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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40622/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21332/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dall'imputato circa la confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza del denaro, del tutto sproporzionato rispetto all'attività di ambulante del ricorrente, che deve anche pagare un canone di locazione; che quindi i giudici del merito hanno rispettato l'obbligo di motivazione sulle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, nonché sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (v. p. 8 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21332/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dall'imputato circa la confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza del denaro, del tutto sproporzionato rispetto all'attività di ambulante del ricorrente, che deve anche pagare un canone di locazione; che quindi i giudici del merito hanno rispettato l'obbligo di motivazione sulle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, nonché sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (v. p. 8 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40622/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris