, all’evidenza, un servizio pubblico essenziale.7. Per la Corte non poteva che concludersi per la operativitàdel divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5,comma 8, cit. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società inhouse providing del Comune di Napoli, pacificamente inseritonel conto economico consolidato della PubblicaAmministrazione.7.1. Inoltre, premettendo che, in mancanza di richiamo allacontrattazione collettiva applicabile, non restava che farriferimento alle disposizioni legali, evidenziava che l’art. 10d.lgs. n. 66/2003 prevedeva che la monetizzazione delle ferienon godute nell’anno di maturazione può aver luogo solo nelcaso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alleNumero registro generale 9695/2021quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla leggeN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori.Data pubblicazione 26/03/20267.2. Secondo la stessa, pertanto, era alla cessazione delrapporto di lavoro che bisognava far riferimento al fine dellaindividuazione del diritto alla monetizzazione – con conseguenteesclusione – dall’ambito applicativo della norma – dei solirapporti cessati alla data di entrata in vigore della stessa.8. Nel caso in esame il rapporto di lavoro era cessato indata 1.9.2012 (dopo l’entrata in vigore della legge), a seguitodelle dimissioni presentate in data successiva all’entrata invigore della legge sul divieto di monetizzazione e dopo ilcomunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigore delcomma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava il personalealla fruizione delle ferie maturate”, stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva.8.1. Secondo la Corte, quindi, il lavoratore, pur avendo altri45 giorni di ferie, avrebbe dovuto chiedere il godimento dellestesse e all’esito dimettersi stante il suddetto divieto,osservando che le dimissioni come atto volontario non eranodovute a responsabilità del datore di lavoro.8.2. Se il lavoratore aveva presentato, legittimamente, leproprie dimissioni prima del godimento intero delle ferie, nonaveva però diritto alla monetizzazione delle stesse comeprevede la legge, poiché il mancato godimento delle ferie eradipeso da un atto della sua volontà non ascrivibile alla legge oal datore di lavoro. Ne conseguiva la piena ascrivibilità allacondotta del lavoratore della omessa fruizione del periodoNumero registro generale 9695/2021feriale, siccome conseguente alla decisione di anticipare laN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026cessazione del rapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni.Data pubblicazione 26/03/2026Circostanza, quest’ultima, che escludeva, al contempo, laipotizzabilità di un indebito arricchimento della P.A., per laprestazione lavorativa scientemente resa in periodo di riposoferiale.9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, e successivamemoria.10. Resiste l’intimata con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360 co I° n. 3 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e dell’articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nullità della sentenzao del procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:10 comma secondo D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 nel combinatodisposto con gli articoli: 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 edall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008, (D.L. n. 112 del2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n.102 del 2009, di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e comma 2) e L.30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5 in relazione all’art.97 Cost nel loro combinato disposto con la Carta fondamentale(art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzionedell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1981,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della CaNrtuame rdo edii r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adottata a Strasburgo  il 12 dicembre 2007;direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio,concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario dilavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/CE, che interviene acodificare la materia) in particolare l’art. 7, paragrafo 2, delladirettiva 2003/88”. Deduce, in sintesi, che la Corte d’appello “haerrato laddove a pag. 3 e seguenti ha ritenuto applicabile alricorrente la disciplina dettata dall’art. 5 comma 8 del D.L.95/2015”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. Art. 360 co. I° n. 3, 5 c.p.c. – Violazione efalsa e/o errata applicazione di norme di diritto ed in particolaredell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2015, e nullità della sentenza odel procedimento per errata decisione, riguardo agli articoli:116 c.p.c., 2967 c.c., art. 11 Preleggi e 345 c.p.c. vizio dellasentenza ed errore di diritto, errore nel procedere, mancatapronuncia su una domanda – violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed eccesso dipronuncia su domanda mai proposta in primo grado – erroneitàdella