CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 19325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; i- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 385, 56, 624, 625 n.7, 635 cod. pen. All'imputato era contestato che, sottoposto al regime della misura alternativa alla detenzione con il permesso di lavoro, si allontanava dalla propria abitazione, recandosi in contrada valle Niglio a Niscemi, ove tagliava la rete dì recinsione di un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], tentando di impossessarsi di alcune cassette di legno e di limoni, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod pen. 2.2. Vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento, in quanto la contestata recidiva era stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui integra il delitto di evasione e non di mera trasgressione delle prescrizioni imposte la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato ( Sez. 5 , n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi, Rv. 285035 - 01; Sez. 6 , n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01). Quanto al reato di danneggiamento, è principio altrettanto consolidato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata: cfr. Sez. U - n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore I