CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 28799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelserle conclusioni del PG Cu.k. etc, ,ke,atiCe: ;fu+ frkl-uAU,2/ eA'AA ;-(A m v eke )-(.7. tt,A,C4th (LA: pse,r — ,4y [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto n. 615/20 con cui, in data 12/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha revocato il provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 medesimo decreto. 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Mancanza di motivazione in riferimento all'art 112, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002. Tale disposizione richiede, in primo luogo, che il provvedimento rechi una motivazione, sia pur sintetica; in secondo luogo, dal tenore della stessa si ricava che la richiesta dell'ufficio finanziario debba essere oggetto di vaglio da parte del giudice. Si precisa che, in relazione ad analogo provvedimento di revoca, con utilizzo del medesimo modulo prestampato, emesso dal Gip del Tribunale di Modena in diverso procedimento a carico del medesimo imputato, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso, reputando preliminarmente ammissibile lo strumento di impugnazione prescelto, in quanto alternativo all'art. 99 d.P.R. 115/ 2002. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, con riguardo alla rilevanza della composizione del nucleo familiare dell'anno precedente alla dichiarazione, nonché con riguardo all'art. 76, comma 4, anche in ragione della sussistenza del conflitto di interessi tra l'istante e [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato nel medesimo procedimento. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, sicché l'ulteriore censura è assorbita. Il provvedimento è stato redatto su modulo prestampato, in cui sono elencate le possibili ipotesi di revoca ex art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed in cui è stata indicata, tramite l'apposizione di una crocetta, ma senza alcuna precisazione relativamente alle condizioni reddituali dell'istante, alla composizione del suo nucleo familiare ed all'annualità presa in considerazione, che trattavasi di sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito richieste per godere del patrocinio a spese dello Stato. La motivazione è, pertanto, del tutto generica e indeterminata sì da non consentire di comprendere le specifiche ragioni della revoca e da risultare, pertanto, apparente, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. La mancanza di motivazione sussiste, infatti, non solo in caso di sua assenza grafica, ma anche di una sua totale genericità che la renda del tutto apparente (tra le tante in questo senso, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01, [OSCURATO:PERSONA]).3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Modena. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Modena. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il C