motivazione, illogicità e illegittimità della stessa – eccessoe/o difetto di pronuncia. Violazione degli artt. 7, paragrafo 1,dell’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88; violazione ofalsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 361 c.n. e art. 2109c.c., nonché dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell’art. 31,par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeariguardo alla retribuzione nel periodo di ferie, laddove lasentenza impugnata è nulla per aver escluso, dalla retribuzione,la somma dovuta di € 3.257,55 a titolo di indennità sostitutivaNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025di ferie non godute o in subordine a titolo di indebito oggNeumtetriov doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026o ancora a titolo di Arricchimento senza causa senza peraltroavere tenuto in alcun conto non soltanto il diritto interno maanche quello comunitario e, pertanto, ponendosi in contrastocon gli stessi”.3. Il primo motivo è fondato.4. Occorre sottolineare che questa Corte di recente, con lasent. 23.6.2025, n. 16772, si è occupata di fattispecie moltosimile a quella che ci occupa, che, tuttavia, vedeva qualericorrente per cassazione l’ANM, qui attuale controricorrente,nei confronti di diverso lavoratore.4.1. In quel caso, difatti, la stessa Corte d’appello di Napoli,con la sentenza allora impugnata per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quella ora oggetto di ricorso da parte dell’ex-dipendente, aveva confermato il pronunciamento di prime cure,che aveva condannato detta società a pagare un importo a titolodi indennità per ferie non godute richiesta dal lavoratore alloraistante.5. In particolare, questa Corte, nel respingere i tre motividi ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ha considerato quantosegue: 8. I primi due motivi del ricorso principale possono essereesaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sonoinfondati.9. Occorre premettere che la Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha più volte esaminato la compatibilità con lanormativa europea ha più volte esaminato la compatibilità conNumero registro generale 9695/2021la normativa europea di discipline nazionali che pongano unN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026limite alla monetizzazione delle ferie non godute.Data pubblicazione 26/03/202610. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (CGUE del 6 novembre2018, C 684/16) la Corte ha affermato che l’art. 7, par. 2 dir.2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità economica per igiorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizionio pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento dellacessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcunaindennità per le ferie annuali retribuite non godute dallavoratore, che non possa più fruirne per essere ormai cessatoil rapporto. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentaledel lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quantofinalizzato a “una tutela efficace della sua sicurezza e della suasalute” (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno2001, in causa C-173/99, BECTU, punto 43 e 44; GrandeSezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10,Dolnigue – nonché la richiamata [OSCURATO:PERSONA]).11. La Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 6 maggio2016, ha escluso, con una sentenza interpretativa di rigetto,l’illegittimità dell’art. 5 comma 8 del DL 95/12 soltanto oveinterpretata nel senso di consentire il divieto di corrisponderetrattamenti sostitutivi nei casi in cui la cessazione del rapportodi lavoro sia riconducibile a una scelta o a un comportamentodel lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità,pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delleferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelteNumero registro generale 9695/2021organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestateN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.Data pubblicazione 26/03/202612. Sulla scia di queste pronunce, Cass. Sez. Lav. sentenzan. 30558 del 2022 ha evidenziato che “la garanzia di un effettivogodimento delle ferie traspare, secondo prospettiveconvergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06,SchukHoff e Stringer ed altri)” e che il “diritto inderogabile” deilavoratori “è violato se la cessazione dal servizio vanifichi, senzaalcuna compensazione economica, il godimento delle feriecompromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile allavoratore”.13. La giurisprudenza di questa Corte, sin dal 2020, hamutato parzialmente orientamento (confrontandosi con lagiurisprudenza espressa dalla CGUE) affermando che le ferieannuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale eirrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato ildiritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al terminedel rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo deldatore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare diavere adempiuto il proprio obbligo di concedere le feriemedesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, allacessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennitàsostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore dilavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delleferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempoavvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che leferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposoNumero registro generale 9695/2021ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026caso di mancata fruizione o di un periodo di riposo autorizzatoData pubblicazione 26/03/2026(Cass. n. 13613 del 2020; Cass. n. 6262 del 2022; Cass. n.17643 del 2023; Cass. n. 18140 del 2022; Cass. n. 21780 del2022; Cass. n. 29844 del 2022; Cass. n. 17643 del 2023; Cass.n. 9982 del 2024; Cass. n. 9993 del 2024; Cass. n. 14083 del2024; Cass. n. 27496 del 2024), secondo un meccanismo chequesta Corte ha ricondotto all’istituto della mora credendi dellavoratore (Cass. Sez. L. – Sentenza n. 2496 del 01/02/2018).14. Più di recente, la sentenza della Corte di Giustizia del18 gennaio 2024 nella Causa c-218/22, ha affermato chel’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31,paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea ostano a una normativa nazionale che, per esigenzeorganizzative e di contenimento della spesa pubblica, prevedail divieto di versare al lavoratore un’indennità economica per igiorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno diimpiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data dellacessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga finevolontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbiadimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di dettorapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.15. In particolare, la sentenza ha affermato che “gli Statimembri non possono derogare al principio derivante dall’articolo7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31,paragrafo 2, della Carta, secondo il quale il diritto delle ferieannuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo diriferimento e/o del periodo di riporto fissato dal dirittoNumero registro generale 9695/2021nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione dNi umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026beneficiare delle sue ferie. … Se, invece, il lavoratore,Data pubblicazione 26/03/2026deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze chene sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annualiretribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare inmodo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso dicessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza diun’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite nongodute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre adetto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto16. Dalla richiamata giurisprudenza emerge il chiaroriconoscimento dell’incomprimibilità del diritto del lavoratore:tali relativi principi sono stati recepiti nella giurisprudenzanazionale (da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13691 del2025).17. In quelli esaminati dalla Corte di Lussemburgo, sitrattava, peraltro, di caso in cui si discuteva della legittimità dieventuali limiti di riferimento ai datori di lavoro pubblici, per iquali operano esigenze inderogabili di contenimento della spesapubblica.18. Nella vicenda in oggetto, la natura privatistica delladisciplina applicabile al rapporto tra le odierne parti esclude ognilimitazione al diritto del lavoratore.19. Invero, rispetto alla società in house, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, per quanto intesa comearticolazione organizzativa dell’ente pubblico, ove posta in unasituazione di delegazione organica o addirittura diNumero registro generale 9695/2021subordinazione gerarchica, alla luce di una disamina materiale,N umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026si determina solo una responsabilità aggiuntiva (contabile)Data pubblicazione 26/03/2026rispetto a quella comune – secondo i dettami di Cass. s.u.26283/2013, poi ripresi dall’art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016 – masenza che ciò importi l’effetto di perdere l’applicazione dellostatuto dell’imprenditore. Le norme speciali volte a regolare lacostituzione della società, la partecipazione pubblica al suocapitale e la designazione dei suoi organi, non possono dunqueincidere sul modo in cui essa opera nel mercato, né possonocomportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamentodi terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica. Peraltro verso, la soggezione al potere di vigilanza e di controllopubblico, che consista nella verifica della correttezzadell’espletamento del servizio comunale svolto, riguarda lavigilanza sull’attività operativa della società nei suoi rapporticon l’ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi.20. E’ dunque corretta l’impostazione seguita dalla Corte diappello di Napoli con la sentenza gravata, che – in sintesi – harispettato i principi di cui ai ricordati arresti di questa S.C., ossiache per le società a partecipazione pubblica vanno tenuti distintigli ambiti, di guisa che dette società vanno assoggettate aregole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici neisettori di attività in cui assume rilievo preminenterispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblicicoinvolti e la destinazione non privatistica della finanzad’intervento, mentre deve essere assoggettata alle normaliregole la gestione delle ferie dei dipendenti, con conseguenteesclusione del divieto di monetizzazione, così come affermatodalla Corte di merito.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202521. In altri termini, la forma prescelta per la gestioNnuem erdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026servizio continua a essere privata né il controllo esercitatodall’ente pubblico è idoneo a modificare tale assetto che rimaneprivatistico, in assenza di una speciale disciplina in deroga allastessa, in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite;se ciò vale per la gestione, analogamente deve dirsi per irapporti di lavoro alle sue dipendenze che vanno gestiti secondole regole del diritto privato.22. Il terzo motivo deve essere del pari rigettato. L’oneredi dimostrare di aver sollecitato la fruizione delle ferie e di averconcretamente reso possibile la fruizione è a carico del datoredi lavoro, come precisato anche nei par. 49 e 50 della sentenzadella Corte di Giustizia su richiamata, ove detta Corte haaffermato:“49. Il datore di lavoro è segnatamente tenuto, inconsiderazione del carattere imperativo del diritto alle ferieannuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e inpiena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente incondizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, senecessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo,in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie sianoancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.L’onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso,sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft zurNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202545 e 46). 50. Ne consegue che, qualora il datore di lavoNroum enroo dni r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenzanecessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizionedi fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto,circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deveritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine delperiodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, incaso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancatoversamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali nongodute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, el’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonchél’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenzadel 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zurpunti 46 e 55)”.23. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie lasocietà ricorrente non ha fornito alcuna prova, essendo emersosolo l’invio di una lettera generica al personale di sollecito afruire delle ferie, peraltro pervenuta al lavoratore quando nonvi erano più giorni disponibili per fruire dell’intero monte feriematurato e senza neppure l’avvertenza che, in mancanza discelta del lavoratore, l’azienda lo avrebbe posto d’ufficio in ferie.Né è stato provato tale collocamento d’ufficio in feriedell’odierno controricorrente” .6. Rileva il Collegio che analogo ragionamento decisorio inbase ai medesimi principi di diritto è stato svolto nella coevasent. 23.6.2025, n. 16773, in cui questa Corte, in relazione adaltra fattispecie simile a quella che ci occupa, ha respinto ilNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pure sNoumceierot dài r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026in house providing (della Regione Lazio).7. Rispetto a quanto considerato in tali due sentenze diquesta Sezione si devono aggiungere le seguenti considerazioni,rilevanti in relazione alla fattispecie concreta ora in esame.7.1. La sopra richiamata sentenza della Corte di giustiziaUE del 18.1.2024 nella [OSCURATO:PERSONA]218/22, si è pronunciata sudomanda pregiudiziale nel corso di giudizio introdotto dinanzi alTribunale di Lecce da un dipendente del Comune di Copertino,il quale, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito di dimissionivolontarie, aveva cessato le sue funzioni per accedere alpensionamento anticipato, e riteneva di aver diritto adun’indennità finanziaria per 79 giorni di ferie annuali retribuitematurati nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, proponendouna domanda di monetizzazione di tali giorni di ferie non goduti.Il Comune di Copertino aveva contestato tale domandadinanzi al suddetto Tribunale, poi giudice del rinviopregiudiziale, richiamando quale disposizione ostativa appuntol’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (cfr. a riguardo i paragrafiiniziali della sentenza della Corte di giustizia UE).7.2. Ergo, la ridetta sentenza della sentenza della Corte digiustizia UE concerneva caso nel quale, come in quello inesame, in fatto, si era in presenza di dimissioni volontarie dellavoratore (i quale, tuttavia, diversamente dalla fattispecie inesame, era pubblico impiegato), e, in diritto, era profilato comeapplicabile ratione temporis l’ora cit. art. 5, comma 8.8. Ritiene allora il Collegio che la sentenza impugnata nonsia conforme ai principi di diritto sin qui illustrati.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/20259. Come già riferito in narrativa (v. §§ 8., 8.1. e 8.N2u.m)e,ro  ldai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Corte distrettuale ha considerato applicabile l’art. 5, comma 8,d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 135, perché tale norma era entrata invigore prima che il rapporto di lavoro in questione cessasse indata 1.9.2012,  a seguito delle dimissioni presentate in datasuccessiva all’entrata in vigore del divieto di monetizzazione edopo il comunicato aziendale, che, premessa l’entrata in vigoredel comma 8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “invitava ilpersonale alla fruizione delle ferie maturate” stante il divieto diriconoscimento di alcuna indennità sostitutiva .Ha osservato, ancora, che: “Le dimissioni come attovolontario non erano dovute a responsabilità del datore dilavoro.Se il lavoratore ha presentato, legittimamente, le propriedimissioni prima del godimento intero delle ferie non ha peròdiritto alla monetizzazione delle stesse come prevede la leggepoiché il mancato godimento delle ferie è dipeso da un atto,ripetiamo legittimo, della sua volontà non ascrivibile alla leggeo al datore di lavoro.Ne consegue la piena ascrivibilità alla condotta dellavoratore della omessa fruizione del periodo feriale, siccomeconseguente alla decisione di anticipare la cessazione delrapporto di lavoro per il tramite delle dimissioni”.10. Ora, precisato che l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012(conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012, è entratoin vigore il 7.7.2012, erroneamente in primo luogo la Corte hacreduto applicabile il c.d. divieto di monetizzazione ivi introdottoa lavoratore dipendente, non da una pubblica amministrazione,Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025ma da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto società sì in house providiNnumge rdo edil r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026Comune di Napoli, ma rispetto alla quale non era operante queldivieto, restando essa “assoggettata alle normali regole digestione delle ferie dei dipendenti”, come statuito in Cass. n.16772/2025, prima e dopo l’entrata in vigore della suddettanorma.11. In ogni caso la Corte distrettuale sempre erroneamenteha annesso portata dirimente alle dimissioni presentate dallavoratore in data successiva all’entrata in vigore del divieto dimonetizzazione delle ferie non godute, recato da taledisposizione.Detta ipotesi delle “dimissioni” è sì espressamentecontemplata (tra altre di “cessazione dl rapporto di lavoro”) nelsecondo periodo del più volte cit. comma 8 dell’art. 5, ma èquest’ultimo, come già detto, a non essere applicabile al casoin esame.11.1. Inoltre, in termini generali occorre sottolineare cheal punto 40 della sentenza 18.1.2024 in C-218/22, la Corte digiustizia europea ha premesso che “il motivo della cessazionedel rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del dirittoall’indennità finanziaria previsto dall’articolo 7, paragrafo 2,della direttiva 2003/88 (v. in tal senso, sentenza del 25novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti32 e 34)”; principio, questo, come si è visto, richiamato perdecidere questione pregiudiziale che era stata sollevata (inordine al medesimo “diritto italiano” vigente ratione temporis inordine alla fattispecie in esame: cfr. sempre le premesse dellasentenza della Corte di giustizia), con precipuo riferimento acaso relativo a dimissioni di un pubblico dipendente, intervenuteNumero registro generale 9695/2021(a partire dal 1° ottobre 2016) ampiamente dopo l’entrata inN umero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026vigore della norma in ipotesi ostativa alla monetizzazione deiData pubblicazione 26/03/2026giorni di ferie non goduti.Come pure si è visto, anche la soluzione conclusivamentefornita dalla Corte europea è esplicitamente riferita all’ipotesiche il lavoratore “ponga fine volontariamente a tale rapporto dilavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nelcorso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dallasua volontà”.A sua volta quest’ultima parte della conclusione raggiuntadalla Corte UE (“e non abbia dimostrato …”) è da leggersiovviamente alla luce delle considerazioni in punto didistribuzione degli oneri probatori di cui ai punti 49 e 50 dellamotivazione della sua sentenza, già evidenziati in Cass. n.16772 e n. 16773 del 2025.11.2. Ebbene, anche la dilatata valenza sostanziale che laCorte di merito ha annesso alle dimissioni del lavoratore,profilando a suo carico l’onere di chiedere lo smaltimento dei 45giorni di ferie non godute e all’esito “dimettersi stante il divietodi monetizzazione delle ferie”, si pone in contrasto con i principienucleati dalla Corte di giustizia, già recepiti da questa Cortenelle suddette sentenze.11.3. La Corte d’appello, infatti, non ha accertato che ladatrice di lavoro avesse assolto ai rigorosi oneri probatoricomunque incombenti sulla stessa in subiecta materia, comespecificamente delineati ai punti 49 e 50 della più volte cit.sentenza della Corte di giustizia.