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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 38158/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti in data 22/6/2020.

2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione.

Rileva che l'opposizione al decreto penale era stata presentato in data 27 gennaio 2021, nel termine di giorni quindici dal momento in cui, in data 13 gennaio 2021, il ricorrente aveva avuto conoscenza del decreto penale, attraverso il ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale, senza che il difensore di ufficio gli avesse in precedenza fornito alcuna comunicazione.

Segnala come prima del 13 gennaio 2021 non fosse stata ritualmente effettuata alcuna notifica, non desumibile dagli atti acquisiti.

Rileva inoltre che il provvedimento impugnato reca contraddittorie indicazioni, facendo riferimento ad una notifica del 1 agosto 2020, non desumibile dagli atti, e alla presentazione dell'opposizione in data 24 giugno 2020.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, nel presupposto del perfezionamento della notifica del decreto penale.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria ribadendo le ragioni del ricorso con allegati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che le doglianze ineriscono a profili processuali rispetto ai quali è consentito il diretto esame degli atti da parte della Corte di cassazione (secondo quanto più volte affermato: si rinvia sul punto a Sez.

U. n. 42729 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), deve rilevarsi che nel caso in esame, al di là degli evidenti refusi emergenti sul punto dal provvedimento impugnato, il decreto penale è stato emesso il 22/6/2020, è stato notificato al difensore di ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato poi notificato a mezzo posta a [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo conosciuto, con inserimento nella cassetta in data 21/7/2020, conseguente avviso e deposito dell'atto da notificare presso l'Ufficio e successiva maturazione del termine di compiuta giacenza.

2. Se da un lato non corrisponde al vero quanto genericamente dedotto dal ricorrente in ordine ad una confusa evoluzione delle procedure di notifica, dall'altro deve ritenersi irrilevante che il ricorrente abbia solo successivamente preso conoscenza dell'atto presso l'Ufficio postale entro il termine di sei mesi, durante il quale il plico deve restare a disposizione del destinatario.

Corrispondentemente deve ritenersi che correttamente sia stata rilevata la tardività dell'opposizione, presentata solo in data 26/27 gennaio 2021, cioè quando era da tempo decorso il termine di giorni quindici a tal fine previsto, decorrente da quello della notifica, che nel caso di compiuta giacenza deve ritenersi perfezionata dopo dieci giorni dall'espletamento delle procedure di avviso e deposito (sul punto con riferimento alla notifica di un decreto penale, Sez. 4, n. 18949 del 27/3/2019, Veronese, Rv. 276263).

Non rileva per contro la data della conoscenza effettiva del decreto penale da parte del ricorrente, risalente, secondo l'impostazione difensiva, al 13 gennaio 2021, in quanto deve aversi riguardo alla formale notifica dell'atto.

3. Non risulta infine che con l'originaria opposizione o con altra tempestiva istanza siano stati prospettati elementi a sostegno di una richiesta di restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non potendo essere sviluppato in questa sede il tema della mancata tempestiva conoscenza dell'atto.

4. Sono per altro verso inconferenti le deduzioni esposte nella memoria e negli atti allegati, riguardanti le doglianze rivolte al precedente difensore e le condizioni di salute del ricorrente, fermo restando che il presente procedimento si è svolto senza partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 5.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti in data 22/6/2020. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione. Rileva che l'opposizione al decreto penale era stata presentato in data 27 gennaio 2021, nel termine di giorni quindici dal momento in cui, in data 13 gennaio 2021, il ricorrente aveva avuto conoscenza del decreto penale, attraverso il ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale, senza che il difensore di ufficio gli avesse in precedenza fornito alcuna comunicazione. Segnala come prima del 13 gennaio 2021 non fosse stata ritualmente effettuata alcuna notifica, non desumibile dagli atti acquisiti. Rileva inoltre che il provvedimento impugnato reca contraddittorie indicazioni, facendo riferimento ad una notifica del 1 agosto 2020, non desumibile dagli atti, e alla presentazione dell'opposizione in data 24 giugno 2020. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, nel presupposto del perfezionamento della notifica del decreto penale. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria ribadendo le ragioni del ricorso con allegati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che le doglianze ineriscono a profili processuali rispetto ai quali è consentito il diretto esame degli atti da parte della Corte di cassazione (secondo quanto più volte affermato: si rinvia sul punto a Sez. U. n. 42729 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), deve rilevarsi che nel caso in esame, al di là degli evidenti refusi emergenti sul punto dal provvedimento impugnato, il decreto penale è stato emesso il 22/6/2020, è stato notificato al difensore di ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato poi notificato a mezzo posta a [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo conosciuto, con inserimento nella cassetta in data 21/7/2020, conseguente avviso e deposito dell'atto da notificare presso l'Ufficio e successiva maturazione del termine di compiuta giacenza. 2. Se da un lato non corrisponde al vero quanto genericamente dedotto dal ricorrente in ordine ad una confusa evoluzione delle procedure di notifica, dall'altro deve ritenersi irrilevante che il ricorrente abbia solo successivamente preso conoscenza dell'atto presso l'Ufficio postale entro il termine di sei mesi, durante il quale il plico deve restare a disposizione del destinatario. Corrispondentemente deve ritenersi che correttamente sia stata rilevata la tardività dell'opposizione, presentata solo in data 26/27 gennaio 2021, cioè quando era da tempo decorso il termine di giorni quindici a tal fine previsto, decorrente da quello della notifica, che nel caso di compiuta giacenza deve ritenersi perfezionata dopo dieci giorni dall'espletamento delle procedure di avviso e deposito (sul punto con riferimento alla notifica di un decreto penale, Sez. 4, n. 18949 del 27/3/2019, Veronese, Rv. 276263). Non rileva per contro la data della conoscenza effettiva del decreto penale da parte del ricorrente, risalente, secondo l'impostazione difensiva, al 13 gennaio 2021, in quanto deve aversi riguardo alla formale notifica dell'atto. 3. Non risulta infine che con l'originaria opposizione o con altra tempestiva istanza siano stati prospettati elementi a sostegno di una richiesta di restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non potendo essere sviluppato in questa sede il tema della mancata tempestiva conoscenza dell'atto. 4. Sono per altro verso inconferenti le deduzioni esposte nella memoria e negli atti allegati, riguardanti le doglianze rivolte al precedente difensore e le condizioni di salute del ricorrente, fermo restando che il presente procedimento si è svolto senza partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore
Decreto Cassazione n. 38158/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris