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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42386/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tk, [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in cambiale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione della continuazione criminosa; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

L'accertamento del nesso tra i reati, che giustifica il più blando trattamento sanzionatorio connesso alla continuazione criminosa, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.

Nessun appunto può muoversi, nella specie, al giudice di merito, che ha escluso l'unicità del disegno criminoso in considerazione della distanza temporale tra i fatti (sei mesi non sono affatto — contrariamente all'assunto del ricorrente - un periodo breve) e in considerazione dell'oggetto della falsificazione, nonché del contesto in cui è maturata l'attività criminosa.

D'altra parte, competeva al ricorrente fornire gli elementi necessari alla individuazione del medesimo disegno criminoso, che non è affatto insito nella omogeneità delle violazioni e nel fine di profitto, comune a tutti i reati contro il patrimonio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] li r es nsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tk, [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in cambiale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione della continuazione criminosa; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'accertamento del nesso tra i reati, che giustifica il più blando trattamento sanzionatorio connesso alla continuazione criminosa, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. Nessun appunto può muoversi, nella specie, al giudice di merito, che ha escluso l'unicità del disegno criminoso in considerazione della distanza temporale tra i fatti (sei mesi non sono affatto — contrariamente all'assunto del ricorrente - un periodo breve) e in considerazione dell'oggetto della falsificazione, nonché del contesto in cui è maturata l'attività criminosa. D'altra parte, competeva al ricorrente fornire gli elementi necessari alla individuazione del medesimo disegno criminoso, che non è affatto insito nella omogeneità delle violazioni e nel fine di profitto, comune a tutti i reati contro il patrimonio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] li r es nsore I
Sentenza Cassazione n. 42386/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris