CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 46969/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 20 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Pellezzano il 3 febbraio 2020, detenuto illegalmente a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di 92,36 grammi circa, suddivisa in undici ovuli, da cui era possibile ricavare 1229 dosi giornaliere. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Nullità del giudizio di secondo grado, per essersi lo stesso svolto senza una previa notifica all'imputato, all'epoca sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, di un atto contenente la vocatio in iudicium, posto che l'udienza del 28 maggio 2021 era stata preceduta da altra udienza, nella quale la trattazione del processo era stata rinviata, il cui verbale non era stato portato a conoscenza del prevenuto. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 590, 601, 422 e 416 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale deciso sull'appello proposto dall'imputato nonostante che gli atti del fascicolo del giudizio di primo grado non fossero stati integralmente trasmessi alla Corte salernitana. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 91, 192 e 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado, valorizzando dichiarazioni accusatorie di tal Bortone, incomplete e non verificabili. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento della ipotesi meno grave del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., pure contraddicendo quanto asserito sul punto dal giudice di primo grado. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto dagli atti si evince che l'udienza del 12 maggio 2021 venne fissata dal Presidente della Corte di appello, per la trattazione del giudizio a carico dell'odierno imputato, nelle forme previste dall'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020; che né l'imputato né il suo difensore chiesero la discussione orale; e che all'udienza del 12 maggio 2021 la trattazione del processo, che sarebbe dovuta avvenire in maniera cartolare, venne rinviata dal collegio all'udienza del 28 maggio 2021, con la notifica del relativo verbale al solo difensore. Situazione che, in assenza di una pregressa richiesta dell'imputato di partecipare personalmente al processo, non determinò alcuna violazione dei diritti di difesa, in quanto la notifica del verbale con l'indicazione della nuova udienza di rinvio garantì la possibilità del patrocinatore di formulare per iscritto le proprie conclusioni. 3. Il secondo motivo del ricorso, oltre ad essere stato formulato in termini molto indeterminati e senza l'indicazione degli atti asseritamente non trasmessi dal primo al secondo grado, è manifestamente infondato in quanto l'asserita omissione avrebbe potuto astrattamente configurare una nullità relativa che si sarebbe, in ogni caso, sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata presentazione della relativa eccezione di invalidità: che, riguardando atti posti in essere prima della emissione del decreto di citazione a giudizio, doveva essere formulata prima della dichiarazione di apertura del giudizio di appello. 4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono inammissibili per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di appello, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali l'imputato dovesse essere considerato responsabile della illecita detenzione di quella droga (essendo stato scoperto dalla polizia giudiziaria mentre stava prelevando la confezione contenente la droga da una intercapedine di un muro lungo una strada pubblica); e per le quali, in considerazione della entità ponderale dello stupefacente rinvenuto e del probabile inserimento dell'interessato nel contesto del narcotraffico, il fatto accertato non potesse essere qualificato come di lieve entità, vale a dire di scarsa o ridotta offensività. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i