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Tali oneri della prova in giudizio, invero, afferiscono,N aum eloror doi r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026volta, all’adempimento di precisi ed altrettanto rilevanti obblighilegali a carico del datore di lavoro nel corso del rapporto e adpersonam in favore del lavoratore interessato; dei qualiobblighi, in relazione alla fattispecie concreta in esame,dev’essere sottolineato quello di invitare il lavoratore, non solo“in modo accurato”, ma “in tempo utile a garantire che tali feriesiano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e ladistensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, seegli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine delperiodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, onon potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”(sottolineature di questa Corte).11.4. Pervero, i giudici di secondo grado, in disparte la nonapplicabilità ad [OSCURATO:SOCIETA]. del divieto di monetizzazionesancito dall’art. 5, comma 8, cit., su questo piano fattuale eprobatorio si sono limitati ad accennare ad un comunicatoaziendale del quale non sono stati specificati la data, le modalitàdi diffusione e il completo contenuto, ma che si trae essereintervenuto solo all’indomani dell’ “entrata in vigore del comma8 dell’art. 5 del DL 95 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, tanto che  il rapportocessò l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, poco dopo tale entrata in vigorein virtù di dimissioni del lavoratore successive a quelcomunicato.Nulla dice la Corte d’appello sulla condotta della datrice ariguardo per tutto il periodo anteriore all’introduzione di undivieto non operante per la stessa e, segnatamente, circa ilperiodo in cui erano maturate ferie non godute pari a ben 45giorni.Numero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/202512. L’accoglimento del primo motivo comNupmoerrot dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’assorbimento del secondo che, al netto della sovrabbondanzadi vizi che vi sono denunciati in base a plurimi e disparatiparametri normativi, s’incentra essenzialmente sulla tesidell’irretroattività della norma di cui all’art. 5 d.l. cit. (cfr. pagg.27-28 del ricorso per cassazione).Difatti, per quanto sopra chiarito, segnatamente il divietodi monetizzazione delle ferie non godute ivi sancito in radicenon era comunque applicabile ai rapporti di lavoro con A.N.M.s.p.a.13. In conclusione, dichiarato assorbito il secondo motivodi ricorso, in accoglimento del primo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, oltre a regolare lespese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione,dovrà riesaminare il caso conformandosi a tutti i principi didiritto in motivazione illustrati e segnatamente al seguente: “Ilgiudice del rinvio, esclusa l’applicabilità alla fattispecie di cui ècausa della disciplina contenuta nell’art. 5, comma 8, d.l. n.95/2012, conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. n. 135/2012,e in applicazione invece delle diverse norme di diritto valevoli evigenti nel periodo che rileva in causa fino alle dimissioni dellavoratore ai fini della gestione delle ferie, dovrà riesaminare ilcaso, tenendo conto che il datore di lavoro è segnatamentetenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alleferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utiledell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsiconcretamente e in piena trasparenza che il lavoratore siaeffettivamente in condizione di fruire delle ferie annualiretribuite, invitandolo, se necessario, formalmente a farlo, e nelNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025contempo informandolo, in modo accurato e in tempo Nuutmileero  dai r accolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportareall’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte acontribuire, del fatto che se egli non ne fruisce, tali ferieandranno perse al termine del periodo di riferimento o di unperiodo di riporto autorizzato, o non potranno più esseresostituite da un’indennità finanziaria, e che l’onere della provaa riguardo incombe al datore di lavoro”. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle speseprocessuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle speseprocessuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9695/2021Numero sezionale 4584/2025Numero di raccolta generale 7294/2026Data pubblicazione 26/03/2026
Sentenza Cassazione n. 07294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris